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SEI FRATELLO DEL DATORE DI LAVORO? ALLORA SI PRESUME CHE TU LAVORI GRATIS PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007
La sentenza sotto riportata per stralci, in tema di emersione del alvoro nero agli immigrati clandestini che abbiano chiesto la regolarizzazione della loro posizione, sembra affermare un principio forse non del tutto persuasivo: il lavoro svolto a vantaggio di un familiare, presuntivamente,  è gratuito. [effevi]
 
[NOTA: il presente contributo esprime l'opinione personale dell'estensore e non l'opinione dell'Associazione] 

T.A.R. Veneto, sez. III, 2623/2007:

 

<<Orbene, quanto al secondo punto, va condiviso quanto affermato dal ricorrente: nessuna norma stabilisce una presunzione iuris et de iure, per cui tra prossimi congiunti non può instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato.
Il punto è, però, che il vincolo di parentela è in sé difficilmente conciliabile con un rapporto di subordinazione, così come lo è con la retribuzione di prestazioni che, tra parenti, sono di solito svolte gratuitamente.
Sarà dunque necessario all’interessato fornire una congrua dimostrazione che tale rapporto di lavoro dipendente esiste, né è sufficiente averlo dichiarato, tanto più in un contesto così particolare come quello della regolarizzazione, dove i vantaggi derivanti da una siffatta dichiarazione sono intuitivamente cospicui: “In caso di prestazioni lavorative di specie domestica, ove debba escludersi la presunzione di gratuità, operante quando le medesime intercorrono fra stretti congiunti ed abbiano come ambito consueto di svolgimento una comunità familiare caratterizzata dalla convivenza dei suoi componenti, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il cui riconoscimento è, invece pur sempre necessaria la dimostrazione, da parte di colui che ne faccia valere diritti derivanti dal rapporto stesso, dei requisiti indefettibili dell’onerosità e della subordinazione” (Cass. lav., 30 marzo 1990, n. 2597).
2.3. Peraltro, nella fattispecie, le due parti del rapporto sono state invitate dal prefetto a fornire adeguati chiarimento sul punto, ciò che, tuttavia, essi non hanno fatto; così come non hanno fornito in questo giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare che, tra di essi, era stato realmente costituito un rapporto di lavoro subordinato.
3.1. Per quanto concerne poi la seconda questione, relativa al rapporto di parentela fra i due stranieri, il Collegio deve intanto dare atto dell’ultima produzione effettuata dal ricorrente, nel corso della pubblica udienza, largamente oltre il termine di legge (e senza giustificazione, trattandosi di documentazione risalente al 2005) ma con il consenso della difesa dell’Amministrazione.
Tale documentazione (tradotta presso il consolato generale italiano d’Italia in Lagos, ciò che ne conferma la provenienza) è costituita dai due certificati di nascita di Samson Omoigui e Osa’s Thomas Omoiguie, formati sulla base delle dichiarazioni giurate rese dai rispettivi padri (nel 1971, all’epoca della loro nascita, specificano i due certificati, ancora non venivano tenuti in Nigeria i registri dello stato civile): dichiarazioni da cui essi risultano avere anche due madri diverse.
3.2. Non consta al Collegio che tra la Repubblica italiana e la Nigeria esista una convenzione, la quale attribuisca fede privilegiata ai certificati amministrativi emessi nell’altro Stato, le quali non possono dunque avere che valore indiziario: ovviamente nel senso che i due non sono fratelli (ciò che però non esclude un diverso rapporto di stretta parentela).>> 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 01 agosto 2007 )
 
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