Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Varie arrow Giurisprudenza arrow RIFUGIATO POLITICO E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
RIFUGIATO POLITICO E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PDF Stampa E-mail
sabato 01 dicembre 2007
Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti la contestazione del diniego dello status di rifugiato politico.

T.A.R. VENETO,sez. III, 26 novembre 2007, n. 3725:

"Il collegio ritiene in via preliminare che la controversia in esame esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, in base al più recente orientamento assunto dal  Consiglio di Stato in materia (v. sez. VI, nn. 3835 e 6761 del 2005; e n. 5608 del 2006), orientamento condiviso da questa sezione, spetta al giudice ordinario decidere le controversie attinenti al diniego di riconoscimento dello  status di rifugiato.
Le richiamate pronunce del Consiglio di Stato sono, peraltro, conformi ad un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale le controversie connesse ai dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
In proposito, vale richiamare la sentenza 17 dicembre 1999, n. 907 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che:
-  l’art. 46 della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, che attribuiva al giudice amministrativo le controversie suindicate;
-  a seguito di tale abrogazione, rilevano i criteri ordinari di riparto della giurisdizione;
-  sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo, relative a status, quando si controverta sul riconoscimento del diritto di asilo o sulla posizione di rifugiato.  A tale sentenza si sono richiamate le successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Lav., 18 giugno 2004, n. 11441; Sez. I, 4 maggio 2004, n. 8423; Sez. I, 9 aprile 2002, n. 5055).
Appare pacifico, quindi, il difetto di giurisdizione amministrativa con riferimento alle controversie attinenti alla materia del riconoscimento dello status di rifugiato.
Di conseguenza il difetto di giurisdizione va dichiarato anche con riguardo alla impugnazione del provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 303 del 2004, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, dichiara irricevibile l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico, trattandosi di provvedimento che attiene alla materia del riconoscimento dello status di rifugiato politico." 

 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
varie
Extracomunitari
Pubblico Impiego
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati