Non appartiene alla giurisdizione amministrativa - perché attinente a diritti soggettivi - la controversia con cui è contestata la revoca (per motivi sanzionatori) di un contributo regionale in materia di agricoltura. Rientra, invece, nella giurisdizione amministrativa l'evenuale controversia contro gli atti di primo grado.
T.A.R. Veneto, sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3176: "Il Tribunale... ritiene che la competenza a conoscere la vicenda di cui trattasi appartenga (a tenore di giurisprudenza ampiamente maggioritaria) alla giurisdizione del giudice ordinario. E invero, come stabilito dalla suprema Corte di Cassazione (si veda, ex plurimis: Cass. SS.UU n. 6639 del 30.3.05) “nella fase successiva alla emanazione del provvedimento (di erogazione del contributo) il privato è titolare del diritto soggettivo alla effettiva erogazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, ove allo stesso non venga data concreta attuazione per mero comportamento omissivo ovvero perché l'Amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario a causa della inosservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione. E' invero evidente, con riferimento a tali ultime ipotesi, che le relative controversie, insorgenti nella fase di attuazione dello scopo, nelle quali la disposta revoca dei benefici accordati si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere degli stessi, trovano ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (e quindi non incidono sull' atto amministrativo di concessione), ma nell’asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito”. In termini si vedano, da ultimo: C.S., sez. VI, n. 4373/07 (“ nella fase procedimentale successiva all'attribuzione del contributo …, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, relativamente alla conservazione dell'erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione - con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. - per l'asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto”) e TAR Veneto, sez. II, n. 2986/07" |