Si segnala la sotto riportata sentenza del T.A.R. Veneto, perché interessante sotto il profilo delle domande risarcitorie. Semplificando, la fattispecie è la seguente: un Comune ordina la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla scorta di un provvedimento illegittimo (art. 7, legge 241/1990). La ditta intestataria della licenza, nelle more del processo, fallisce. Il T.A.R., annullando il provvedimento impugnato per i sopra detti motivi, condanna l'Amministrazione al risarcimento del danno.
Di rilievo i criteri della quantificazione dello stesso (l'utile per il periodo di mancato esercizio dell'attività, parametrato sull'attività dell'anno precedente) e la valutazione (ancorché conclusasi con esito negativo, nel caso concreto) dell'incidenza del provvedimento sulla situazione fallimentare poi generatasi. Particolarmente di rilievo è anche il considerare che la fondatezza dell'istanza risarcitoria è stata positivamente valutata dal giudice, pur essendo stato sollevato un c.d. "vizio formale" (va tenuto conto però che siamo in un caso di "interessi oppositivi"). Singolare --- e forse costituisce il punto meno persuasivo della sentenza --- è infine l'applicazione dei poteri di determinazione del danno previsti dall'art. 35 d. lgs. 80/1998 ad una fattispecie che, riguardando la materia del <commercio", non avrebbe dovuto esservi assoggettata. Di qui l'indicazione che il T.A.R. ritenga l'art. 35 norma di portata generale. T.A.R. Veneto, sez. III, 3069/2003: <Quanto alla misura del danno, da illegittima chiusura dell’esercizio, che per la sua breve durata non si può reputare in grado di avere riflessi decisivi sullo stato di insolvenza della società e dunque di pregiudizio determinante per il fallimento dell’azienda, il Collegio ritiene che esso possa essere quantificato, in via equitativa, in misura pari all’utile conseguito dall’esercizio nello stesso periodo dell’anno precedente (2002), per come desunto dalle relative scritture contabili e fiscali. Sulla somma anzidetta, che il Fallimento quantificherà attenendosi ai criteri fissati in sentenza e che l’amministrazione offrirà ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 80/1998, andranno applicati gli interessi compensativi, calcolati dalla data della maturazione (e dunque dal 7 maggio 2003) al saldo.>> |