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SULLA COMPETENZA AL RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO IN MATERIA DI INSEGNE STRADALI PDF Stampa E-mail
venerdì 28 settembre 2007

T.A.R. Veneto, III Sez., sentenza n. 3134/2007.

Con la pronuncia in rassegna, la III Sezione chiarisce che la competenza al rilascio del nulla osta tecnico all'installazione di un'insegna stradale lungo la tratta autostradale va riconosciuta in via esclusiva all'A.N.A.S., quale ente proprietario della strada interessata dalla richiesta di autorizzazione. 

 

Ric. n. 2284/2003 Sent. n.3134/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
costituita da:
Angelo De Zotti Presidente, relatore
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2284/2003 proposto da ASI ROBICON S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
ti Mario Furno e Andrea Bernardi con elezione di domicilio presso lo
studio dell'avv.to Marco Giacomini in Venezia-Mestre, Galleria Teatro
Vecchio n. 15, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il COMUNE DI MONTEBELLO, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
l’AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario
Bertolissi e Paolo Piva ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Francesco Curato in Venezia Piazzale Roma 468/B;

per l’annullamento

della nota prot. n. 4236 della società concessionaria del 17 giugno
2003, con la quale viene rigettata la richiesta della ricorrente di nulla
osta tecnico all'installazione di una insegna di esercizio luminosa
posta al Km. 99+100 carr. Ovest dell'Autostrada A4 Brescia-Padova; nonchè
della nota dell'Ufficio A.N.A.S., emanata dall'Ufficio Speciale
Autostrade di Bologna in data 4.6.2033 prot. n. 1963.
Visto il ricorso notificato il 29 settembre 2003 e depositato in
segreteria il 21 ottobre 2003, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione della società Autostrade, depositato in
segreteria il 30 ottobre 2003 con i relativi allegati;
viste le memorie depositate dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2007, (relatore il
Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Bernardi per la parte ricorrente e l’avv.
Pretin in sostituzione degli avv.ti Bertolissi e Piva per la società
Autostrade;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

La ricorrente ASI ROBICON è società con sede in Milano e con
stabilimento in Montebello, posto fronte Autostrada all'altezza del km 99-100
carr. Ovest A. Brescia-Padova ed individuabile da un'insegna di servizio
posta sui tetto del medesimo, recante la dicitura ASI ROBICON Industrial
Power Control.
In data 28.02.2003 la ricorrente faceva istanza alla convenuta
Autostrada BS VR VI PD spa per l'autorizzazione ad esporre detta insegna di
esercizio.
Con nota del 17 giugno 2003, qui impugnata, la resistente, richiamato
il parere preventivo di ANAS individuato in epigrafe, rigettava
l'istanza.
Tanto premesso, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe per
i seguenti motivi di diritto:
1) violazione dell'articolo 23 comma 7 del c.d.s. (d. lgs. 30.04.1992
n. 285 come modificato dall'art. 30 della l. 07.12.1999 n. 472) e per
illegittima applicazione della circolare ANAS n. 41/98 dell’11.05.1998.
Si sostiene che la società concessionaria Autostrada ha ritenuto di
non potere rilasciare il parere favorevole di nulla osta tecnico
all'esposizione dell'insegna di esercizio "Asi Robicon" applicando la
prescrizione di cui all'art. 23 comma 7 del codice della strada ed avuto
riguardo alla circolare n. 41/98 emanata dalla Direzione generale dell'Anas
perché " a) non è collocata all'ingresso principale dell'azienda o nelle
sue vicinanze, ma sul tetto dell'edificio e b) non indica, pertanto, a
chi percorre la viabilità ordinaria gli accessi all'azienda"; che
Autostrada esclude inoltre che l'insegna proposta rientri tra le insegne
d'esercizio e la riconduce alle insegne con finalità pubblicitaria per le
quali vale il divieto opposto alla richiesta; che, al contrario, per
la giurisprudenza amministrativa l'insegna di esercizio, ammessa lungo
le autostrade dall'art. 23 comma 7^ c.d.s., può essere collocata anche
lontano dall'ingresso principale dello stabilimento, ad esempio sul
tetto, sulla facciata laterale o presso l'ingresso secondario
dell'edificio sede dell'impresa, e può dunque essere visibile da coloro che
percorrono l'autostrada ed anche da chi si trova a circolare sulla viabilità
ordinaria; che tale collocazione non costituisce di per sè indice di
intervento pubblicitario avendo invece lo scopo di agevolare
l'individuazione della sede della ditta proprio da parte di chi, cliente o
fornitore, debba raggiungerla pur non conoscendo l'esatta ubicazione della
medesima"; che anche il richiamo formulato nella nota alla circolare ANAS n.
41/98, deve considerarsi del tutto inconferente perché, sempre per
giurisprudenza costante, detta circolare deve ritenersi implicitamente
abrogata dalla successiva legge 472/1999, che ha modificato l'art. 23
c.d.s. citato.
2) violazione di legge (art.3 l. 241/1990) ed eccesso di potere per
motivazione insufficiente e contraddittoria e carenza di istruttoria.
Si sostiene che in ogni caso la determinazione impugnata non è
adeguatamente e sufficientemente motivata e denota profili di carenza di
istruttoria; che in particolare la parte conclusiva del provvedimento
(disturbo visivo agli utenti e pericolo alla sicurezza) appare frutto di
un'arbitraria conclusione dell’amministrazione resistente, poiché una
valutazione in tal senso non risulta né nella parte motiva del provvedimento
né è stata oggetto esplicito delle valutazioni effettuate nel corso dei
sopralluoghi dagli accertatori preposti.
Si è costituita in giudizio la Societa Autostrada Brescia- Verona-
Vicenza-Padova S.p.a. che in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità
del ricorso e nel merito la sua completa infondatezza, chiedendone la
reiezione con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2007, previa audizione dei
difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

L’eccezione di irricevibilità o, più precisamente, di inammissibilità
del ricorso, per omessa notifica all'ANAS, è fondata.
La società ricorrente ha, infatti, impugnato, unitamente alla
comunicazione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione, anche la nota
dell'ANAS S.p.a., Ufficio Speciale Autostrade di Bologna datata 4
giugno 2003, che contiene il c.d. nulla osta negativo in ordine alla
collocazione dell’insegna emesso dal proprietario della strada, che la società
concessionaria ha pedissequamente recepito e riportato nella nota
impugnata, atteso che, quantunque la comunicazione del provvedimento sia
demandata, per le tratte autostradali in concessione alla società
concessionaria, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/1992, il titolare
effettivo dell’attribuzione prevista dall’art. 23 comma 7 del codice della
strada è “il proprietario della strada interessata dalla richiesta di
autorizzazione” e quindi, nella specie, trattandosi di insegna in fregio
ad autostrada, l’ANAS (cfr. sul punto T.A.R. Veneto sez. 3^ n.
1645/2002).
Né del resto poteva sussistere dubbio sulla titolarità del potere di
autorizzazione in capo ad ANAS poiché è la stessa nota impugnata che nel
denegare il nulla osta alla collocazione dell’insegna invita
testualmente la società Autostrade a portare “a conoscenza della ditta
interessata, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/92, il soprastante diniego
tenendone informato lo scrivente ufficio”.
Peraltro, anche nell’ipotesi che il diniego dell’autorizzazione fosse
imputabile ad ambedue le amministrazioni, l'ANAS, nella veste di
amministrazione da cui promana il provvedimento impugnato avrebbe dovuto
essere certamente evocata in giudizio, atteso che il diniego di nulla osta
emesso da ANAS costituisce espresso oggetto di gravame e che i motivi di
censura sono tutti rivolti contro tale atto, giacchè la nota di
Autostrade in altro non consiste che nella mera comunicazione alla società
richiedente del provvedimento negativo di ANAS.
Né l’atto avrebbe potuto essere diverso poiché il concessionario non
può rilasciare l’autorizzazione se non con il nulla osta del proprietario
della strada, e dunque, se di provvedimento si tratta e non di mera
comunicazione, esso è del tutto vincolato dall’atto presupposto, come
d’altronde la nota di Autostrada ha chiaramente evidenziato al
richiedente.
Il Collegio non ritiene, pertanto, di poter condividere, sul punto
della irrilevanza della notifica ad ANAS, il precedente invocato (cfr.
T.A.R. Friuli n. 1209/05), peraltro isolato, né ritiene che il ricorso
possa essere assoggettato alla previa integrazione del contraddittorio,
posto che ANAS non è controinteressato ma amministrazione decidente e
quindi che il vizio originario del contraddittorio non sia suscettibile di
essere sanato attraverso quel rimedio.
Ed in ogni caso ammetterlo sarebbe inutilmente gravatorio perché il
ricorso appare, nel merito infondato.
La società Asi Robicon ha infatti chiesto di essere autorizzata ad
esporre un’insegna, visibile dall’autostrada, che tuttavia non contiene
(solo) il nome della ditta, cioè la c.d. insegna di esercizio, ma anche
un elemento ultroneo, non essenziale e non funzionale alla
individuazione dello stabilimento della società, rappresentato dalla scritta
"Industrial Power Control", destinato ad evidenziare la tipologia del
prodotto o del settore nel quale l’azienda opera, che l’art. 23 del d. lgs.
285 del 1992 vieta in assoluto “lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi”, indipendentemente dalla collocazione dell’insegna
(all’ingresso principale dell’azienda o nelle sue immediate vicinanze).
Ne consegue che poiché per "insegne d'esercizio", devono intendersi
quelle che recano solo il nome dell’azienda (ed il logo che le
identifica), mentre tali non sono quelle contenenti elementi sovrabbondanti
rispetto alla indicazione del nome dell'impresa (cfr. Tar Veneto Sez. 3^ n.
469/2001; id. TAR Emilia ¬Romagna Sez. 1^, 19 settembre 2003, n. 1544)
l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente è stata legittimamente
denegata, sia in forza del divieto generale relativo alle insegne
pubblicitarie (comma 7^), sia (comma 1^) perché ritenuta idonea ad arrecare
disturbo visivo agli utenti dell'autostrada e a distrarne l'attenzione con
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di causa seguono, come d’ordine, la soccombenza e sono
liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Società
Autostrade intimata, delle spese e delle competenze di causa che liquida
in € 2000,00 (duemila/00) oltre ad iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 giugno 2007.
Il Presidente estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

Ultimo aggiornamento ( lunedì 15 ottobre 2007 )
 
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