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BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO. iNAMMISSIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE EX POST PDF Stampa E-mail
lunedì 10 settembre 2007
Giusta l'immediata operatività dell'art. 146, dlg 42/2004, non è ammessibile l'autorizzazione postuma per gli interenti esecuiti in assenza di autorizzazione paesaggistica.

T.A.R. Veneto, sez. II, 2992/2007:

"considerato
che con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe è stata respinta l’istanza di sanatoria (accertamento in conformità) presentata dal ricorrente per l’abuso commesso, consistente in interventi in difformità dal titolo rilasciato, implicanti incrementi di volumetria e di superficie su immobile soggetto al vincolo paesaggistico esistente sull’intero territorio comunale;
ritenuto che il diniego sia stato correttamente espresso, così come testualmente riportato nel provvedimento impugnato, con riguardo all’impossibilità di ricondurre le opere abusivamente realizzate ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni;
considerato che, come noto, in base alle norme così richiamate non è consentita la sanatoria per gli interventi eseguiti su immobili soggetti a tutela, se non nelle ipotesi in cui gli interventi abusivi siano di minima entità e comunque non abbiano comportato incrementi di volumetria o superficie;
che, pertanto, attese le caratteristiche dell’intervento eseguito abusivamente, correttamente è stata esclusa, in base alle norme richiamate, la possibilità di sanare gli abusi commessi;
che il riferimento alle suddette norme assolve l’onere di motivazione del provvedimento di diniego di sanatoria;
che per le medesime ragioni risulta irrilevante l’esame della fattispecie da parte della Commissione edilizia integrata o della Soprintendenza, atteso che comunque trattasi di abusi non compresi fra quelli sanabili in base alla legge;
atteso che il divieto di autorizzazione postuma ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e sue successive modificazioni deve ritenersi norma di carattere immediatamente operativo, finalizzata a limitare il potere dell’amministrazione di sanare abusi commessi su ambiti vincolati;
che tale immediata applicabilità non presenta profili di incostituzionalità, atteso il fondamentale rango che il valore paesaggistico assume nel testo costituzionale;
che quindi correttamente l’amministrazione ha applicato la norma vigente al momento in cui si è concluso l’iter procedimentale, a nulla rilevando l’epoca in cui sono stati commessi gli abusi, in ossequio al principio del “tempus regit actum”, per cui nell’ambito di una serie procedimentale va applicata la norma vigente al momento in cui l’atto viene emesso;
 da ciò l’applicabilità della normativa disciplinante la fattispecie in esame, in virtù della quale - all’esito del procedimento - non poteva essere rilasciata la sanatoria postuma (cfr. T.AR. Puglia, Lecce, I, 10.11.2005, n. 4943);
che, quanto alle censure sollevate con il secondo ricorso indicato in epigrafe avverso l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, si rileva che detto provvedimento non risulta affetto da vizi propri, in quanto circa la sua adozione è stata data preventiva comunicazione all’interessato ed in merito, dopo accurata istruttoria,  è stato acquisito il parere della commissione edilizia comunale integrata;
che, pertanto, così come, per le ragioni sopra espresse, risulta infondato il ricorso avverso il diniego di sanatoria, risulta parimenti infondato il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, in quanto trattasi di atto consequenziale al mancato conseguimento della sanatoria".

 
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