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REGOLE SULL'INTERPRETAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007

di FRANCESCO VOLPE

Si segnala la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 26/02/2007 che ha negato l'applicabilità del criterio di interpretazione letterale alle N.T.A. di un P.R.G., ritenendo, invece, applicabili le norme di interpretazione sui contratti.

Stante il valore regolamentare - e perciò normativo - del P.R.G. si sarebbe, tuttavia, potuto ipotizzareil rilievo dell'art. 12 delle preleggi, il cui àmbito di applicazione viene, tradizionalmente, esteso alla > in senso sostanziale.

 

T.A.R. Veneto, sez. II, 2602/2007:

che quest’ultima delibera dichiaratamente si pone come di “interpretazione autentica” dell’articolo 16 punto 1.B delle norme tecniche di attuazione;
che la questione non riguarda tanto la legittimità della citata delibera, quanto l’interpretazione delle norme tecniche di attuazione citate;
che dette norme tecniche di attuazione, introdotte con la variante parziale al piano regolatore n. 18, in modifica del precedente testo dell’articolo 16, precisavano che la realizzazione dei volumi tecnici “non dovrà” tra l’altro “presentare un’altezza non superiore a quella massima prevista nella specifica di Z.T.O. di inserimento”;
che tale disposizione, contenendo una doppia negazione, di primo acchito sembrerebbe voler affermare il contrario di quella che palesemente era la volontà del consiglio comunale;
che, in generale, nell'ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli art. 1362 ss. c.c. e, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tantomeno un preteso principio dell'autosufficienza del criterio letterale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l'art. 1362 segnala l'insufficienza con la precisazione che l'interprete non deve "limitarsi al senso letterale delle parole"), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall'art. 1363, quali la connessione delle singole clausole ed il senso che risulta dal complesso dell'atto, atteso che la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) sono strumenti legati da un rapporto di necessità e sono tutti necessari all'esperimento del procedimento interpretativo della norma (Cassazione civile , sez. lav., 08 marzo 2007 , n. 5287);
che, ad avviso di questo collegio, l’interpretazione delle norme deve risultare logica, mentre nel caso un’interpretazione meramente letterale sembrerebbe obbligare i soggetti ad edificare i volumi tecnici a un’altezza superiore a quella prevista nella zona, con una palese illogicità e contrasto con le esigenze relative ai singoli volumi tecnici, alcuni dei quali necessariamente devono essere di altezza inferiore a quella massima prevista nella zona>>

Ultimo aggiornamento ( lunedì 24 settembre 2007 )
 
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