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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE SINDACALE DI MANUFATTO INCIDENTE SU CORSI D'ACQUA - INCOMPETENZA PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007
Spetta al genio civile e non al Sindaco ordinare la rimozione di manufatti potenzialmente in grado di incidere sul flusso di corsi d'acqua.

T.A.R. Veneto, sez. II, 2594/2007

 

<<L’art. 93 del RD 25.7.1904 n. 523 dispone che “nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa”.
L’art. 57, I comma del medesimo testo normativo stabilisce che “i progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto”.
L’art. 3, I comma della LR n. 41/88, recante modifica alla LR n. 32/79 concernete “norme per la polizia idraulica”, statuisce che “le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d’acqua, le relative pertinenze idrauliche,….sono esercitate dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio”.
A sua volta, il successivo art. 5 sancisce che “la vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio”.
Così precisato il contesto normativo di riferimento, va evidenziato come le disposizioni di legge regionale da ultimo citate costituiscano il necessario adattamento, in chiave regionalistica (cfr. gli artt. 2, lett. e del DPR 15.1.1972 n. 8 e 10 della legge 18.5.1989 n. 183), alle mutate condizioni politico-amministrative (che hanno attuato il decentramento previsto dalla Costituzione) della norma contenuta negli artt. 1 e 2 del RD n. 523/04 (e nell’art. 66 del RD 11.12.1933 n. 1775), che affidava in via esclusiva allo Stato la tutela sulle acque pubbliche e le funzioni di polizia idraulica.
Orbene, il mutato quadro politico-istituzionale non contempla, però, alcuna potestà del Comune in subiecta materia.
Il Sindaco era, dunque, incompetente ad adottare il contestato provvedimento, che, conseguentemente, non si sottrae alla pronuncia di illegittimità.>> 

 
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