Ad avviso del T.A.R. per il Veneto la presentazione di un’annotazione di polizia giudiziaria (ossia di una denuncia) all’Autorità Giudiziaria Inquirente, da parte del pubblico impiegato, non inibisce l’esercizio dell’azione disciplinare nei suoi confronti atteso che una tale denuncia non integra la pendenza del processo penale propriamente inteso e che, inoltre, gli Articoli 651 e ss. C.p.p. non contemplano una siffatta fattispecie di pregiudizialità.
T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, sentenza n. 3609/2007 del 12 aprile – 11 novembre 2007. “Semmai, il fatto che il ricorrente reputi che la presentazione dell’annotazione di Polizia Giudiziaria sui fatti cui trattasi di per sé inibisca la proposizione di azioni disciplinari a suo carico prima della pronuncia al riguardo da parte del Giudice Penale costituisce – evidentemente – un assurdo giuridico in considerazione della notoria circostanza che l’attuale “sistema” contemplato dall’Articolo 651 e ss. C.p. non contempla l’ipotesi di pregiudizialità tali da impedire l’esercizio di azioni disciplinari, anche a carico dello stesso denunciante, prima dell’esercizio dell’azione penale (che, oltre a tutto, per certo non coincide con l’avvenuta presentazione dell’annotazione di Polizia Giudiziaria, posto che la pendenza di indagini preliminari espletate dal Pubblico Ministero al fine di promuovere a carico dell’impiegato pubblico l’azione penale a norma dell’Articolo 326 C.p.p., non integra l’ipotesi di pendenza del processo penale, in quanto l’attività investigativa della pubblica accusa in fase preliminare, non ha carattere di attività giurisdizionale, qualificata soltanto dall’intervento del g.i.p.: cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 554)”. |