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RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - DOCUMENTAZIONE FALSA PRODOTTA DALL'INTERESSATO PDF Stampa E-mail
venerdì 05 ottobre 2007
In assenza di una condanna penale, la presentazione da parte dell'interessato al rinnovo del permesso di soggiorno di documentazione falsa attestante la sussistenza dei presupposti utili, non è di per sé ragione di diniego, ma va considerata semplicemente come ininfluente. Poiché, dunque, l'autorità amministrativa è tenuta a rilasciare o a negare il rinnovo sulla base della situazione esistente al momento dell'emanazione del provvedimento (e non al momento della sua domanda), il rinnovo potrà essere utilmente rilasciato in caso di soddisfacente successiva produzione documentale.
T.A.R.Veneto, sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3178:
 
"la mera produzione di documentazione ritenuta falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto - nel periodo di riferimento - adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare - in presenza di determinate condizioni, che verranno di prosieguo esposte - il rinnovo del permesso di soggiorno.
Detto diniego, infatti, non può farsi derivare dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lg. 286/98 (che dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”) in quanto trattasi di norma (introdotta con la riforma di cui alla L. 189/02) di natura sanzionatoria (quindi a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto, cui non pare potersi attribuire portata generale, applicabile anche al rinnovo, in presenza di tali convergenti indici di specialità.
Lo stesso deve dirsi della previsione di automatica decadenza di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.R. 394/99, riferito espressamente ai soli “stati, fatti e qualità personali…documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero”.
4. - Ciò posto, in mancanza di una condanna penale, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (salvo, in casi del tutto particolari, che ciò possa costituire, in uno con ulteriori elementi di fatto, indice di pericolosità sociale), è che la stessa documentazione è inutilizzabile: sicché, se determinante, ne segue che lo straniero, il quale l’ha prodotta, non ha documentato il possesso dei requisiti (in specie di reddito) per ottenere il permesso di soggiorno, almeno nel momento in cui la domanda stessa è stata presentata.
5. - Tuttavia, se è vero che lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivino leciti mezzi di sussistenza va prioritariamente riferito al momento in cui viene chiesto il rinnovo del permesso, è altrettanto vero che, secondo consolidata giurisprudenza (anche della Sezione, a sua volta derivante da quella della Suprema Corte), l’amministrazione deve anche tener conto - ex art. 5, V comma, dello stesso D.Lg. 286/98 - degli elementi sopraggiunti.
La valutazione dei requisiti, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, infatti, non va riferita solo al momento in cui lo straniero ha presentato la sua domanda, bensì anche a quello in cui l'Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni “attuali” dello straniero (Cass., 3 febbraio 2006, n. 2417).
6. - Nella fattispecie, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per la reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il ricorrente ha trasmesso all’Amministrazione diverse memorie e documenti (in particolare: il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la ditta Visentin Service in data 4.9.06, quindi ben prima dell’emanazione del provvedimento in contestazione), il che, a parere del Collegio, avrebbe dovuto condurre la P.A. a verificare se (a prescindere da quanto falsamente attestato in ordine al requisito dell’attività lavorativa svolto per la Cooperativa ADAM) fossero effettivamente sopraggiunti quei “nuovi elementi” che ne consentono il rilascio ex art. 5, comma 5, del T.U. 286/98." 
Ultimo aggiornamento ( venerdì 05 ottobre 2007 )
 
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