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REVOCA DELLA LICENZA PER L'APERTURA DI UN ESERCIZIO PUBBLICO PER CHIUSURA ANNUALE DELLO STESSO PDF Stampa E-mail
martedì 06 novembre 2007
È legittima la revoca dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio pubblico,  allorché lo stesso abbia sospeso la propria attività per oltre un anno, a nulla rilevando che durante lo stesso periodo l'esercizio sia stato episodicamente aperto.

T.A.R. VENETO, sez. III, 6 novembre 2007, n. 3532  (abbreviata):

 

"considerato ... che con la censura sub 1) la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 della l. n. 287 del 1991 nella parte in cui è stabilito che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di bar –ristorante è revocata qualora il titolare dell’autorizzazione medesima ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
che a sostegno della censura la ricorrente afferma che mai l’attività di bar –ristorante è stata sospesa per più di dodici mesi: l’attività medesima è stata infatti riattivata nel dicembre del 2005 e nel dicembre del 2006, sia pure per periodi brevissimi;
che per respingere la censura va premesso, in termini generali, che per un consolidato orientamento giurisprudenziale l’apertura di un esercizio pubblico per qualche giorno, anche se effettivamente avvenuta, non basta per interrompere la persistente inattività dello stesso, giacché la breve durata del periodo di apertura non dimostra alcuna effettiva volontà, da parte del titolare, di mantenere concretamente in attività il locale;
che, in particolare, questa stessa sezione (sentenza n. 134 del 2001) ha ritenuto che “l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 287 del 1991, secondo cui l’autorizzazione all’apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata qualora il titolare dell’autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, “sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi”, vada interpretato nel senso che la revoca dell’autorizzazione per sospensione ultrannuale dell’attività viene legittimamente disposta in presenza di una prolungata chiusura dell’esercizio, anche se intervallata da un periodo di apertura pressoché irrilevante quale può essere una riapertura di soli due giorni. Il collegio ritiene cioè che per impedire la revoca il titolare dell’esercizio … debba dimostrare di avere una effettiva intenzione di svolgere concretamente e continuativamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nella specie, la riapertura dell’esercizio per soli due giorni… a fronte di una chiusura del bar –ristorante prolungatasi per circa 15 mesi, non è sufficiente per dimostrare la serietà dell’intenzione del titolare del locale di svolgere l’attività in parola e non è quindi idonea a escludere l’applicabilità dell’art. 4 comma 1 lettera a) della legge n. 287 del 1991 al caso in argomento…”(conf. Tar Abruzzo –L’Aquila, sent. n. 330 del 2003, in cui si precisa che “a nulla rileva che l’esercizio sia rimasto aperto per qualche giorno nell’arco di tempo di oltre un anno e mezzo, dovendosi ritenere tali periodi di apertura del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione della effettiva volontà di svolgere concretamente e continuativamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande”);
che, nella specie:
-la prima sospensione dell’attività ha avuto inizio il 6 giugno 2004 ed è stata mantenuta per i dodici mesi successivi, allo scadere dei quali la De YYYY ha chiesto al Comune, ottenendola, una proroga ulteriore di sei mesi, con scadenza il 21 dicembre 2005;
-con nota 17 dicembre 2005 la YYYY ha segnalato al Comune l’intenzione di riprendere l’attività dal giorno successivo, ma dopo soli quattro giorni da tale comunicazione ha dichiarato di sospendere nuovamente l’esercizio “per il periodo consentito dalle disposizioni comunali”;
-il 20 dicembre 2006, vale a dire il giorno prima dello scadere di altri dodici mesi dall’ulteriore sospensione dell’attività, la ricorrente ha comunicato al Comune di avere ripreso l’attività nei giorni del 17, 18 e 19 dicembre;
-la polizia locale ha constatato la chiusura dell’attività del pubblico esercizio dal 27 dicembre 2006 e si è quindi proceduto alla revoca delle autorizzazioni di tipo A e B poiché l’apertura del pubblico esercizio per qualche giorno non basta a interrompere la persistente inattività dello stesso, e la breve durata della riapertura non dimostra alcuna effettiva volontà, da parte del titolare, di mantenere concretamente in attività il locale; e considerato altresì che l’ultima comunicazione di riapertura del locale è giunta al Comune dopo che era trascorso un anno dall’ultima comunicazione di chiusura;
che, ciò premesso, il collegio ritiene che la ripresa dell’attività dal 18 al 20 dicembre 2005 e dal 17 al 19 dicembre 2006 non sia affatto sufficiente per interrompere la persistenza dell’inattività del bar –ristorante;
che l’esistenza di quattro ricevute fiscali, dalla quale evincere l’effettiva riattivazione del bar –ristorante nei giorni del 17 e 18 dicembre 2006 deve ritenersi irrilevante poiché –come giustamente rileva la difesa comunale- pochi giorni di ripresa, anche effettiva, dell’attività non soddisfano la “ratio” di norme come il sopra citato art. 4 della l. n. 287 del 1991, posto a tutela dell’interesse “alla celere utilizzazione, funzionale all’ordinato svolgimento del commercio, di tutti gli assensi rilasciati” (cfr. Cons. St., sez. V. , sent. n. 6800 del 2004);
che le ricevute fiscali prodotte in giudizio non costituiscono inoltre prova idonea di una riattivazione effettiva dell’attività, potendo essere state emesse al solo scopo di precostituire un indizio di apertura dell’esercizio. Nella specie, dalle ricevute in questione –che, peraltro, riguardano solo due dei tre giorni di dichiarata apertura e che si riferiscono solamente all’autorizzazione di tipo A –ristorante- non è possibile desumere elementi idonei a dimostrare, con ragionevole certezza, l’emissione dei documenti stessi a favore di terzi. In ogni caso, non risulta comprovata una seria ed effettiva intenzione di svolgere concretamente e in modo continuo l’attività di somministrazione “de qua”: la motivazione della revoca impugnata è pertanto ineccepibile;" 

 
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