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PATENTE DI GUIDA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PDF Stampa E-mail
venerdì 31 agosto 2007
È inammissibile il ricorso proposto contro la comunicazione, ad opera del Ministero dei Trasporti, della decuratazione dei <<punti - patente>>,  perché non trattasi di atto direttamente lesivo (la lesione dovendosi ricordurre ai provvedimenti che hanno accertato le violazioni al C.dS).

T.A.R. Veneto, sez. III, 2940/2007:

 <<SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 305/2007, proposto da XXX YYY, rappresentato e difeso dagli avv.ti TTTT e ZZZZ, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre...;
contro
l’Amministrazione dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore, e contro l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, ambedue rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento dell’atto 27 novembre 2006, con il quale il ricorrente è stato informato dell’avvenuta variazione in peius da “punti 20” a “punti 3” del punteggio di spettanza sulla patente di guida, per effetto delle sanzioni accessorie disposte con i verbali n. 0017/2006 rilevato il 4 gennaio 2006 dalla Polizia Locale di Vittorio Veneto (TV), n. V 7662/2006 rilevato l’8 dicembre 2006 dal Consorzio Polizia Municipale “Piave” di Susegana (TV), n. TV 1068058 rilevato il 22 novembre 2004 dalla Polizia Stradale di Treviso sezione di Treviso e n. 179°/2004 rilevato il 20 aprile 2004 dalla Polizia Municipale del Comune di Borgo Valsugana (TN).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno e dell’Amministrazione dei trasporti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi (relatore il Consigliere Gabbricci) nella pubblica udienza del 7 giugno 2007, l’avv. dello Stato Bonora per le Amministrazioni resistenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l’atto impugnato non ha contenuto di provvedimento, in quanto non dispone direttamente la riduzione del punteggio assegnato alla patente di guida, ma si limita a dare notizia all’interessato delle riduzioni conseguenti alle violazioni commesse dal conducente – le quali comportano ex lege la riduzione del punteggio medesimo –accertate dalle autorità preposte e da queste comunicate, dopo la definizione della contestazione, all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
che il ricorso sarebbe pertanto inammissibile per difetto d’interesse, non producendo l’ipotetico annullamento dell’atto alcun vantaggio per il titolare dell’abilitazione alla guida
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