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PERMESSO DI SOGGIORNO. VALUTAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ SOCIALE PDF Stampa E-mail
mercoledì 12 settembre 2007
Essere destinatari di una sentenza ex art. 444 c.p.p., con sospensione della pena, è incompatibile con un giudizio positivo sulla pericolosità sociale dell'interessato al rinnovo del permesso di soggiorno.

T.A.R. VENETO,sez. III, 3007/2007:

 

<<... Quanto invece alla seconda ipotesi di reato, è pur vero che la stessa ha costituito oggetto di accertamento definitivo (ex art. 444 c.p.p.) da parte del Tribunale di Venezia.
Non può condividersi, tuttavia, l’automaticità con la quale l’amministrazione ne ha dedotto la pericolosità sociale del ricorrente.
Siffatta valutazione, infatti, contrasta con il giudizio espresso dall’autorità giudiziaria laddove, nell’emettere la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha concesso il beneficio della sospensione della pena (cfr. il certificato del casellario giudiziale, prodotto da entrambe le parti della controversia): beneficio che, a termini di legge, viene riconosciuto quando, “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati” (art. 164 c.p.).
Né l’amministrazione intimata ha espresso motivazione alcuna al fine di giustificare l’evidenziata discrasia.
Deve solo aggiungersi che nessuna valenza assolutamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente può attribuirsi alla menzionata sentenza di condanna, pronunciata in data 18.5.2001, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza, “in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la disciplina di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) l. 30 giugno 2002 n. 189 - che equipara, agli effetti della preclusione dell’ingresso e della permanenza nello Stato italiano, la sentenza che irroga la pena a seguito di patteggiamento a quella di condanna con rito ordinario - non trova applicazione nei casi in cui il procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia iniziato e/o concluso anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 189 del 2002” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5250).
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