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Statuto
sabato 26 maggio 2007
S TAT U T O
dell'Associazione Veneta
Avvocati Amministrativisti

a r t . 1
( O g g e t t o )

1.  Il presente atto disciplina lo Statuto dell'Associazione Veneta Avvo-
cati Amministrativisti, già costituita con atto rep. 579 racc. 114 del
Notaio Franco Cardarelli in Padova, in data 14 novembre 1979. Dalla
sua approvazione il presente Statuto sostituisce ed abroga ogni pre-
cedente atto di regolamentazione dell'Associazione. Non incide sul-
le consuetudini e sui costumi di buona colleganza già vigenti tra gli
associati.

a r t . 2
( S c o p i   d e l l ' A s s o c i a z i o n e )

1. L'Associazione si propone di promuovere lo studio, l'accrescimento
professionale e l'approfondimento dei problemi giuridici nella discipli-
na del diritto amministrativo; di favorire la migliore organizzazione
del lavoro professionale e la mutua assistenza tra gli associati. Si
propone altresì di rappresentare gli interessi e le istanze del Foro
amministrativo avanti alle Autorità Istituzionali.
2. L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si finanzia per mezzo delle
quote dei propri associati, così come determinate ai sensi del presente
Statuto, nonché sulla base degli eventuali contributi e delle donazioni
che all'Associazione siano destinati e che da questa siano accettati.

a r t . 3
( D u r a t a   e   s ed e   d e l l ' A s s o c i a z i o n e )

1. L'Associazione ha sede presso lo studio del Segretario-Tesoriere pro
tempore e durata no al 31 dicembre 2030.

a r t . 4
( A m m i s s i o n e   a l l ' A s s o c i a z i o n e )

1. L'Associazione è aperta a quanti  tra gli Avvocati iscritti agli Ordi-
ni professionali del Veneto, tra gli Avvocati e Procuratori dello Stato
operanti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e tra
gli Avvocati che esercitano costantemente avanti alle giurisdizioni am-
ministrative del Veneto  coltivano un interesse professionale per il
diritto amministrativo.
2. L'ammissione di nuovi associati spetta al Presidente dell'Associazione
che, uditi anche per via breve i componenti del Consiglio Direttivo,
decide sulla base della maggioranza delle opinioni espresse.

a r t . 5
( O r g a n i   d e l l ' A s s o c i a z i o n e)

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario-Tesoriere;
d) il Vicepresidente dell'Associazione;
e) il Presidente dell'Associazione.

a r t . 6
( L ' A s s e m b l e a   d e g l i   a s s o c i a t i )

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e dai soci onorari. Essa
è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca almeno
una volta all'anno, nel mese di gennaio, per l'approvazione del rendi-
conto, per l'approvazione delle quote associative, nonché per l'esame
dell'attività svolta e da svolgere.
2. L'Assemblea viene altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la
necessità, nonché su richiesta di un quinto degli iscritti o di un terzo
dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. All'Assemblea spetta inoltre:
a) di approvare lo Statuto e le sue modicazioni;
b) di eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
c) di fornire al Consiglio Direttivo e al Presidente gli indirizzi generali
sull'attività dell'Associazione;
d) di revocare il Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il quorum
strutturale è ssato in un quarto più uno degli associati, salvo che per
le modiche allo Statuto e per la revoca del Consiglio Direttivo, per
le quali deliberazioni il quorum strutturale è ssato nella maggioranza
più uno degli associati. Non è richiesto alcun quorum strutturale per
l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
È ammessa la partecipazione per delega: ciascun associato non può
ricevere più di tre deleghe. Non possono essere delegati i membri del
Consiglio.

a r t . 7
( I l   C o n s i g l i o   D i r e t t i v o )

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri elettivi ed è inte-
grato da ulteriori membri cooptati.
2. I Consiglieri elettivi vengono designati dall'Assemblea dell'Associazio-
ne.
3. Ad ogni associato spetta, a tal ne, la facoltà di indicare tante pre-
ferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere. Vengono nominati Con-
siglieri gli associati che abbiano ricevuto il maggior numero di prefe-
renze, tenuto conto del numero di Consiglieri posti in votazione.
4. In occasione del rinnovo del Consiglio, i membri elettivi, non appena
insediati e sotto la presidenza del Consigliere Anziano, decidono se
procedere alla cooptazione no ad un massimo di altri tre Consiglieri,
individuati tra gli iscritti all'Associazione e tenuto conto dell'oppor-
tunità di assicurare all'organo la rappresentatività di speciche gure
professionali. Il Consiglio Direttivo, così integrato, procede quindi,
con votazione, alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del
Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può cooptare anche in
séguito ulteriori Consiglieri, purché il loro numero complessivo non
ecceda quello sopra stabilito.
5. Sono Anziani, ciascuno nei rispettivi organi collegiali, il Consigliere e
l'Associato che vantano la più lunga iscrizione all'Associazione. Nel
caso in cui vi sia pari anzianità d'iscrizione all'Associazione, hanno
la precedenza il Consigliere o l'Associato che vantano la più lunga
iscrizione all'Albo professionale o la più lunga assunzione in ruolo, se
Avvocati o Procuratori dello Stato.
6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consi-
glieri elettivi, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Il
Consigliere surrogato resta in carica no alla scadenza del Consiglio.
7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente dell'Asso-
ciazione, egli viene sostituito dal Vicepresidente, che provvede ai sensi
dell'art. 9 dello Statuto. Nel caso di anticipata cessazione dalla cari-
ca del Vicepresidente o del Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo
procede alla ricostituzione delle cariche sociali vacanti. Le funzioni di
Vicepresidente, ove cessato, vengono concentrate ad interim in quelle
del Presidente; nel caso di cessazione del Presidente e del Vicepresiden-
te, le funzioni presidenziali vengono assunte ad interim dal Consigliere
Anziano. Le funzioni di Segretario-Tesoriere, ove cessato, vengono as-
sunte ad interim dal Presidente dell'Associazione; in mancanza anche
del Presidente, le funzioni del Segretario-Tesoriere vengono assunte,
nell'ordine, dal Vicepresidente e, quindi, dal Consigliere Anziano.
8. Nel caso di cessazione congiunta dalla carica di Consigliere e dalla
carica di Presidente o di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere, il
Consiglio Direttivo procede alla copertura delle cariche vacanti. Le
cariche vacanti vengono ricoperte, per l'interinato, ai sensi del comma
precedente.
9. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. Con la scadenza del
mandato, cessano dalla carica anche il Presidente, il Vicepresidente
e il Segretario-Tesoriere dell'Associazione, salvo quanto necessario al
disbrigo degli aari correnti o urgenti e salvo quanto necessario alla
convocazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle nuove elezioni.
Con la scadenza del Consiglio, cessano dalla carica anche i Consiglieri
cooptati.
10. In caso di revoca del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario-Tesoriere cessano immediatamente dalle loro funzioni. In
tal caso, l'Assemblea, sotto la presidenza dell'Associato Anziano, pro-
cede nel più breve tempo possibile all'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
11. In occasione di un singolo mandato del Consiglio Direttivo, il mede-
simo Consigliere può ricoprire più volte e senza limiti le cariche di
Presidente, di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere.
12. Il singolo Consigliere non può ricoprire la medesima carica  di Pre-
sidente, di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere  per più di due
mandati consecutivi del Consiglio Direttivo.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione
quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte all'an-
no. Il Presidente convoca altresì il Consiglio quando un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
14. Al Consiglio Direttivo spettano:
a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere
dell'Associazione, designandoli tra i propri componenti;
b) la predisposizione del rendiconto;
c) l'attuazione degli indirizzi ssati dall'Assemblea;
d) le deliberazioni sulle iniziative dell'Associazione e sui problemi che
la interessano;
e) il componimento delle eventuali controversie tra gli associati;
f) le proposte all'Assemblea di eventuali indicazioni comportamentali
sull'attività degli associati;
g) ogni ulteriore competenza non riservata dallo Statuto ad altro
organo dell'Associazione.
15. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei pre-
senti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il quorum
strutturale è ssato in un terzo più uno dei Consiglieri in carica.

a r t . 8
( I l   P r e s i d e n t e   d e l l ' A s s o c i a z i o n e )

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e con
le Istituzioni. Egli è chiamato a dare esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio e dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari incarichi ad altro Con-
sigliere.

a r t . 9
( I l   V i c e p r e s i d e n t e   d e l l ' A s s o c i a z i o n e )

1. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli
aari a lui delegati dal Presidente.
2. Nel caso in cui il Presidente dell'Associazione cessi dalle proprie funzio-
ni, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la designazione
di un nuovo Presidente.

a r t . 10
( I l   S e g r e t a r i o - T e s o r i e r e )

1. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'e-
sercizio delle loro funzioni. Tiene il Registro degli associati, gestisce il
patrimonio dell'Associazione in base alle indicazioni del Consiglio Di-
rettivo e del Presidente, forma i verbali dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.

a r t . 11
( C a n c e l l a z i o n e   d e g l i   a s s o c i a t i )

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo e previa dida, sono cancel-
lati dall'Associazione gli associati che non provvedano al pagamento
della quota sociale. Chi sia stato cancellato dall'Associazione può
chiedere di essere nuovamente associato solo dopo aver regolarizzato i
pagamenti rimasti inadempiuti.

a r t . 12
( C a r i c h e   o n o r a r i e )

1. L'Assemblea degli associati può riconoscere a uno dei propri iscritti,
che si sia eccezionalmente illustrato per doti umane, di colleganza e
professionali, il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione.
2. L'Assemblea degli associati può conferire a chi si sia particolarmente
illustrato, per doti umane e nella disciplina del diritto amministrativo,
il titolo di socio onorario. Non possono assumere il titolo di socio ono-
rario i Magistrati della Repubblica in servizio attivo. Ai soci onorari
spettano le facoltà e le prerogative degli associati ordinari, ma essi
non possono accedere alle cariche elettive. I soci onorari sono esentati
dal pagamento della quota sociale.

a r t . 13
( D e s t i n a z i o n e   d e l   p a t r i m o n i o )

1. Nel caso in cui l'Associazione venga ad estinguersi, il suo patrimonio
è devoluto all'Ordine degli Avvocati di Venezia.

a r t . 14
( D i s p o s i z i o n e   d i   c h i u s u r a )

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabi-
lite dal Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

a r t . 15
( D i s p o s i z i o n i   t r a n s i t o r i e   e   f i n a l i )

1. Allo scopo di favorire la formazione del Registro degli associati e di
compiere una denitiva anagrafe dei medesimi, il Segretario-Tesoriere,
entro due mesi dall'approvazione del presente Statuto, invita tutti co-
loro che risultano associati a confermare la propria adesione all'Asso-
ciazione.
2. Non saranno considerati associati, e saranno perciò esclusi, coloro che
entro sei mesi dal ricevimento dell'invito non confermino l'adesione
all'Associazione.
3. Con l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea, tutti
gli organi elettivi attualmente in carica permangono sino all'eettua-
zione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Le elezioni dovranno
essere indette nel più breve tempo possibile dall'approvazione del pre-
sente Statuto e debbono svolgersi secondo le modalità dallo stesso
previste.
4. L'Assemblea può, con proprio regolamento assunto con il quorum
strutturale di un quarto più uno dei propri componenti, disciplinare
le modalità di elezione dei membri elettivi del Consiglio anche in de-
roga al presente Statuto, in modo tale da favorire la rappresentatività
territoriale dei componenti il Consiglio.
Ultimo aggiornamento ( venerdì 29 gennaio 2016 )
 
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