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RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO DEL TERZO PDF Stampa E-mail
sabato 30 giugno 2007
Si segnala la seguente sentenza, che riguarda un caso in cui un Comune, indetta una gara officiosa per l'affidamento un servizio pubblico, ha poi deciso di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti, per pretese insufficienze delle proposte, e di affidare il servizio interinalmente ad altra società.

Significativo l'esame della connessa domanda risarcitoria. Affermata l'illegittimità degli atti, il T.A.R. ha esteso al caso di specie la giurisprudenza che riconosce sussistere la responsabilità precontrattuale nella (differente) ipotesi di revoca dell'aggiudicazione.

Di rilievo  poi il criterio per determinare l'ammontare del danno, riconosciuto alla ricorrente, in quanto società cooperativa costituita su iniziativa del terzo vero danneggatio (non costituito in giudizio)

T.A.R. Veneto, sez. I, n. 2034/2007:

<<il Collegio richiama ancora una volta i principi affermati nella predetta sentenza n. 1969 del 2000 resa dalla Sezione III del T.A.R. per la Lombardia, laddove segnatamente si afferma che nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all'integrale adempimento della prestazione contrattuale.

  Nel caso in esame, ed estendendo ai fini che qui interessano i principi testè esposti, va ancora una volta evidenziato che BETA  avrebbe dovuto essere ragionevolmente esclusa dal procedimento in relazione alla documentazione assolutamente carente da essa presentata, e che a fronte di ciò Linfa ha subito una lesione della propria sfera giuridica, rilevante a, sensi e per gli effetti dell’art. 1337 c.c., in dipendenza di una gara non aggiudicata dall’Amministrazione Comunale all’evidente fine di favorire BETA : e ciò, sia affidando ad essa in via interinale il servizio, sia bandendo - poi - un nuovo procedimento di scelta riservato ai soli soggetti statutariamente privi di finalità di lucro.

  In tale contesto, quindi, e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1226 c.c., ben può essere accolta l’istanza risarcitoria di € 1.500,00.- da ultimo precisata in tale ammontare dalla difesa di ALFA

  Tale somma è deputata infatti a soddisfare sia le spese vanamente affrontate dalla medesima ricorrente in dipendenza della partecipazione al procedimento annullato, sia la mancata gestione interinale del servizio medesimo da parte del GAMMA, avendo riguardo a tale ultimo proposito alla circostanza che la medesima ALFA risulta essere stata costituita su iniziativa di quest’ultimo>>
 
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