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ACCORPAMENTO DI STRUTTURE DI VENDITA. PREESISTENZA PDF Stampa E-mail
giovedì 22 novembre 2007
Nei casi di deroga ai limiti regionale, per accorpamento dei medie o grandi strutture di vendita con altre strutture preesistenti, il requisito della preesistenza è richiesto, giusta gli artt. 7 e 8, L.R.V. 15/2004 solo nella struttura da accorpare
T.A.R. VENESTO, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3711:
 
"Con la prima censura il collegio è chiamato a risolvere il seguente quesito: se, ai fini della deroga al limite dimensionale dei 15.000 mq. (con estensione fino a 25.000 mq.) , nel caso di accorpamenti di medie e di grandi strutture di vendita con almeno una grande struttura, purché preesistenti e operanti da almeno tre anni, il suddetto requisito della preesistenza e della operatività debba sussistere sia in capo alla struttura di vendita accorpata sia in capo a quella accorpante, come sostiene la Regione; o se, come affermano le ricorrenti, il requisito della preesistenza triennale riguardi unicamente le strutture da accorpare.
Sopra, al p. 1., è stato precisato che l’istanza di ampliamento, presentata con specifico richiamo agli articoli 7, comma 2, e 15, comma 2, della l. reg. n. 15 del 2004, riguarda l’accorpamento di due medie strutture di vendita, di titolarità di Iper Montebello e di Clivia 2000, già esistenti da più di tre anni nel territorio comunale e aventi una superficie, rispettivamente, di 340 mq. e 1070 mq., per complessivi 1410 mq. . E’ stato detto anche che la GSV “accorpante”, denominata “Le Corti Venete”, opera solo dal mese di settembre del 2005, in base ad autorizzazioni del novembre del 2003 (per 9.800 mq.) e dell’aprile del 2004 (con ampliamento della superficie fino a 17.800 mq.), sicché, al momento della domanda di accorpamento, presentata nel novembre del 2005, mancava, in capo alla GSV, il requisito della preesistenza e della operatività almeno triennale (nella memoria di costituzione la difesa regionale chiarirà che per qualificare come preesistente da almeno tre anni una struttura di vendita il parametro di riferimento è dato dall’autorizzazione originaria, anche se successivamente modificata. Nella specie, l’autorizzazione originaria a favore della GSV risale al novembre del 2003).
Ciò premesso, la questione posta dalle ricorrenti con la censura sub 1) e con il primo motivo aggiunto va risolta nel senso indicato dalle ricorrenti medesime.
L’art. 7, comma 2, della l. reg. n. 15 del 2004 prevede che, “in deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c) (secondo cui i limiti dimensionali, riferiti alle superfici di vendita, per le grandi strutture sono i seguenti: 1) superficie oltre 2.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 2) superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), nel caso di accorpamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000”.
In base a quanto stabilisce l’art. 8, comma 1, lettera b), si definisce accorpamento “l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda…”
Dalla lettura combinata delle citate norme regionali è da ritenere che i requisiti della preesistenza e della operatività da almeno un triennio riguardino esclusivamente le strutture di vendita da accorpare e non anche la struttura accorpante.
A favore della conclusione su esposta valgono considerazioni di carattere lessicale e di ordine logico.
Dalla lettera dei sopra trascritti articoli 7, comma 2, e 8 della l. reg. n. 15/04 emerge, dal punto di vista lessicale, che i requisiti della preesistenza e della operatività nel triennio precedente vanno riferiti soltanto alle strutture di vendita da accorpare, come risulta comprovato dall’impiego dei plurali “medie e grandi” e “preesistenti e operanti” logicamente connessi tra loro, sì da poter comporre la seguente espressione: “medie e grandi strutture di vendita (accorpate) preesistenti ed operanti da almeno tre anni”.
Dal punto di vista della “ratio legis” la norma di cui all’art. 7, comma 2, pur introducendo una deroga ai limiti di dimensionamento delle superfici di vendita, appare coerente con la tendenza rivolta a razionalizzare il settore commerciale, favorendo gli accorpamenti tra strutture di vendita.
Diversamente opinando si introdurrebbero vincoli ulteriori, potenzialmente contrastanti con l’art. 41 della Costituzione." 
 
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