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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO - OBBLIGATORIETÀ PDF Stampa E-mail
mercoledì 17 ottobre 2007
È obbligatorio l'avvio del procedimento disciplinare, nei riguardi di un soggetto sottoposto a processo penale e indi prosciolto per prescrizione, anche nel caso in cui, medio tempore, l'interessato sia cessato dal servizio.

T.A.R. VENETO, Sez. I, n. 3247:

 

"L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 1997 ha chiarito che "all’esito del giudicato penale di condanna nei confronti di un dipendente pubblico sospeso cautelarmene dal servizio, l’Amministrazione ben può iniziare un procedimento disciplinare al fine di regolare gli effetti della sospensione cautelare, ancorchè l’interessato sia cessato dal servizio anteriormente al giudicato penale; tale potere va esercitato nei termini previsti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti degli impiegati in servizio, per cui il mancato inizio dell’azione disciplinare nei termini comporta il venir meno del provvedimento di sospensione cautelare, con effetto ex tunc”.
Ebbene nella specie l'Amministrazione intimata dopo l'intervenuta sentenza penale del 5 giugno 1997 (emanata nei confronti del ricorrente) di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (per il reato derubricato a corruzione rispetto all'originaria imputazione di concussione) non ha avviato il procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma terzo, del Testo Unico n. 3 del 1957, sul presumibile convincimento che ciò non fosse necessario, dal momento che il ricorrente medesimo era cessato dal servizio per dimissioni.
Tuttavia, come visto, la mancata attivazione del procedimento disciplinare, si pone in contrasto con il riportato principio giurisprudenziale che impone l'attivazione del procedimento disciplinare anche se medio tempore il pubblico impiegato (sospeso cautelarmente) risulta cessato dal servizio." 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 17 ottobre 2007 )
 
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