CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL PUBBLICO IMPIEGO. MOTIVAZIONE NUMERICA. SUFFICIENZA |
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mercoledì 10 ottobre 2007 |
É legittimo, perché sufficientemente motivato, il giudizio espresso sulle prove dei candidati ad un concorso per l'assunzione al pubblico impiego, ancorché espresso in forma numerica.
T.A.R. Veneto 9 ottobre 2007, n. 3199 (abbreviata): "la questione relativa alla sufficienza del voto numerico va risolta con il richiamo alla prevalente giurisprudenza secondo la quale il voto “non costituisce una sorta di dispositivo di cui occorra fornire la motivazione, ma sintetizza ed esprime in forma numerica siffatto giudizio, in cui è inscindibile la valutazione dei singoli elementi e quella finale sulla prova sotto i vari profili considerati. Pertanto, la mera espressione del voto non vulnera la possibilità di un utile sindacato sul giudizio della commissione giudicatrice – che deriva piuttosto da errori materiali o macroscopiche incongruenze ed illogicità del giudizio stesso – né viola l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, perché quest’ultimo concerne la sola attività provvedimentale e non anche l’attività di giudizio conseguente a valutazioni d’esame (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7564/03)”. (così: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10637)" |