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RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - FALSITÀ IN ATTI PRESENTATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PDF Stampa E-mail
mercoledì 12 settembre 2007
È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base della falsità delle dichiarazioni fornite dall'interessato, in merito alla sussistenza di legittime e adeguate fonti reddituali, ancorché non si sia ancora pervenuti ad una sentenza definitiva sulla fattispecie criminosa e purché vi sia adeguata motivazione.

T.A.R. VENETO, sez. III, 3002/2007:

 

<<considerato:
che il Collegio ha stabilito di emettere decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nei termini seguenti:
che il rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato all’interessato, cittadino cinese, per non aver questo dimostrato di possedere legittime ed adeguate fonti reddituali (la documentazione prodotta è da ritenere falsa);
che, quanto al primo motivo di ricorso, l’omessa traduzione del provvedimento allo straniero in una lingua a lui conosciuta, non ne costituisce vizio di legittimità, “non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.” (C.d.S., IV, 19 ottobre 2004, n. 6749): si tratta, cioè, d’una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l’intervallo prescritto;
che, quanto alla seconda censura, sebbene per la falsificazione non risulti ancora emessa una sentenza di condanna, tuttavia, ad avviso del Collegio, questo non preclude all’Amministrazione di assumere dei provvedimenti, i quali presuppongano il falso, materiale od ideologico (che è evidentemente altro dalla responsabilità penale per la falsificazione), purché essa fornisca un’adeguata giustificazione dei motivi per cui abbia appurato l’esistenza di tale falso, e ciò, indubbiamente, si realizza nella fattispecie (la ditta dove il XXX YYY affermava di lavorare si è rivelata inesistente);
che il ricorrente non ha inoltre fornito alcun serio elemento da cui si possa desumere che egli dispone comunque di propri concreti mezzi di sussistenza
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