Tar Veneto, III sez. Ordinanza sospensiva n. 85/2008 La sospensione, in via cautelare, di una autorizzazione commerciale di media struttura di vendita nonché dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali non può arrecare alcun vantaggio immediato al ricorrente, in assenza di una concorrente richiesta da parte di quest’ultimo, per l’apertura di una media struttura di vendita. Ric. n. 1795/2006 Ord200800085 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da: Angelo De Zotti Presidente Angelo Gabbricci Consigliere, relatore Stefano Mielli Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008. Visto il ricorso n. 1795/2006 proposto dalla C.E.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R. Rampazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; CONTRO il Comune di Montorso Vicentino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C. D. Perucca Orfei con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; e nei confronti di ASPIAG SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenichelli, Zago e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Venezia Mestre, via Cavallotti, 22; DI – DO Supermercati di Domenico Marco, non costituito in giudizio; e con l’intervento ad opponendum della Sandolo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. Carrucciu, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari, a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 2006, pubblicata dall’11 maggio 2006 al 26 maggio 2006, ad oggetto: “Programmazione commerciale nel territorio del Comune di Montorso Vicentino. Approvazione criteri per l’insediamento delle attività commerciali e piano comunale di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica”. b) quanto ai motivi aggiunti dell’autorizzazione commerciale n. 1 del 18 settembre 2007 di media struttura di vendita per il settore merceologico misto, rilasciata dal Comune di Montorso Vicentino alla Società Aspiag Service S.r.L.. Visti gli atti tutti della causa; vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente; uditi (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Rampazzo per la parte ricorrente, l’avv. Perucca Orfei per il Comune di Montorso Vicentino, l’avv. Benettazzo in sostituzione dell’avv. Domenichelli per l’ASPIAG Servizi e l’avv. Moro in sostituzione dell’avv. Carruccio per l’interveniente Sandolo s.r.l.; considerato che la sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente; che la sospensione, in parte qua, dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali, non determinerebbe egualmente alcuna vantaggio immediato, non risultando (diversamente dall’epoca della prima domanda cautelare) alcuna attuale richiesta di utilizzo del fabbricato C.E.B. per l’apertura di una media struttura di vendita, ed impregiudicato se tale utilizzo sia compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche, come eccepito dalle parti convenute; Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la domanda di misure cautelari. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Venezia, li 30 gennaio 2008 Il Presidente l'Estensore Il Segretario
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