È illegittimo il diniego di concessione di suolo pubblico, di fronte ad un'istanza di ampliamento presentata da un venditore ambulante, ove essa sia motivata da ragioni che attengono alla futura riorganizzazione dell'area e non all'attuale sua sistemazione, nel caso in cui l'occupazione del suolo sia facilmente removibile.
T.A.R. VENETO, sez. III, 27 novembre 2007, n. 3728: "Nel merito, premesso che occorre dare atto che il Comune ha riesaminato in autotutela il diniego del 9 febbraio 2004 nella parte in cui l’impossibilità di prendere in considerazione l’istanza del De Lazzari trovava spiegazione nel fatto che era prossima l’approvazione del piano per il commercio sulle aree pubbliche, e che quindi, sotto questo profilo, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il collegio ritiene fondato e da accogliere il secondo motivo e il secondo motivo aggiunto nelle parti in cui è stata rilevata la non congruità della motivazione dei dinieghi impugnati, con particolare riferimento alle possibili interferenze con la realizzazione del tracciato del metrobus. Come giustamente sottolinea la difesa del ricorrente, infatti, gli atti impugnati si riferiscono alla –futura- riorganizzazione del mercato, mentre al ricorrente il quale, si osservi, sarebbe comunque in grado di rimuovere subito, all’occorrenza, le strutture impiegate per l’esercizio del commercio, l’ampliamento interessa oggi e non in un domani di là da venire., tanto più considerando che l’assegnazione di uno spazio attualmente libero non pregiudica il futuro assetto del mercato." |