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CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVO DI STUDI E LIMITE DELLE "QUOTE" PDF Stampa E-mail
martedì 04 dicembre 2007
Il cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, al momento del compimneto del diciottesimo anno, e che abbia ottenuto in séguito un permesso di soggiorno per motivi di studio, può ottenere legittimamente la conversione del permesso di soggiorno in quello per motivi di lavoro, senza limiti di quota.

T.A.R. VENETO, sez. III, 30 novembre 2007, n. 3808:

"Il primo motivo di ricorso, per la parte in cui censura il provvedimento impugnato per violazione del ripetuto art. 14, può trovare accoglimento.
Invero, l’art. 6 del d. lgs. 286/98 stabilisce la regola generale – cui si è uniformato il provvedimento impugnato - per cui il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, come nel caso del ricorrente, “può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro … in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
2.2. L’art. 14 del d.P.R. 394/99, - che costituisce appunto il regolamento d’attuazione -  nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 13, I comma, del d.P.R. 28 ottobre 2004, n. 334, al V comma stabilisce che “Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia”.
2.3. Il combinato disposto delle norme citate va interpretato nei seguenti termini.
In generale, lo straniero extracomunitario, entrato in Italia con un permesso per motivi di studio, può in seguito ottenere un permesso per motivi di lavoro, purché la sua richiesta sia compatibile con la relativa quota di stranieri ammissibili, determinata con il vigente decreto del presidente del Consiglio, di cui all’ art. 3, IV comma, del d. lgs. 286/98: compatibilità che deve essere attestata dalla competente direzione provinciale del lavoro.
Peraltro, alla regola suddetta fa eccezione, ex art. 14, V comma cit., il caso dello straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.
Questi, compiuti i diciotto anni, non ha più titolo ad un permesso per motivi familiari – salvo il caso d’inabilità fisica – e può dunque continuare a soggiornare in Italia solo per specifici motivi di studio, lavoro o salute a lui direttamente riferibili (cfr. amplius T.A.R. Veneto, III, 6.7.2007, n. 2296).
Peraltro, ove decida di continuare gli studi, egli ha poi titolo a convertire, senza il vincolo della quota, il relativo permesso già rilasciatogli, in uno per motivi di lavoro: invero, se, l’anno successivo, la pertinente quota nazionale va decurtata del suo permesso per lavoro, ciò significa che quel permesso, l’anno prima, era stato rilasciato in soprannumero, o, comunque, appunto senza il vincolo quantitativo, costituito dalla quota medesima.
2.4. Nessuna compatibilità deve perciò essere attestata in questi casi dalla direzione provinciale del lavoro: sicchè, in specie, il questore di Vicenza l’ha illegittimamente richiesta." 

 
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