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IL TAR VENETO E L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 42/2004 PDF Stampa E-mail
venerdì 28 settembre 2007

TAR VENETO, II Sez., sentenza n. 2992/2007

Con la decisione che di seguito si riporta, la II Sezione del Tar Veneto ha fatto applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, respingendo altresì l'eccezione di costituzionalità sollevata da una delle parti in causa. 

In particolare, in relazione al momento in cui deve trovare applicazione la citata disposizione, il Collegio ha inoltre stabilito che " l’amministrazione ha applicato la norma  vigente al momento in cui si è concluso l’iter procedimentale, a nulla rilevando l’epoca in cui sono stati commessi gli abusi, in ossequio al principio del “tempus regit actum”, per cui nell’ambito di una serie procedimentale va applicata la norma vigente al momento in cui l’atto viene emesso".

Ric. n. 485/07 e 1273/07 Sent. n. 2992/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
costituito da:

Umberto Zuballi Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 485/07 proposto da BEGHINI LUIGI, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Alessia Beghini e Gianantonio Carraroli, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv. Luigi Carponi Schittar in
Venezia-Mestre – Via Aleardi n. 41;

CONTRO

Il Comune di S. Pietro in Cariano (VR) in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento prot. N. 10129
del 13.12.2006 relativo a diniego di rilascio di permesso di costruire in
sanatoria; della comunicazione protocollo n. 21335 del 2.11.2006
relativa a possibile rigetto dell’istanza di permesso di costruire in
sanatoria;

e sul ricorso n. 1273/2007

proposto da BEGHINI LUIGI, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Alessia Beghini e Gianantonio Carraroli, con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Luigi Carponi Schittar in
Venezia-Mestre, Vai Aleardi 41;

contro

il Comune di San Pietro in Cariano in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Verona in persona del Dirigente pro tempore, non costituita in giudizio

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza sindacale 11.4.2007
n. 29 prot. n. 7518 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi,
e della comunicazione sindacale 27.2.2007 prot. n. 4348 di inizio
procedimento per l’accertamento di eventuali abusi edilizi in relazione
alle opere eseguite.
Visto il ricorso n. 485/07 notificato il 19.2.07 e depositato presso la
Segreteria il 16.3.07, con i relativi allegati;
Visto il ricorso n. 1273/07, notificato il 20.6.2007 e depositato
presso la Segreteria il 3.7.2007, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Udito alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a’ sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato
dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere
Alessandra Farina - l’avv. A. Beghini, per la parte ricorrente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così
come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la
completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della
riserva espressa al riguardo, di poter decidere le cause con sentenza in
forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro
scritti difensivi;

considerato

che con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe è stata respinta
l’istanza di sanatoria (accertamento in conformità) presentata dal
ricorrente per l’abuso commesso, consistente in interventi in difformità
dal titolo rilasciato, implicanti incrementi di volumetria e di
superficie su immobile soggetto al vincolo paesaggistico esistente sull’intero
territorio comunale;


ritenuto che il diniego sia stato correttamente espresso, così come
testualmente riportato nel provvedimento impugnato, con riguardo
all’impossibilità di ricondurre le opere abusivamente realizzate ai casi
previsti dall’art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 42/2004 e successive
modificazioni;


considerato che, come noto, in base alle norme così richiamate non è
consentita la sanatoria per gli interventi eseguiti su immobili soggetti
a tutela, se non nelle ipotesi in cui gli interventi abusivi siano di
minima entità e comunque non abbiano comportato incrementi di volumetria
o superficie;


che, pertanto, attese le caratteristiche dell’intervento eseguito
abusivamente, correttamente è stata esclusa, in base alle norme richiamate,
la possibilità di sanare gli abusi commessi;


che il riferimento alle suddette norme assolve l’onere di motivazione
del provvedimento di diniego di sanatoria;


che per le medesime ragioni risulta irrilevante l’esame della
fattispecie da parte della Commissione edilizia integrata o della
Soprintendenza, atteso che comunque trattasi di abusi non compresi fra quelli
sanabili in base alla legge;


atteso che il divieto di autorizzazione postuma ex art. 146 del D.lgs.
n. 42/2004 e sue successive modificazioni deve ritenersi norma di
carattere immediatamente operativo, finalizzata a limitare il potere
dell’amministrazione di sanare abusi commessi su ambiti vincolati;
che tale immediata applicabilità non presenta profili di
incostituzionalità, atteso il fondamentale rango che il valore paesaggistico assume
nel testo costituzionale;


che quindi correttamente l’amministrazione ha applicato la norma
vigente al momento in cui si è concluso l’iter procedimentale, a nulla
rilevando l’epoca in cui sono stati commessi gli abusi, in ossequio al
principio del “tempus regit actum”, per cui nell’ambito di una serie
procedimentale va applicata la norma vigente al momento in cui l’atto viene
emesso;


da ciò l’applicabilità della normativa disciplinante la fattispecie in
esame, in virtù della quale - all’esito del procedimento - non poteva
essere rilasciata la sanatoria postuma (cfr. T.AR. Puglia, Lecce, I,
10.11.2005, n. 4943);


che, quanto alle censure sollevate con il secondo ricorso indicato in
epigrafe avverso l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, si
rileva che detto provvedimento non risulta affetto da vizi propri, in
quanto circa la sua adozione è stata data preventiva comunicazione
all’interessato ed in merito, dopo accurata istruttoria, è stato acquisito il
parere della commissione edilizia comunale integrata;


che, pertanto, così come, per le ragioni sopra espresse, risulta
infondato il ricorso avverso il diniego di sanatoria, risulta parimenti
infondato il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, in quanto trattasi
di atto consequenziale al mancato conseguimento della sanatoria;
quindi, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, entrambi i gravami
vanno respinti.
Nulla per le spese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.
Il Presidente L’Estensore

Il Segretario



SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione

 
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