Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Edilizia arrow Giurisprudenza arrow SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 44 L.R. 11/2004
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 44 L.R. 11/2004 PDF Stampa E-mail
martedì 11 settembre 2007

T.A.R. Veneto, II sez. sentenza n.2988/07

Con la pronuncia che si riporta di seguito per intero, il TAR Veneto ha chiarito lo spettro applicativo della norma di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004. In particolare, tale ultima disposizione, laddove consente l’edificabilità all’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, deve essere letta nel senso di non consentire l’edificazione a soggetti diversi, seppur proprietari del fondo.

 

Ricorso n.15517 Sentenza n.2988/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, costituito da :

Umberto Zuballi - Presidente

Riccardo Savoia - Consigliere, relatore

Alessandra Farina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1551/07 proposto da XXXXX rappresentato e difeso dall'avv.XXXXX,

CONTRO

il Comune di XXXXXX in persona del Sindaco pro tempore, rappresenatto e difeso dall'avv.XXXX

Visto il ricorso, notificato il 30.7.2007 e depositato presso la Segreteria l’8.8.07, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato il 5.9.2007;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia - l’avv. Bucci per il ricorrente e l’avv. Giordano per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che la normativa regionale è da interpretarsi restrittivamente, sicchè la disposizione recata all’art. 44 L.R. 11/04 laddove consente l’edificabilità all’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola deve essere letta nel senso di non consentire l’edificazione a soggetti diversi, seppur proprietari del fondo.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.

Il Presidente L’Estensore

 

Il Segretario

 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 24 settembre 2007 )
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati