Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Commercio arrow Giurisprudenza arrow PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PDF Stampa E-mail
martedì 12 febbraio 2008

Tar Veneto, III sez. Ordinanza sospensiva n. 85/2008 

 La sospensione, in via cautelare, di una autorizzazione commerciale di media struttura di vendita nonché dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali non può arrecare alcun vantaggio immediato al ricorrente, in assenza di una concorrente richiesta da parte di quest’ultimo,  per l’apertura di una media struttura di vendita.

 

Ric. n. 1795/2006                                                               Ord200800085

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

          Angelo De Zotti                        Presidente  

          Angelo Gabbricci                      Consigliere, relatore

          Stefano Mielli                           Referendario

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008.

          Visto il ricorso n. 1795/2006 proposto dalla C.E.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R. Rampazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Montorso Vicentino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C. D. Perucca Orfei con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

e nei confronti di

ASPIAG SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenichelli, Zago e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Venezia Mestre, via Cavallotti, 22;

DI – DO Supermercati di Domenico Marco, non costituito in giudizio;

e con l’intervento ad opponendum

della Sandolo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. Carrucciu, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l'annullamento

previa  emissione di provvedimenti cautelari, a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 2006, pubblicata dall’11 maggio 2006 al 26 maggio 2006, ad oggetto: “Programmazione commerciale nel territorio del Comune di Montorso Vicentino. Approvazione criteri per l’insediamento delle attività commerciali e piano comunale di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica”.

          b) quanto ai motivi aggiunti dell’autorizzazione commerciale n. 1 del 18 settembre 2007 di media struttura di vendita per il settore merceologico misto, rilasciata dal Comune di Montorso Vicentino alla Società Aspiag Service S.r.L..

          Visti gli atti tutti della causa;

          vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

          uditi (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Rampazzo per la parte ricorrente, l’avv. Perucca Orfei per il Comune di Montorso Vicentino, l’avv. Benettazzo in sostituzione dell’avv. Domenichelli per l’ASPIAG Servizi e l’avv. Moro in sostituzione dell’avv. Carruccio per l’interveniente Sandolo s.r.l.;

considerato

          che la sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente;

          che la sospensione, in parte qua, dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali, non determinerebbe egualmente alcuna vantaggio immediato, non risultando (diversamente dall’epoca della prima domanda cautelare) alcuna attuale richiesta di utilizzo del fabbricato C.E.B. per l’apertura di una media struttura di vendita, ed impregiudicato se tale utilizzo sia compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche, come eccepito dalle parti convenute;

          Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la domanda di misure cautelari.

          La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

          Venezia, li 30 gennaio 2008

Il Presidente                                                                          l'Estensore

 

Il Segretario

 

 

 

 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati