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L’ACCESSO ALLE ZTL: UN SERVIZIO PUBBLICO DI NUOVA GENERAZIONE? PDF Stampa E-mail
mercoledì 30 gennaio 2008
di Dario Meneguzzo.

Oggetto della sentenza del TAR Veneto n. 146/2008 (clicca qui) è la serie di ordinanze del Comune di Vicenza con le quali, per ragioni di riduzione della congestione veicolare, di tutela della salute e dell’ambiente, è stata disciplinata la circolazione dei mezzi nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) e nelle relative aree pedonali del centro storico cittadino.

Il Comune ha disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli elettrici utilizzati dalla società a capitale misto pubblico-privato all’uopo creata (Vicenza Logistic City Center – Veloce Srl). A tale società il Comune ha, infatti, affidato la gestione di un centro di raccolta/smistamento delle partite da consegnare nel centro storico (c.d. Logistic City Center).

Il T.A.R. Veneto sostiene dunque che l’operato dell’Amministrazione sia stato “incentrato sull’obbligo gravante su tutti i trasportatori di merci dirette nella ZTL di consegnare le stesse” alla società Veloce, la quale necessariamente si sostituisce loro. Da tali presupposti il T.A.R. deduce che un soggetto terzo (la società mista pubblico-privata), estraneo ai contratti di trasporto, finisca indebitamente con il sostituirsi al vettore per la parte del percorso che la merce effettua nella Z.T.L..

Questo – ad avviso del Collegio – non è sostenibile sul piano giuridico. Una tale sostituzione non può, secondo il T.A.R., giustificarsi in forza di un atto amministrativo comunale: nemmeno il Codice della Strada, che attribuisce alle Amministrazioni locali il potere di dettare regole inerenti alla circolazione stradale e di porre limitazioni di traffico, autorizza l’ingerenza di soggetti terzi nell’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dai singoli vettori .

Inoltre, analizzando la questione sotto il profilo dei servizi postali - servizi che vengono svolti dai ricorrenti, titolari dell’autorizzazione generale di cui all’art. 6 del D.lgs n. 261/99 - il T.A.R. ritiene che un’ingerenza nell’esecuzione del servizio postale da parte di un soggetto terzo (la società costituita dal Comune) comporti la violazione anche delle disposizioni specifiche in materia, che prevedono che il responsabile dell’invio postale è l’impresa che esercita il servizio postale nella sua integralità.

La pronuncia non sembra peraltro approfondire un tema di fondo che pare invece assai interessante. Con il suo progetto il Comune – volendo limitare la circolazione all’interno del centro storico, e volendo a ciò procedere nel modo meno lesivo degli interessi degli operatori – ha in realtà istituito un servizio pubblico per la distribuzione delle merci nella ZTL e nelle relative aree pedonali, svolto appunto mediante la società Veloce Srl.

Insomma, la costituzione di Veloce non sembra porre un obbligo di servirsene, ma rappresenta soltanto una modalità per fornire - a chiunque lo voglia – un servizio pubblico per accedere, mediante veicoli elettrici e a tariffe predeterminate, al centro storico cittadino (che – quale scelta di fondo – si vuole preservare dalla circolazione veicolare).

Ma su questo, appunto, la pronuncia non si sofferma; affermando invece il Giudice Veneto che anche i corrieri aerei debbano essere esonerati, al pari di altre categorie, dai divieti connessi all’accesso alla ZTL cittadina.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 06 febbraio 2008 )
 
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