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FUNZIONI VICARIE ED ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI PDF Stampa E-mail
mercoledì 17 ottobre 2007
Al funzionario, che abbia svolto con carattere di continuità e non di episodicità le funzioni del grado superiore al proprio, non imipedisce il riconoscimento di mansioni superiori la titolarità di funzioni vicarie dell'ufficio rimasto vacante.

T.A.R. VENETO, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 3256:

 

"Secondo la tesi della difesa del  C.O.N.I., al XXX non competerebbe alcun emolumento supplementare in dipendenza dell’avvenuta sua preposizione alla Divisione Zona Concorsi Pronostici di Firenze, posto che - come si è visto innanzi - a’ sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 88 del 1989, “a decorrere dalla data di entrata in vigore” della legge medesima, “al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 26 maggio 1976 n. 411, è esteso ad personam, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all’art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, e successive modifiche e integrazioni”, e che a’ sensi dell’art. 25, comma 4, del D.L.vo 29 del 1993, parimenti vigente all’epoca dei fatti di causa, “il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, e quello di cui all’art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam . A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art.45” del medesimo D.L.vo 29 del 1993.
Il Collegio, tuttavia, non  concorda con tale prospettazione dell’Amministrazione convenuta, in quanto la “vicarietà” della funzione dirigenziale attiene essenzialmente ad una sostituzione del tutto temporanea del dirigente rimasto assente per congedo, malattia o altra causa contingente che non implica il venir meno della preposizione del dirigente medesimo al proprio ufficio.
Viceversa, nel caso di specie il XXX è stato preposto per un lasso di tempo - non determinato nel provvedimento di nomina - ad un incarico in sostituzione ad un dirigente trasferito ad altra sede di servizio.
Tale preposizione si è, oltre a tutto, protratta per un tempo considerevole (25 mesi: oltre due anni, quindi), con ogni conseguente assunzione, da parte del Pernigotto medesimo, delle mansioni e delle correlative responsabilità del precedente titolare dell’ufficio: e la circostanza che quest’ultimo sia stato, poi, ritrasferito alla medesima sede per l’innanzi assegnatagli non consente, di per sé, di affermare che le mansioni svolte dal XXX siano state soltanto “vicarie”.
Deve dunque concludersi nel senso che coloro i quali rivestono – come, per l’appunto, nel caso del XXX – la qualifica apicale “ad esaurimento” di cui all’art. 25, comma 4, del D.L.vo 29 del 1993 possono essere preposti alla direzione di strutture amministrative non riservata al personale della qualifica dirigenziale, ovvero possono svolgere funzioni vicarie del dirigente, ma non possono - quindi - in alcun modo sostituirsi al dirigente medesimo trasferito ad altra sede senza correlativa preposizione di altro dirigente all’ufficio: e, ove ciò per contro accada, a favore del personale di cui al medesimo art. 25, comma 4, del D.L.vo 29 del 1993 che ha espletato in regime diverso dalla “vicarietà” le funzioni dirigenziali va riconosciuto il beneficio di cui all’art. 57 del medesimo D.L.vo 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. (ora, corrispondente all’art. 52 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165)." 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 22 ottobre 2007 )
 
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