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ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. E TARDIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PDF Stampa E-mail
giovedì 11 ottobre 2007
La sentenza del T.A.R. Veneto sotto riportata affronta in modo esteso il problema dell'impugnazione autonoma delle delibere di adozione dei P.R.G. Per il vero, il giudice non afferma principi nuovi in materia: l'impugnazione immediata dell'adozione è consentita (ma non obbligatoria).

La sentenza dichiara, inoltre, la tardività del gravame (illustrando da quanto decorrono i termini per l'impugnativa, a seconda di chi sia legittimato a proporre ricorso) e implicitamente sembra affermare che tale tardività possa essere "sanata" se, con motivi aggiunti, si procede poi all'impugnazione della deliberazione di approvazione. Diversamente, l'irritualità originaria del ricorso va confermata.

Nulla di "eccentrico", si ripete, rispetto alla giurisprudenza consolidata. Ma proprio questo fatto induce a compiere alcune riflessioni sulla fondatezza di questo stesso orientamento.

 
Sottopongo, pertanto, alcune considerazioni all'attenzione del lettore: 
 
a) perché mai chi è toccato in via diretta dalla variante (perché proprietario del fondo su cui ad esempio si appone un vincolo preespropriativo o di inedificabilità) ha motivo di attendere la notificazione individuale della delibera di adozione (affinché comincino a decorrere i termini d'impugnazione) mentre chi è toccato in via riflessa (ad esempio perché proprietario di area finitima a quella oggetto della variante) è tenuto a prestare maggiore attenzione, stante il fatto che per lui i termini decorrono dal termine della pubblicazione all'albo pretorio? Non dovrebbe se mai essere il contrario, sì che a chi è più interessato si dovrebbe chiedere maggiore (se non pari) diligenza?
 
b) che senso ha stabilire termini decadenziali di impugnazione della delibera di adozione, se comunque il privato, quand'anche quei termini fossero scaduti, può rimettere tutto in discussione, mercé l'impugnazione della successiva delibera di approvazione? Una risposta, per la verità, può essere data: i termini di decadenza valgono perché non è detto che poi il privato sia tenuto ad impugnare (con motivi aggiunti) anche la delibera di approvazione. Sicché deve confermarsi che non può dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso avverso la delibera di adozione, perché non seguito dalla contestazione dell'approvazione. Parallelamente, deve ribadirsi che la sentenza che accoglie il ricorso contro la delibera di adozione produce l'invalidità caducante (e non quella invalidante) dell'approvazione della variante non impugnata.
 
c) il sistema dei motivi aggiunti impugnatori ha la funzione di trasferire sulla parte ricorrente la sostanziale decisione di riunire due impugnazioni distinte. Non è dubbio, infatti, che i motivi aggiunti impugnatori equivalgano, nella sostanza, ad un nuovo ricorso (e così infatti si procedeva prima della riforma del 2000). Tuttavia, il rimedio  produce alcune conseguenze riflesse sul regime del ricorso introduttivo. In particolare, si è sempre detto che gli atti endoprocedimentali non sono suscettibili di impugnazione autonoma. Però, oggi si ammette che il ricorso proposto contro un atto di tal tipo debba considerarsi ritualmente introdotto, se esso sia seguito dall'impugnazione con motivi aggiunti del sopravvenuto provvedimento. Ma, allora, è proprio vero che gli atti endoprocedimentali non possono essere impugnati da sé? O, al contrario, non si dovrebbe affermare che l'irritualità del ricorso originario travolge anche i motivi aggiunti (specie se non introdotti con tutte le formalità del ricorso o se motivate, nell'esposizione dei vizi, per relationem)? Insomma, l'istituto offre ragioni per riconsiderare alcune affermazioni di carattere processuale che, fino a poco tempo fa, davamo per indiscutibili.
 
[N.d.e. Il contributo sopra riportato riflette le opinioni personali dell'estensore e non intende esprimere le opinioni dell'Associazione]. 
 

T.A.R. Veneto, sez. I, 10 ottobre 2007, n.\ 3235:

 

"va innanzitutto rilevato che, per quanto segnatamente attiene alle impugnative proposte sub R.G. 739/2006 dalla ricorrente Giuseppina Pievatolo nell’atto introduttivo del relativo giudizio, la richiesta di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 2 dd. 7 febbraio 2006, recante le controdeduzioni alle osservazioni riguardanti la Variante di cui trattasi, va dichiarata inammissibile.
Infatti, una giurisprudenza ormai consolidata afferma che la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale, presa visione delle osservazioni dei privati, esprime al riguardo le proprie controdeduzioni, è un atto interno al procedimento di adozione dello strumento urbanistico, posto che essa rappresentata una mera proposta ai fini della decisione dell’Amministrazione Regionale, competente ad assumere le proprie determinazioni conclusive al riguardo: ed, in quanto tale, la deliberazione medesima non è pertanto autonomamente impugnabile dinanzi il giudice amministrativo (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1987 n. 326 e 4 luglio 1990 n. 544; T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 14 maggio 2002 n. 852; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 gennaio 2000 n.264; T.A.R. Marche, 9 giugno 2000 n. 839), ben potendo ogni deduzione al riguardo essere svolta in sede di impugnativa del provvedimento regionale di approvazione dello strumento urbanistico medesimo (cfr., ad es., T.A.R. Sardegna, 8 giugno 1982 n. 171).
Quest’ultima notazione consente, in particolare, di evidenziare che dall’affermazione della non impugnabilità di tale provvedimento non consegue – in linea di principio - il venir meno della tutela giurisdizionale della parte ricorrente, ove – beninteso - essa abbia proposto ricorso avverso l’approvazione dello strumento urbanistico.
6.2. Va, viceversa, dichiarata irricevibile l’impugnativa proposta sempre sub R.G. 739/2005 dalla medesima Giuseppina Pievatolo nell’atto introduttivo del relativo giudizio avverso la deliberazione consiliare n. 42 dd. 16 giugno 2005, recante a sua volta l’adozione della Variante parziale al P.R.G. comunale finalizzata alla realizzazione di un ampliamento dell’edificio ubicato in Via Ca’ Erizzo ed adibito a Dormitorio pubblico.
Tale irricevibilità è stata puntualmente eccepita dalla difesa del Comune e della Regione, e discende dai ben consolidati principi affermati da Cons. Stato, A.P., 16 giugno 1978 n. 17 e 9 marzo 1983 n.1, in forza dei quali il Piano regolatore generale, una volta adottato e nella misura in cui esso sia suscettibile di applicazione, va riguardato quale atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di Piano regolatore approvato.
Peraltro, la decorrenza del termine per l’impugnazione differisce, a seconda delle circostanze.
Infatti, i soggetti lesi in via immediata e concreta dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale, ovvero di una sua variante (ossia, i soggetti che per effetto del nuovo strumento urbanistico subiscono un vincolo nella destinazione delle aree di loro proprietà, o comunque un mutamento in peius della relativa capacità edificatoria: e non è per certo questo il caso della ricorrente Giuseppina Pievatolo) devono ritenersi direttamente contemplati nella deliberazione medesima, con la conseguenza che nei loro confronti la pubblicazione all’albo pretorio del Comune non determina la conoscenza legale dell’atto ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione.
Pertanto, nei confronti del soggetto direttamente leso da una disposizione del piano regolatore generale, il termine di impugnazione decorre soltanto dalla notificazione o comunicazione della disposizione lesiva, e dalla effettiva, piena conoscenza della medesima (opportunamente provata), non essendo sufficiente a tal fine la pubblicità data alla delibera di adozione dello strumento urbanistico.
Viceversa, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro la deliberazione comunale di adozione di un piano regolatore generale o di una sua variante da parte dei soggetti che si pretendono lesi dal nuovo strumento urbanistico ma che non sono comunque da esso “direttamente contemplati” (ed è questo, per l’appunto, il caso della Sig.ra Giuseppina Pievatolo, che può allegare disagi conseguenti alla riqualificazione dell’edificio adibito a Dormitorio pubblico in quanto prossimo alla sua abitazione e alla sua proprietà, ma che in relazione alla nuova disciplina urbanistica dell’area non subisce l’imposizione sul proprio immobile di vincoli di inedificabilità totale o parziale) decorre dalla data di perfezionamento della pubblicazione, e cioè dall’ultimo giorno di deposito nella Casa comunale.
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta adozione della deliberazione consiliare di cui trattasi in data 16 maggio 2002, consta dall’esame degli atti di causa che lo stesso provvedimento, come da certificato in calce alla stessa sottoscritto dal Segretario Comunale, è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa dal 23 giugno 2005 al 18 luglio 2005 e che in relazione a ciò, e considerando la sospensione dei termini processuali disposta per effetto della L. 7 ottobre 1969 n. 742, l’ultimo giorno utile per proporre al riguardo ricorso nella presente sede di giudizio andava pertanto identificato nella data del 2 novembre 2005 (essendo l’1 novembre festivo).
Per contro, l’impugnativa è stata nella specie notificata soltanto in data 27 – 28 marzo 2006 e, quindi, in epoca palesemente successiva rispetto al termine decadenziale di 60 giorni inderogabilmente contemplato, al riguardo, dall’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205.
La difesa della ricorrente ha sostenuto, per parte propria, che l’eccezione di irricevibilità formulata dalle controparti sarebbe addirittura “pretestuosa, alla luce dei consolidati principi in materia” (cfr. pag. 7 dell’ultima memoria prodotta sub R.G. 739/2006 dalla difesa medesima), riferendosi al fatto che la medesima deliberazione consiliare n. 42 del 2005 sarebbe rimasta priva di effetti nei confronti della ricorrente medesima, non avendo arrecato alcun pregiudizio immediato ai suoi interessi  (oppositivi e non già pretensivi, a differenza del caso in cui dall’adozione del nuovo strumento urbanistico discende l’applicazione di misure di salvaguardia) e dovendosi – semmai – configurare il ricorso stesso come “ultratempestivo, ovvero anticipatorio”  in attesa dell’approvazione della Variante di cui trattasi da parte della Giunta Regionale (cfr. memoria cit., pagg. 7 e 8).
Tale prospettazione della ricorrente va – all’evidenza – respinta, poiché la circostanza che un atto non dispieghi ancora efficacia influisce – comunque – sotto il ben diverso profilo dell’ammissibilità dell’impugnativa,  stante il fatto che quest’ultima può essere utilmente proposta soltanto allorquando vi sia una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica della parte ricorrente (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002 n. 1371).
Dalle predette pronunce di Cons. Stato, A.P., 16 giugno 1978 n. 17 e 9 marzo 1983 n.1, consta – come è ben noto – che il Piano regolatore generale ha natura di atto complesso risultante dal concorso della volontà del Comune e della Regione, nel quale il provvedimento di approvazione con cui si manifesta la volontà di quest’ultima costituisce l’atto principale e terminale del procedimento e rappresenta l’elemento costitutivo del primo, che diventa così definitivo, con l’ulteriore conseguenza che il termine per l’impugnativa giurisdizionale inizia a decorrere dalla data della pubblicazione del provvedimento di adozione o di quello di approvazione.
In tale contesto, pertanto, il fatto che la ricorrente abbia dichiaratamente “anticipato i tempi” notificando l’atto introduttivo del giudizio in epoca antecedente rispetto alla non ancora intervenuta approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta Regionale non rimedia alla tardività della notificazione medesima rispetto ai termini decadenziali decorrenti, nella specie, dall’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione consiliare di adozione della Variante; e, se è vero che l’impugnazione della deliberazione consiliare di adozione della variante stessa non era obbligatoria, allo stesso tempo va rimarcato che la proposizione anticipata del ricorso giurisdizionale avverso il non ancora emanato provvedimento regionale di approvazione della Variante risulterebbe allora – e per quanto testè rilevato -  inammissibile, stante l’assodata carenza a quel momento di un interesse concreto ed attuale al ricorso ( cfr. art. 100 c.p.c).
Risulta, altresì, con ogni evidenza che in sede di impugnazione del provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico possono essere utilmente proposte tutte le censure che, comunque, segnatamente attengono all’adozione dello strumento medesimo.
Infatti, anche se la delibera di adozione del piano regolatore generale può formare oggetto di immediata impugnazione, ciò non costituisce un onere ma una semplice facoltà, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non comporta alcuna preclusione circa l’impugnazione della successiva delibera regionale di approvazione dello strumento urbanistico, e ciò anche mediante la deduzione al riguardo di censure segnatamente riferite alla sua adozione se i relativi vizi risultano confermati in sede di approvazione (cfr. ad es., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2001 n. 3341).
6.3. Analoga conclusione va assunta sia per la coeva deliberazione consiliare n. 41 dd. 16 giugno 2005, - recante a sua volta l’acquisto dalla Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini dell’anzidetto edificio ubicato in Bassano del Grappa, Via San Sebastiano n. 8, già locato all’Amministrazione Comunale e adibito a dormitorio pubblico, nonché l’acquisto di un appezzamento di terreno attiguo all’edificio medesimo - sia della deliberazione della Giunta Comunale di Bassano del Grappa n. 244 dd. 24 giugno 2005, recante a sua volta l’approvazione del progetto di ristrutturazione e di ampliamento del dormitorio anzidetto.
Infatti, anche a prescindere dalla sussistenza - o meno - della legittimazione e dell’interesse della Pievatolo a ricorrere avverso tali provvedimenti, in via del tutto assorbente per l’economia di causa l’impugnazione degli stessi  risulta  tardiva.
Va infatti a tale riguardo evidenziato che si tratta di atti del tutto coevi (nel caso della deliberazione consiliare n. 41 del 2005) o sostanzialmente coevi (nel caso della deliberazione giuntale n. 244 del 2005) all’adozione della Variante, avvenuta con l’anzidetta deliberazione consiliare n. 42 del 2005, e che gli atti stessi per certo vige la regola generale della loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi (cfr. art. 124 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267).
Dall’esame della documentazione di causa consta che tale pubblicazione è stata certificata come avvenuta dal 23 giugno 2005 all’8 luglio 2005 per la deliberazione consiliare n. 42 del 2005 e dal 27 giugno 2005 al 12 luglio 2005 per la deliberazione giuntale n. 244 del 2005; e, poiché – per quanto detto innanzi – gli atti medesimi per certo non contemplano la Signora Giuseppina Pievatolo quale loro destinatario, il termine decadenziale per l’impugnazione degli stessi da parte di tale ricorrente decorreva – alla stessa guisa della predetta Variante adottata dal Consiglio Comunale – dalla scadenza della loro pubblicazione, a’ sensi del combinato disposto dell’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dell’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002 n. 151 e Sez. V, 28 agosto 2001 n. 4528).
Come si è detto innanzi, l’atto introduttivo del giudizio proposto sub R.G. 739/2006: e, pertanto, è stato notificato soltanto in data 27 – 28 marzo 2006,  la tardività dell’impugnazione degli atti di cui trattasi risulta di tutta evidenza.
6.4. Vanno dichiarati improcedibili i primi motivi aggiunti di ricorso proposti sub R.G. 739/2005, in quanto aventi per oggetto la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1161 dd. 9 maggio 2006, recante l’approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Bassano del Grappa adottata con l’anzidetta deliberazione consiliare n. 42 dd. 16 giugno 2005, nonché la presupposta Valutazione Tecnica Regionale n. 111 dd. 15 marzo 2006 e il parimenti presupposto parere reso dal Comitato di cui all’art. 27, comma 2, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11.
Tali atti sono stati infatti rimossi in sede di autotutela mediante la susseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 3959 dd. 12 dicembre 2006, a sua volta contestualmente recante – anche nel presupposto dell’emanazione di una diversa Valutazione Tecnica Regionale e di un ulteriore parere reso dal Comitato di cui all’art. 27, comma 2, della L.R. 11 del 2004 – una nuova approvazione della Variante adottata con l’anzidetta deliberazione consiliare n. 42 del 2004.
Conseguentemente, ogni interesse della ricorrente a contestare la legittimità della Variante medesima si è trasferito, come si vedrà appresso, nell’ambito dell’ulteriore impugnazione da lei proposta avverso la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 3959 del 2006 e gli atti ad essa presupposti.
6.5. Per lo stesso motivo va dichiarato improcedibile il ricorso proposto sub R.G. 1672/2006 da Enrico Bortolazzi e Carla Pievatolo avverso la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 2006, con la differenza che tali ricorrenti non hanno poi impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 3959 del 2006 recante la nuova approvazione della Variante di cui trattasi.
Va pure soggiunto che, se è pur vero che il dott. Bortolazzi e la Sig.ra Carla Pievatolo hanno contestualmente impugnato sub R.G. 1672/2006 anche la deliberazione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 42 dd. 16 giugno 2005, recante l’adozione della Variante in questione, ciò è avvenuto in quanto tale atto, al momento della proposizione del ricorso medesimo, è stato idoneamente ritenuto presupposto rispetto alla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 2006, e che dall’improcedibilità del gravame segnatamente riferito a quest’ultima non può, nella specie, discendere la possibilità per questo giudice di comunque pronunciarsi, sub R.G. 1672/2006, sulle censure relative all’anzidetta deliberazione consiliare n. 42 del 2005.
Le censure stesse, infatti, se considerate per se stanti e – quindi – se non più assistite dalla concomitante procedibilità dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento regionale di approvazione dello strumento urbanistico, non possono che risultare tardive rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 21, primo comma, della L. 1034 del 1971 come sostituito dall’art. 1 della L. 205 del 2000.
Concludendo sul punto, va pure evidenziato che l’improcedibilità dell’impugnativa proposta sub R.G. 1672/2006 avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 2006 determina pure l’impossibilità per questo giudice di statuire in ordine alle censure ivi parimenti formulate nei confronti della deliberazione del Consiglio Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 2 dd. 7 febbraio 2006 recante le controdeduzioni alle osservazioni presentate sulla Variante medesima, posto che per quanto detto innanzi al § 6.1., tale atto – essenzialmente endoprocedimentale -  non può essere impugnato in via autonoma, ma soltanto unitamente al provvedimento regionale di approvazione dello strumento urbanistico.
6.6. Va ora rilevato che con i secondi motivi aggiunti di ricorso proposti sub R.G. 739/2006, la ricorrente Giuseppina Pievatolo ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Bassano del Grappa n. 186 dd. 1 settembre 2006, recante ad oggetto “Accettazione e destinazione del contributo erogato dalla Fondazione Cariverona per il progetto “ampliamento dormitorio pubblico di Via Ca’ Erizzo””; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente ed, in particolare, del parere di legittimità reso al riguardo in data 1 settembre 2006 dal Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa.
Tale impugnativa va dichiarata - di per sé - inammissibile, in quanto la ricorrente agisce nella presente causa essenzialmente a tutela di un suo interesse alla corretta pianificazione del territorio comunale in un’area immediatamente adiacente a quella in cui si trova l’abitazione di sua proprietà, paventando – come si vedrà appresso – inconvenienti nei suoi riguardi qualora sia mantenuta la scelta compiuta dall’Amministrazione Comunale ed approvata dalla Giunta Regionale.
Viceversa, non sussiste alcuna posizione differenziata della medesima Signora Giuseppina Pievatolo per quanto attiene al finanziamento dell’opera da lei contestata, essendo nei suoi confronti del tutto irrilevanti le modalità di acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle risorse destinate sia alla realizzazione dell’opera medesima, sia alla sua gestione.
Ciò che dunque rileva, in via esclusiva, per la ricorrente è la collocazione dell’opera nell’ambito del territorio comunale, posto che ove fosse statuita nella presente sede di giudizio l’illegittimità della scelta pianficatoria operata al riguardo, anche il finanziamento dell’opera verrebbe ragionevolmente meno per sopravvenuta mancanza del suo presupposto e senza la necessità, per la stessa Pievatolo, di proporre al riguardo ulteriori impugnazioni nella presente sede di giudizio.
Le considerazioni suesposte risultano – all’evidenza – assorbenti anche rispetto agli stessi argomenti difensivi del Comune, il quale in proposito ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della predetta deliberazione giuntale n. 186 del 2006 per difetto dell’attualità dell’interesse (e non già, quindi, per difetto tout court dell’interesse) a ricorrere in dipendenza della circostanza che CariVerona ha esplicitamente subordinato l’erogazione del proprio finanziamento alla definizione del presente contenzioso in senso favorevole per l’Amministrazione Comunale.
Va, peraltro, ad ogni buon conto soggiunto che dall’esame del contenuto dei predetti secondi motivi aggiunti di ricorso proposti sub R.G. 739/2006, risulta che la medesima Pievatolo sostanzialmente non contesta l’intrinseca legittimità della percezione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del finanziamento disposto dalla Fondazione  CariVerona,  ma evidenzia che l’adozione della medesima deliberazione giuntale n. 186 del 2006 discende dalla circostanza che la Fondazione medesima ha elevato l’ammontare del contributo a fondo perduto dall’importo originario di € 560.000,00 (pari al 70% dell'intera spesa di € 800.000,00 per l’acquisto dell'immobile e per il suo ampliamento ed arredo) al maggior importo di € 800.000,00.- e che in relazione a ciò la Giunta Comunale ha disposto, a sua volta, di destinare la differenza di € 240.000,00.- “a coprire le spese di gestione del servizio di asilo notturno in relazione a due anni” e di “riservare a successivo e separato provvedimento l’imputazione a bilancio delle poste non previste, con opportuna variazione di bilancio, allorquando potranno essere definite le quote relative alle spese di gestione”.
Secondo la ricorrente, quindi, prima dell’adozione della medesima deliberazione giuntale n. 186 del 2006 l’Amministrazione Comunale avrebbe pianificato la realizzazione dell’opera senza provvedere nel contempo in ordine al reperimento dei fondi occorrenti per la sua gestione, e tale circostanza integrerebbe pertanto ulteriori profili di eccesso di potere per difetto di presupposto, di illogicità manifesta e di sviamento.
Ad avviso della medesima ricorrente, soltanto mediante la deliberazione giuntale n. 186 del 2006  l’Amministrazione Comunale avrebbe dunque disposto il reperimento di fondi per la gestione della nuova struttura assistenziale, peraltro per due soli esercizi e lasciando quindi del tutto indeterminata la possibilità di continuare, dopo aver consumato nei primi due esercizi i fondi forniti dalla Fondazione, la gestione del Dormitorio e dei servizi ad esso annessi.
Ciò posto, l’esame della stessa deliberazione giuntale n. 186 del 2006 avrebbe quindi consentito alla ricorrente di cogliere la sussistenza di un vizio, asseritamente costituito dalla mancanza di finanziamento delle spese di gestione del Dormitorio, e riferibile - peraltro – non soltanto alla medesima deliberazione n. 186 laddove assicurerebbe soltanto per due anni la sufficienza economica della struttura, ma anche agli atti da lei comunque già ab origine impugnati mediante il ricorso proposto sub R.G. 739/2006 e – per l’appunto – privi di qualsivoglia fonte di finanziamento al riguardo.
Se così è, tuttavia, la medesima ricorrente neppure ha interesse a far valere tale preteso motivo di illegittimità, poiché se dovesse effettivamente risultare la mancanza di finanziamenti idonei ad assicurare l’attività della struttura, ciò dovrebbe tradursi nella sua chiusura, ossia in un evento coincidente con i fini perseguiti dalla stessa Pievatolo: e da ciò, quindi, discende un’ulteriore conferma dell’inammissibilità di tali motivi aggiunti di ricorso.
6.6.1. Residua, a questo punto, soltanto la disamina dei terzi motivi aggiunti di ricorso proposti dalla Sig.ra Giuseppina Pievatolo avverso della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3959 dd. 12 dicembre 2006, della Valutazione Tecnica Regionale n. 419 dd. 12 settembre 2006 costituente l’all. A alla predetta deliberazione giuntale e del parere n. 419 dd. 12 settembre 2006 reso dal Comitato di cui all’art. 27 della L.R. 12 dicembre 2006 n. 3959, nella parte in cui recano l’approvazione, a’ sensi dell’art. 44 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, dell’anzidetta Variante parziale al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 42 dd. 16 giugno 2005, nonché avverso ogni altro atto presupposto e conseguente.
6.6.2. A tale proposito, la difesa della Regione ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la Pievatolo si sarebbe limitata all’affermazione di abitare in prossimità dell’area interessata ai lavori di ampliamento del Dormitorio, senza peraltro specificare gli asseriti riflessi negativi che la riqualificazione di tale struttura comporterebbe per la propria sfera giuridica.
Secondo la difesa della Regione, quindi, l’interesse al ricorso da parte della Pievatolo non sarebbe diretto, attuale e processualmente personale.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che – in effetti - l’interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica che riguardano aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente deve essere sorretto dalla dimostrazione del pregiudizio che la contestata previsione urbanistica determina nella sfera giuridica del ricorrente medesimo, consistente nella perdita di valore delle aree di proprietà o nella diminuita possibilità di sfruttamento delle stesse, ovvero in indirette limitazioni al diritto di proprietà o in lesioni delle facoltà ad esso connesse ( cfr. sul punto, ex multis,  Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 1992 n. 1543, nonché questa stessa Sezione con sentenza 8 aprile 1997 n. 751).
Orbene, come risulta anche dalla stessa narrativa dei fatti di causa, la ricorrente ha tralatiziamente inserito in tutte le proprie deduzioni difensive, formulate non soltanto nella presente sede di giudizio, ma anche nelle osservazioni da lei direttamente prodotte all’Amministrazione Comunale in sede di adozione della Variante, le seguenti affermazioni illustrative del proprio interesse fatto contestualmente valere: “Si sottolinea che, nello svolgere le censure alla Variante di P.R.G., “finalizzata” a rendere possibile l'ampliamento contra­stante con il P.R.G. vigente, la ricorrente - che abita in una casa di sua proprietà posta in prossimità - ha evitato di prendere posizione sulla “querelle” relativa alla opportunità o meno di realizzare una struttura di assistenza sociale ai senza tetto ed in genere a favore di coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, limitando in modo espresso le proprie censure alla scelta del sito compiuta dal Comune: irrazionale (a ridosso del centro storico, in zona protetta da inedificabilità assoluta), incongruente (facendo passare per “ampliamento” una struttura sostanzialmente nuova e diversa in cui la preesistenza è insignificante) non sorretta da adeguata analisi sull’entità del fenomeno sociale, sulla adeguatezza dell’intervento. così come progettato, a sopperire alle esigenze nascenti da detto fenomeno (anche per quanto concerne il prevedibile afflusso di persone, anche in orario diurno, alla nuova struttura)” (cfr., ad es., pag. 11 e ss. dell’atto introduttivo del giudizio relativo ai presenti, terzi motivi aggiunti di ricorso proposti sub R.G. 739/2006).
Dalla lettura di quanto sopra consta che una lesione della sfera giuridica della ricorrente è stata enunciata, sia pure in modo alquanto confuso e breviloquente, identificando un pregiudizio nell’incrementato afflusso di persone nell’area prossima alla propria abitazione, con l’intuitiva perdita di tranquillità del sito e il non evanescente deprezzamento degli immobili finitimi alla struttura, ivi dunque compresa la proprietà della stessa Pievatolo: e da tale notazione di fondo discende, pertanto, l’ammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso qui in esame." 

Ultimo aggiornamento ( sabato 13 ottobre 2007 )
 
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Giustizia Amministrativa > ContributiPAT: la firma PAdES apposta al modulo ricorso si estende a tutti i documenti

mercoledì 05 aprile 2017

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN  Nell’Ordinanza pubblicata in data 8 marzo 2017 il T.A.R. per il Lazio, Sede...
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Giustizia Amministrativa > ContributiLA FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PAT

giovedì 16 febbraio 2017

di Francesco Volpe 1) L'entrata in vigore del processo amministrativo telematico ha creato, come era...
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Giustizia Amministrativa > ContributiIL SENSO DEL RIDICOLO

mercoledì 08 febbraio 2017

 di FRANCESCO VOLPEQuando si perde il senso del ridicolo, non c'è più nessuna speranza di...
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Giustizia Amministrativa > ContributiIL PAT SI REGGE SU UN SISTEMA CHIUSO

giovedì 26 gennaio 2017

p DI FRANCESCO VOLPE  Con la sua entrata in vigore, il pat comincia a rivelare i suoi aspetti intimi....
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Giustizia Amministrativa > ContributiUNA STORIA DI NATALE

giovedì 22 dicembre 2016

di FRANCESCO VOLPEVediamo da dove iniziare. Immaginate una giovane donna, nata alla fine dell'800. È...
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Appalti > ContributiDIFESA IN APPALTO - Ipotesi di rimedi

lunedì 19 settembre 2016

di IVONE CACCIAVILLANI,  La situazione di partenza Nell’attuale “congiuntura culturale”...
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Giustizia Amministrativa > Contributiuna folle giornata

venerdì 01 luglio 2016

Di Francesco Volpe   Ieri,  30 giugno 2016, il Consiglio di Stato, ad ore 11, emanava una circolare...
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Giustizia Amministrativa > ContributiOggi un cliente ha deciso di non fare ricorso

mercoledì 20 aprile 2016

di Giovanni Sala Jr.    Oggi un cliente ha deciso di non fare ricorso a causa del contributo unificato. Per...
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Varie > Contributi NEL RICORDO DEL PROF. LEOPOLDO MAZZAROLLI (TREVISO, 19 OTTOBRE 1930 - PADOVA, 4 MARZO 2015)

mercoledì 20 aprile 2016

di Alessandro Calegari Esattamente un anno fa, il 4 marzo 2015, a ottantaquattro anni, si spegneva a Padova, nella...
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Professione > Contributispecializzazioni forensi

giovedì 14 aprile 2016

di FRANCESCO VOLPE  Il TAR Lazio, con le sentenze 4424/2016; 4426/2016; 4427/2016 e 4428/2016m del 14 aprile 2016,...
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Giustizia Amministrativa > ContributiPROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO - REGIME TRANSITORIO

martedì 22 marzo 2016

 di FRANCESCO VOLPE Nella G.U. del 21 marzo è stato pubblicato il "regolamento" contenente...
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Giustizia Amministrativa > ContributiSarà davvero efficiente il processo amministrativo telematico?

giovedì 18 febbraio 2016

di Francesco Volpe Avvicinandosi la data del 1 luglio 2016, si può cominciare a fare alcune riflessioni generali...
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Giustizia Amministrativa > ContributiSUI NUOVI EFFETTI DELL'ISTANZA DI PRELIEVO

venerdì 08 gennaio 2016

di Francesco Volpe  La questione è già stata segnalata dal Presidente Lignani, in un...
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Professione > ContributiUn vademecum per l'avvocato specialista

giovedì 24 dicembre 2015

di STEFANO BIGOLARO  Caro collega che ti domandi se sia il caso di diventare specialista in qualche settore, mi...
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Giustizia Amministrativa > ContributiUna vicenda forense veneziana sul termine feriale

venerdì 18 settembre 2015

di IVONE CACCIAVILLANI I due interventi dell’Amico Francesco Volpe sulla vicenda della “leggina...
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Giustizia Amministrativa > ContributiADDENDA SULLA QUESTIONE DEI TERMINI FERIALI

lunedì 24 agosto 2015

di FRANCESCO VOLPE  Per completare il quadro, iniziato  con la mia precedente nota sulla sospensione feriale...
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Giustizia Amministrativa > ContributiA PROPOSITO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

martedì 11 agosto 2015

(OVVERO: COME TI RISOLVO UN PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO)   di FRANCESCO VOLPE  Il...
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