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LEGITTIMAZIONE A RICORRERE, AMBIENTE - SEZIONE REGIONALE DI ASSOCIAZIONE - NON SUSSISTE PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007
L'articolazione regionale di un'Associazione nazionale è priva di legittimazione a ricorrere contro gli atti di nomina dei rappresentanti ambientali nelle Riserve Alpine

T.A.R. Veneto,  sez. II, 2603/2007:

<<Il proposto gravame – che è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui viene impugnata la nomina del rappresentante ambientalista nella riserva di Colle Umberto, essendo questa venuta a meno a seguito del commissariamento della riserva stessa (doc. 9 della Provincia resistente) - è inammissibile per carenza di legittimazione dei soggetti ricorrenti: ed invero,
1.- la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che è priva di interesse ad agire l’articolazione regionale – nel caso specifico: la sezione regionale del Veneto di WWF Italia e la sezione provinciale di Treviso di Italia Nostra - di un’associazione ambientale riconosciuta ed operante a livello nazionale. A tal proposito è stato ritenuto che il presidente di un’articolazione locale di un’associazione ambientalista riconosciuta difetta di legittimazione attiva laddove non risulti delegato alla proposizione del ricorso dall’organo rappresentante dell’associazione nazionale medesima. In linea generale, infatti, in tema di tutela processuale di interessi ambientali, la legittimazione a ricorrere, se è pur riconosciuta ad alcune associazioni nazionali, non può riconoscersi a favore delle rispettive sezioni locali o dei connessi organismi periferici (cfr., da ultimo, CdS, IV, 14.4.2006 n. 2151; VI, 17.7.2004 n. 5136; IV, 11.7.2001 n. 3878; TAR Liguria, I, 20.9.2002 n. 968);

2.- che il difetto di legittimazione della LIPU consegue alla circostanza che tale associazione (ma anche WWF Italia e Italia Nostra) non ha tra i propri scopi quelli della “programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica”, che sono gli scopi dei comprensori alpini (art. 24, II comma della LR n. 50/93): la LIPU, invero, si occupa di mera “conservazione” della fauna, non già di “gestione”, comprendendo questa anche l’abbattimento di esemplari (che non è certamente nelle finalità della LIPU)>> 

 
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