La sentenza riportata, resa in forma abbreviata, contiene un interessante principio.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 - bis della legge sul provvedimento, il privato, in sede di chiarimenti, non può portare all'istanza provvedimentale modificazioni tali da farla diventare tutt'altra cosa, rispetto all'istanza originaria.
La tesi, di cui ben si comprendono le ragioni, va probabilmente valutata interrogandosi anche sulla natura, interrutiva o sospensiva, della comunicazione stessa, quanto ai termini per la conclusione del procedimento e quanto alla possibilità, in caso di <<mutatio petitionis>>, di comunicare nuovi motivi ostativi.
T.A.R. Veneto, 2423/2007:
<<nel caso in esame, il comune ha ritenuto che le modificazioni da apportare al progetto originario, per la collocazione della costruzione e altresì per le caratteristiche volumetriche e tipologiche, siano di tale entità e qualità da renderlo talmente diverso da quello presentato, tali quindi da non poter essere assunte nella fase procedurale apertasi con il preavvisio di diniego;
che quindi, secondo il comune, risulta necessario da parte del richiedente proporre un nuovo progetto completamente diverso dal precedente, che pur tenga conto di quanto indicato dal comune;
che, senza voler entrare nel merito della decisione comunale, essa appare congruamente motivata alla luce della documentazione versata in causa, che evidenzia tali difformità tra il progetto proposto e un eventuale nuovo progetto accettabile dal punto di vista ambientale da rendere indispensabile una riedizione ab ovo della fase progettuale>> |