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EXTRACOMUNITARI - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE. PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007
È illegittimo  il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, dettato da ragioni di pericolosità sociale, nel caso in cui non si sia tenuto conto del carattere episodico dell'attività delittuosa posta in essere dall'interessato e non sia stato considerato il sopravvenuto inserimento dell'interessato nell'attività lavorativa.

T.A.R. Veneto, sez. III, 2620/2007:

 

<<considerato in diritto che il ricorso è fondato e va accolto sotto il decisivo profilo dell’eccesso di potere per insufficiente motivazione dedotto con la censura sub 2);
che va premesso: a)che, alla luce delle espressioni –sopra riassunte al p. 1.- impiegate dal Questore di Treviso nel motivare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e tenuto conto in particolare del fatto che nelle premesse del decreto è assente qualsiasi –ancorché stringato- riferimento alla circostanza che il reato per il quale il XXX YYY ha patteggiato la pena rientra tra quelli indicati all’art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998 e costituisce causa assolutamente ostativa all’ingresso in Italia e alla permanenza sul territorio nazionale si può agevolmente affermare che il diniego impugnato si basa in via esclusiva sulla valutazione di pericolosità sociale formulata ai sensi dell’art. 1 della l. n. 1423 del 1956; b)che la decisione giudiziale va dunque circoscritta alla legittimità dell’apprezzamento relativo alla pericolosità sociale e che, sotto questo aspetto, e con riferimento a uno degli argomenti addotti dal ricorrente nell’illustrare la censura sub 2), va anticipato che l’apprezzamento formulato, dal GIP di TTTT, in ordine alla (non) pericolosità sociale dello straniero, nel decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non assume un particolare rilievo diretto in relazione al controllo giurisdizionale amministrativo sulla congruità della valutazione di pericolosità effettuata dalla Questura in sede di decisione sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e ciò perché l’apprezzamento del giudice penale si basa su parametri di valutazione diversi da quelli che contraddistinguono l’azione amministrativa all’atto della decisione sulla domanda di rinnovo del permesso; c)che, sotto un diverso profilo, come giustamente sottolinea la difesa del ricorrente, il giudizio di pericolosità sociale implica la necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita : in particolare, il giudizio medesimo presuppone una valutazione che riguarda anche il grado di integrazione e di inserimento sociale in Italia del soggetto extracomunitario (conf. Cass. Civ. , sentenze nn. 11321 del 2004 e 12721 del 2002);
che, in relazione a quanto si è appena accennato sopra sub lettera c), e pur dando atto che la valutazione di pericolosità sociale è caratterizzata da una discrezionalità assai ampia, va sottolineato, in generale, che la valutazione stessa dev’essere sorretta da una motivazione adeguata e da un’istruttoria sufficiente e, guardando più da vicino il caso in esame, va osservato che il mero richiamo al precedente penale indicato nel decreto rivela –lo si ripete: nella fattispecie in questione- la insufficienza della motivazione e dell’istruttoria giacchè il Questore, nell’apprezzare la pericolosità sociale del XXX YYY, avrebbe dovuto tenere conto anche dell’inserimento dello straniero nel contesto socio –lavorativo locale (per un principio di prova in questo senso cfr. doc. 6 fasc. ric.): ciò però non è stato fatto e pertanto, assorbita ogni altra censura non espressamente esaminata, il decreto impugnato va annullato fermo restando che il Questore di TTTT, nel rideterminarsi sulla istanza, valuterà se il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno consegua automaticamente per effetto della sentenza di condanna per reato in materia di stupefacenti : se, detto altrimenti, detta condanna costituisca un elemento assolutamente ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il ricorso va dunque accolto ma l’autorità amministrativa, nel riesaminare la domanda, valuterà se il diniego possa conseguire automaticamente all’esistenza della sentenza di condanna in prima grado per reato inerente gli stupefacenti, alla luce del disposto di cui al citato art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998 (disposizione che, come si è già visto, non risulta essere stata richiamata nelle premesse del decreto impugnato)>> 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 01 agosto 2007 )
 
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