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SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI. ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PDF Stampa E-mail
mercoledì 10 ottobre 2007
La deroga al regime di sospensione feriale dei termini, prevista per i procedimenti cautelari, non si estende ai termini per la notificazione e per il deposito dei ricorsi con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ancorché, sulla base dell'istanza cautelare, il T.A.R. possa definire il giudizio con rito abbreviato.

T.A.R. Veneto, sez. II, 9 ottobre 2007, n.  3203 (abbreviata):

 

"va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controinteressata, in quanto la deroga al regime di sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 5 della legge n. 742/69 in materia di “procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato” opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all’uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui al precedente art. 1;

che la possibilità che in sede di trattazione dell’istanza cautelare si possa pervenire alla definizione del ricorso nel merito mediante sentenza resa in forma abbreviata non incide sulla questione, “…posto che anche in tal caso ciò che rileva ai fini dell’operatività del regime di sospensione feriale è la circostanza che il termine perentorio della cui osservanza si discute è quello previsto dalla legge per la proposizione del ricorso introduttivo ai fini della trattazione nel merito del gravame: e ciò in quanto, come già affermato da questo Consiglio (C.G.A., 15 dicembre 1993, n. 713), il vigente ordinamento processuale non configura un autonomo termine per la richiesta di sospensiva distinto dal termine per proporre ricorso, attesa la natura meramente incidentale del procedimento cautelare.” (C.G.A.R.S., n.29/2006); " 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 10 ottobre 2007 )
 
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