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ORDINANZE CONTINGIBILI E ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI PDF Stampa E-mail
martedì 04 dicembre 2007
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente assunta dal Sindaco, ex art. 54 T.U.E.L., per la riduzione dell'orario di un pubblico esercizio, oive sprovvista di un termine finale di efficacia. Infatti, benché l'ordinanza contingibile e urgente possa produrre effetti materialmente irreversibili è atto di per sé provvisorio.

T.A.R. VENETO,sez. III, 30 novembre 2007, n. 3807:

 

"L’ordinanza impugnata è illegittima perché priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita.
La giurisprudenza è, in tal senso, univoca, ed il Collegio non vede motivo di discostarsene: come osserva da ultimo T.A.R. Lazio Roma, III, 15 settembre 2006, n. 8614, tali ordinanze, “oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580).”
5.2. È poi vero, va soggiunto, che la misura urgente può, in relazione al suo contenuto concreto, avere l’attitudine a produrre conseguenze non provvisorie, e non per questo diviene illegittima.
Tuttavia, una cosa è che un ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui l’ordine è vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza dell’ordine stesso, ciò che è ben possibile, ma non si realizza nella fattispecie, dove la mancanza di un termine non può dunque venire così giustificata.
La funzione che un’ordinanza contingibile ed urgente è destinata a svolgere nella materia su cui si controverte, è invero pienamente compatibile con la fissazione nella stessa di un limite temporale finale, pur non potendosi escludere una successiva reiterazione dell’ordinanza stessa per un ulteriore periodo di tempo." 

 
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