Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Giustizia Amministrativa arrow Giurisprudenza arrow ONERE DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ADOZIONE DEL P.R.G.
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
ONERE DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ADOZIONE DEL P.R.G. PDF Stampa E-mail
venerdì 31 agosto 2007
È inammissibile il ricorso proposto avverso la deliberazione di adozione di una variante al P.R.G., sostenuto sulla base dell'incompatibilità dei consiglieri che hanno votato l'atto, nel caso in cui il gravame non sia stato notificato ai consiglieri medesimi, in qualità di controinteressati.

T.A.R. Veneto,  sez. I, 2870/2007:

<<...osserva il Collegio che – a prescindere da considerazioni attinenti alla possibile fondatezza nel merito del ricorso (che, peraltro, appare quanto meno dubbia in relazione a quanto eccepito dalla P.A. resistente nella sua memoria conclusionale circa la mancata concreta dimostrazione della situazione di incompatibilità dei consiglieri nominati, e al fatto che essi sono proprietari di appartamenti, senza concrete possibilità e/o interesse all’ampliamento)- il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Ed invero, ivi si afferma che quattro dei cinque componenti del consiglio comunale che hanno votato l’atto deliberativo di adozione del PRG versavano in situazione di incompatibilità, in violazione delle norme di legge allora vigenti e dell’art. 36 dello statuto del Comune che impongono l’astensione non solo dalla votazione, ma anche dalla  partecipazione alla seduta e al dibattito, con conseguente impedimento alla computabilità dei relativi nominativi tra quelli presenti. Nel fare ciò, il ricorrente –che non si limita ad enunciare una siffatta situazione, ma fa anche i nomi dei quattro consiglieri comunali definiti incompatibili per essere proprietari di immobili in zone dove sono consentiti ampliamenti, come si dice, in deroga- non si è preoccupato di notificare il ricorso ad almeno una di dette persone, da considerare evidentemente soggetti controinteressati rispetto al petitum cui mira il ricorrente, proprio nella prospettiva in cui egli si pone (si assume, infatti, che a costoro il PRG  adottato consente ampliamenti, laddove ad esso ricorrente lo stesso PRG riduce la superficie edificabile e gli indici edificabilità).
Con tali soggetti, invece, andava instaurato il contraddittorio, data l’evidente situazione di interesse contrario (almeno sul piano teorico) rispetto a quello del ricorrente, in qualità sia di componenti dell’organo deliberativo –il cui atto deliberativo essi hanno interesse a difendere, anche sotto profili di responsabilità circa la legittimità delle deliberazioni assunte, e  l’interesse privato in atti d’ufficio-, sia di privati cittadini.
>> 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 03 settembre 2007 )
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati