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ESERCIZI PUBBLICI - ORDINE DI CHIUSURA PER MANCANZA DEI REQUISITI DI MORALITÀ - DECRETO DI CONDANNA PDF Stampa E-mail
lunedì 01 ottobre 2007
Ai sensi dell'art. 5, d. lgs. 114/1998, l'ordine di chiusura per sopravvenienza di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, non può essere assunto quando, in luogo di una sentenza, il privato sia risultato destinatario di un decreto penale di condanna.

T.A.R. VENETO, sez. III, 1 ottobre 2007, n. 3163 (semplificata):

 

<< va premesso:
-che la disposta cessazione dell’attività di bar si regge esclusivamente sulla carenza dei requisiti morali di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 114 del 1998 –condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per il delitto (nella specie) di ricettazione; e
-che l’affermazione di cui alle pagine 5 e 6 della nota della Città di Abano Terme 20 settembre 2007 prot. n. 29120 secondo cui la condanna alla pena detentiva avrebbe fatto venire meno il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 del TULPS costituisce un inammissibile tentativo di integrare la motivazione dell’atto impugnato in sede giurisdizionale;
considerato che appare chiaramente fondata e va accolta la censura sub 1), concernente violazione di legge, atteso che l’art. 5 del decreto n. 114 del 1998 deve ritenersi riferito esclusivamente alle sentenze di condanna e non anche ai decreti penali di condanna, i quali si differenziano in materia significativa dalle condanne derivanti da sentenza (si vedano le sentenze del Tar Veneto nn. 1909 del 2006 e 1770 del 2001, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205 del 2000);
che dunque, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata annullata>> 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 01 ottobre 2007 )
 
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