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REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E MOTIVAZIONE DEL DINIEGO PDF Stampa E-mail
sabato 01 dicembre 2007
È illegittimo il provvedimento con il quale viene negata  la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari senz'altra motivazione che non sia quella che poggia sul fatto  che il lavoratore è soggetto ad indagini in relazione a capi d'imputazione per i quali gli art. 380 e 381 c.p.p.  prevedano l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. 

T.A.R. VENETO, sez. III, 26 novembre 2007, n. 3726:

 "Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento alla censura sub 1).
Infatti, con la sentenza n. 78 del 2005 la Corte costituzionale,  chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, per quanto qui più interessa,  dell’art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 – il quale  vieta la regolarizzazione – chiamata “emersione” o “legalizzazione” – della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari che siano stati denunciati per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale –in riferimento all’art. 3 Cost.- del citato art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui si fa  derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
In motivazione la Corte costituzionale ha precisato “se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l'art. 3 Cost. la normativa deve anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994).
Ora, nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.
Considerazioni analoghe sono alla base della sentenza n. 173 del 1997 la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rilevò che era l'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia a urtare contro il principio di ragionevolezza.
Le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di espulsione; conseguenze tanto più gravi qualora s'ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse, vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.
Si deve pertanto dichiarare, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza”.
Nella specie, la denuncia risulta essere stata fatta a carico del datore di lavoro e non riguarda lo straniero ricorrente, ma appare evidente che le considerazioni sopra evidenziate valgono anche nella ipotesi nella quale è il datore di lavoro a essere stato denunciato all’a. g. per un reato." 

 
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