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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. CRITERI DI REDAZIONE PDF Stampa E-mail
mercoledì 25 luglio 2007

Segue una delle prime sentenze del nostro T.A.R. in materia di formazione dei Piani di Classificazione Acustica. Il giudice affronta il problema della preesistente destinazione urbanistica dell'area.

 

Piano di classificazione acustica - mancato rispetto della preesistente destinazione d'uso - illegittimità.

T.A.R. Veneto, sez. III, 2578/2007. rel. De Piero:

 

<<... L’art. 4 della L. 447/95 stabilisce che le Regioni provvederanno entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, a definire, con proprie norme - per quanto qui rileva - “ i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ….procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”. La Regione Veneto non ha espressamente provveduto all’emanazione di nuovi criteri in quanto, già in precedenza, aveva definito, con D.G.R. n. 4313 del 21.9.93, dettagliati “criteri orientativi per le Amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1.3.91”.
Il Comune di Cittadella, nell’elaborare il proprio Piano di Classificazione Acustica a tali - tuttora vigenti - regole si è espressamente richiamato.
La legge statale impone inoltre che, in sede di redazione dei Piani di Classificazione Acustica, sia rispettato, in primis, del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l’intento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni.
Il DPCM 1.3.91 e le disposizioni regionali conseguenti suddividono il territorio comunale in sei classi: la I riguarda le “aree particolarmente protette” (ospedali, scuole, parchi pubblici, ecc); la II le “aree a destinazione prevalentemente residenziale”, ove sono presenti - oltre a case di abitazione - solo attività commerciali e artigianato di servizio; la III le “aree di tipo misto”, riferita a “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici” (tutte le zone E) e ad “aree urbane con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali”; la IV le “aree con limitata presenza di piccole industrie”, le aree portuali, ovvero poste in prossimità di strade di grande comunicazione o di vie ferroviarie, e, ancora, le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A e centri città); le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale).
6.3. - L’Isolato 3, ove tutti gli edifici dei ricorrenti sono collocati, è come esposto, urbanisticamente qualificato zona D2 - industriale di espansione - con assoluta prevalenza di attività industriali, e presenza del tutto trascurabile di abitazioni. Ne consegue che la classificazione in classe IV, anche alla stregua della mera lettura delle norme richiamate, appare (come il Collegio ha già avuto modo di precisare nella sentenza n. 188/07) palesemente irragionevole, per almeno due motivi: innanzi tutto perché per le aree industriali (urbanisticamente D) sono previste espressamente le due classi V e VI secondo che tali zone risultino - di fatto - destinate esclusivamente o prevalentemente all’attività industriale, con la possibilità peraltro di inserire in classe IV gli ambiti ove esista una rilevante commistione tra residenza ed attività produttive (il che nella specie non è). Secondariamente perché, come correttamente osservato dai ricorrenti, il metodo di valutazione per parametri, usato dal Comune per la classazione anche delle aree D, non è stato correttamente utilizzato.
E, invero, poiché i parametri da prendere in considerazione sono: densità della popolazione, traffico veicolare e ferroviario, attività commerciali e terziarie e attività artigianali, ne consegue che tale metodo debba essere usato solo nelle aree ove non siano presenti anche attività industriali, propriamente dette (cfr. Tar Veneto, n. 4298/05).
In definitiva, alla stregua dei parametri normativi e della ricognizione in fatto operata anche a seguito della disposta istruttoria, l’aver ricompreso l’Isolato 3 nella classe acustica IV risulta illegittimo e va conseguentemente annullato<<.

Ultimo aggiornamento ( domenica 29 luglio 2007 )
 
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