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LA GIUNTA REGIONALE SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PARTE SECONDA DEL CODICE DELL'AMBIENTE PDF Stampa E-mail
mercoledì 26 settembre 2007
Nel B.U.R. del 25 settembre 2007 la deliberazione della Giunta Regionale 2649/2007 sull'entrata in vigore della seconda parte del codice dell'ambiente (procedure di VIA e di VAS).
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2649 del 07 agosto 2007
Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".
L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale.
Tale entrata in vigore è stata determinata dall'impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell'entrata in vigore a causa dell'aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS.
La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 ( 14.04.2007), di cui all'art. 50 del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l'adeguamento legislativo.
Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sei-dodici mesi.
Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice.
Ad oggi, però, stante l'operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n. 152/2006, si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la sua applicazione.
In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le disposizione regionali in contrasto con la nuova disciplina statale.
D'altro lato l'art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione comunitaria, sia quest'ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale.
Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento.
Per quanto riguarda la VIA il riferimento regionale è dato dalla LR 10/99 che si ritiene di poter confermare per le parti in cui l'art. 43 del Codice Ambiente prevede il rinvio della legislazione statale a quella regionale per disciplinare i contenuti e la procedura di impatto ambientale.
Nello specifico sono confermati con il presente atto di indirizzo che:
a)      l'autorità competente in materia di VIA è la Giunta regionale, come da articolo 4 della L.R. 10/99;
b)      l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99;
c)      le deleghe alle Province per particolari tipologie progettuali di cui all' art. 4 della LR 10/99;
d)      le modalità ulteriori, anche in deroga al codice, stabilite per la pubblicità e per l'informazione e la consultazione del pubblico dagli articoli 14, 15 e 16 della medesima legge, al fine di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli interessati al procedimento.
Con riferimento ai progetti per cui sia stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato prima del 31 luglio 2007 si confermano le competenze e le procedure di cui alla legge regionale 10/1999, giusto art. 52 del Codice Ambiente.
Per i soli progetti ricompresi negli elenchi A e B dell'allegato 3 parte seconda del codice presentati a far data dal 31 luglio u.s., opera invece il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regione, nuovo riparto che a cascata andrà a ripercuotersi sulla competenza provinciale.
Ciò implica che se una tipologia progettuale già delegata dalla Regione alla provincia con la LR 10/99 è individuata negli allegati come competenza regionale, la competenza provinciale è confermata.
Laddove non vi sia tale corrispondenza troverà applicazione il Codice Ambiente. Sarà, pertanto, cura della singola Provincia valutare caso per caso tale corrispondenza ed in ipotesi di tipologia progettuale non rientrante nelle competenze delegate con la più volte citata legge regionale, sarà cura della Provincia trasmettere il progetto alla Regione che valuterà a sua volta la sussistenza o meno della propria competenza.
Lo stesso dicasi per la ripartizione di competenza tra Stato e Regione, nel senso che sarà cura della Regione, per i progetti alla stessa presentati, compiere tale valutazione di corrispondenza ed eventualmente trasmettere il progetto all'autorità competente.
Nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo di specifico adeguamento per cui questa operazione preliminare avverrà in automatico a seguito della revisione degli allegati regionali, si invitano le amministrazioni interessate ad effettuare detta operazione il più rapidamente possibile stante l'operatività del termine fissato per la conclusione del procedimento di VIA di cui all'art. 31 del Codice Ambiente vale a dire 90 giorni dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di avvenuto deposito del progetto presso gli uffici dell'autorità competente ad emettere il parere.
Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), su cui la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 interviene solo con l'art. 34 che regola i rapporti tra AIA e VIA, nulla risulta modificato rispetto a quanto definito nel decreto legislativo 59/2005.
Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006.
Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti comunitari.
Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all' approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE la Direttiva 85/337/CEE e la Direttiva 97/11/CE in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/01 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani sull'ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale";
VISTE le deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006.
delibera
di adottare l'informativa esposta in premessa.
di trasmettere il presente provvedimento alle Province.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 26 settembre 2007 )
 
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