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REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORE COMUNITARIO E SEGNALAZIONE DI STATO DELL'UNIONE PDF Stampa E-mail
giovedì 22 novembre 2007
Non è possibile procedere alla regolarizzazione del soggiorno, nel territorio italiano, del lavoratore extracomunitario segnalato da Stato come non ammissibile nel territorio dello Stato.

T.A.R. VENETO, sez. III, 21 novembre 2007, 3721:

"L’art. 1, comma 8, lett. b) del D.L. 195/02, convertito in L. 222/02, sulla legalizzazione del lavoro irregolare, recita: “le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:…… b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”
E’ incontroverso che il ricorrente era stato segnalato da un paese dell’U.E. - segnatamente dalla Germania - come inammissibile (anche) in Italia a seguito di un’espulsione adottata, in data 14.9.02, da tale Stato ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Schengen.
E’ ovvio che ciò che rileva - ai fini della regolarizzazione - è l’esistenza della segnalazione stessa, non le sue ragioni, cosicché risulta privo di pregio il primo motivo di ricorso ove si lamenta la mancata richiesta alla Germania di documentazione che renda palesi le motivazioni della ricordata segnalazione.
Né può rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento oggetto di ricorso, emesso in data 19.1.04, la circostanza che  il procedimento penale intentato in tale nazione nei confronti del ricorrente sia stato archiviato in data 4.8.04, e men che mai che gli effetti dell’espulsione siano cessati a far tempo dal 31.5.05. Questi eventi possono, al più, legittimare il ricorrente a chiedere all’Amministrazione stessa la “revoca” per sopravvenute ragioni, del provvedimento opposto che, alla data in cui è stato emesso, risultava perfettamente legittimo.
4.2. - Manifestamente infondata si appalesa, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lett. b) della legge, con riferimento all’art. 3 della Costituzione,  posto che appartiene alla discrezionalità del legislatore determinare le conseguenze di un certo comportamento tenuto dallo straniero, sia che esso sia stato posto in essere in Italia che in altro paese della C.E., come già ebbe a dichiarare la Corte nella sentenza n. 206/2006 - peraltro relativa alla fattispecie di cui alla lett. a) - ribadendo che “la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli”, il che, nella specie, non è." 

 
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