T.A.R. Veneto, II sez. sentenza n.2988/07
Con la pronuncia che si riporta di seguito per intero, il TAR Veneto ha chiarito lo spettro applicativo della norma di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004. In particolare, tale ultima disposizione, laddove consente l’edificabilità all’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, deve essere letta nel senso di non consentire l’edificazione a soggetti diversi, seppur proprietari del fondo.
Ricorso n.15517 Sentenza n.2988/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, costituito da :
Umberto Zuballi - Presidente
Riccardo Savoia - Consigliere, relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1551/07 proposto da XXXXX rappresentato e difeso dall'avv.XXXXX,
CONTRO
il Comune di XXXXXX in persona del Sindaco pro tempore, rappresenatto e difeso dall'avv.XXXX
Visto il ricorso, notificato il 30.7.2007 e depositato presso la Segreteria l’8.8.07, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato il 5.9.2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia - l’avv. Bucci per il ricorrente e l’avv. Giordano per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che la normativa regionale è da interpretarsi restrittivamente, sicchè la disposizione recata all’art. 44 L.R. 11/04 laddove consente l’edificabilità all’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola deve essere letta nel senso di non consentire l’edificazione a soggetti diversi, seppur proprietari del fondo.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
|