Nel caso di subingresso in una licenza per l'apertura di un esercizio pubblico, il termine di 180 giorni per l'apertura materiale dell'esercizio stesso decorre da quando il subingresso è stato autorizzato, a nulla rilevando che l'interessato possa, nelle more del procedimento, già esercitare in proprio.
T.A.R. VENETO,sez. III, 15 novembre 2007, n. 3622 (abbreviata): "Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Commercio e Attività Economiche del Comune di XXXX ha disposto la revoca dell’autorizzazione n° 7341, rilasciata in data 8 marzo 2007 alla ricorrente, per subingresso del pubblico esercizio sito in via YYYY n° 27. Il ricorso è fondato. L’art. 4 della legge n° 287 del 1991 stabilisce che l’autorizzazione è revocata qualora il titolare dell’autorizzazione medesima non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi. Il provvedimento impugnato reca la data di prot. 2 agosto 2007 prot. n° 212005. A tale data non erano dunque decorsi 180 giorni dal rilascio alla ricorrente, avvenuto in data 8 marzo 2007, dell’autorizzazione n° 7341. Né rileva, al riguardo, come sottolinea l’Amministrazione resistente, che il subentrato possa iniziare l’attività del dante causa prima di avere ottenuto il rilascio dell’autorizzazione a suo nome, purchè abbia presentato regolare istanza di subingresso, avendo l’Amministrazione stessa fatto uso del potere di revoca di un’autorizzazione di pubblico esercizio, di cui all’art. 4 della legge n° 287 del 1991." |