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OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI DI INIZIO E FINE DEL PROCEDIMENTO ABLATORIO E RESPONSABILITÀ ERARIALE PDF Stampa E-mail
mercoledì 12 marzo 2008

CORTE DEI CONTI, Sez. per il Veneto, sentenza n. 257/2008

Responsabilità erariale – omessa indicazione dei termini di inizio e fine delle espropriazioni nella delibera che dichiara la pubblica utilità dell’opera ex legge n. 1/1978 – in presenza di incertezze di interpretazione della normativa all’epoca delle condotte poste in essere dai convenuti – colpa grave – non sussiste.

Non si può ritenere che avere approvato una delibera recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/1978, però mancante dell’indicazione dei termini iniziali e finali delle espropriazioni, in presenza di incertezze di interpretazione della normativa all’epoca delle condotte poste in essere dai convenuti negli anni ’80-‘90, possa concretare una condotta connotata da colpa grave.

 

 

    REPUBBLICA ITALIANA     N. 257/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

dotto Sergio Zambardi    Presidente

dott.ssa Stefania Fusaro     Consigliere Relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari    Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24854 del registro di Segreteria promosso da:

La PROCURA REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Letizia Dainelli nei confronti dei convenuti:

- VIRGILIO ALBERTI, GIAMPAOLO BIZZOTTO, PIER DOMENICO BONOMO, LUIGI D'AGRO', FRANCESCO FANTINATO E AURELIO TASCA rappresentati e difesi dagli gli avv.ti Nicola Creuso, Stefania Lago del Foro di Padova e Luisa Fantinato del Foro di Vicenza, con domicilio eletto nello studio del primo in Padova, via Morgagni n. 44;

- ANTONIO BASSO E GIOVANNI TASCA rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Bigolaro e Cristiana Benetazzo del Foro di Padova e l'avv.to Franco Zambelli del Foro di Venezia, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Mestre-Venezia, via Cavallotti n. 22;

- GIOVANNI SERRAGLIO E GIORGIO DIOLI rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Maiolino e Marino Almansi del Foro di Venezia, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Mestre-Venezia, via Carducci n, 13;

- GIORGIO ARSIE’, costituitosi personalmente in giudizio;

Visto l'atto introduttivo della causa, ritualmente notificato alle parti;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 17/10/2007 il relatore Consigliere Stefania Fusaro, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Letizia Dainelli e gli avv.ti Creuso, Bigolaro e Maiolino per i convenuti, con l'assistenza del segretario d'udienza Nicoletta Niero;

Ritenuto in

FATTO

1.1.    La Procura Regionale della Corte dei conti del Veneto, con atto di citazione depositato il 13/4/2007, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio gli ex amministratori ed i funzionari del comune di Bassano del Grappa (VI), specificati in epigrafe, per il danno cagionato all'Amministrazione di appartenenza in relazione alla gestione di un'espropriazione risalente agli anni '80, relativa al terreno del sig. Polo Giacomo.

La vicenda amministrativa dava luogo ad un contenzioso giudiziario, fra l'espropriato ed il comune, definito con sentenza del Tribunale di Bassano n. 403/2000.

Tale sentenza veniva trasmessa, unitamente ad un esposto ex art. 20 del DPR n. 3/1957, in data 8/3/2004 dal Direttore Generale del Comune di Bassano del Grappa alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine degli eventuali accertamenti di competenza in ordine alla responsabilità erariale.

Con tale decisione il Giudice Ordinario condannava il comune di Bassano del Grappa a corrispondere al sig. Polo Giacomo – per il danno da occupazione illegittima e conseguente accessione invertita di un terreno – la somma di £. 86.531.915 “da rivalutare secondo gli indici ISTAT dalla data del 10/3/1990 fino a quello della sentenza, oltre al pagamento di interessi nella misura legale, calcolati inizialmente sul valore venale del bene alla data (27/5/1986) del primo dei decreti e fino al 10/03/1990 e successivamente ragguagliati anno per anno all’importo di £. 86.531.915, rivalutato di volta in volta, annualmente”.

Il Tribunale condannava, altresì, il comune a rifondere all’attore le spese e gli onorari della fase cautelare (conclusasi con sentenza del Pretore di Bassano del Grappa n. 255 del 13/12/1995, di cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda di reintegrazione nel possesso da parte del Polo Giacomo) e di merito del giudizio che venivano liquidati in complessive £. 13.424.100.

1.2.    Al fine di una migliore comprensione della vicenda, che copre un arco temporale di sedici anni, sembra opportuno ricordare i principali provvedimenti amministrativi intervenuti nella procedura amministrativa, ovvero gli atti di esproprio ed il collaudo dei lavori dell'opera pubblica, ricadenti nel periodo 1984-1990 e le fasi processuali (cautelare e di merito) della causa intentata dal sig. Polo Giacomo, nei confronti del comune, che hanno interessato il periodo 1987-2000.

In particolare, risulta agli atti di causa che il comune di Bassano, con delibera di consiglio comunale n. 348 del 28/11/1984, approvava (con 23 voti favorevoli ed 1 contrario) il progetto generale ed il progetto di massima relativo ai lavori di costruzione della strada di collegamento fra la SS.248 –Schiavonesca-Marosticana e la strada comunale Cà Dolfina, con la previsione della costruzione di un nuovo ponte sul fiume Brenta.

La delibera consiliare dichiarava le opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, dando atto che i progetti venivano approvati anche ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 4 della legge n. 1/1978 e stabiliva che le opere dovevano aver inizio entro due anni dalla data della deliberazione e termine entro i successivi tre anni, salvo proroghe per causa di forza maggiore; delegava la giunta municipale ad approvare i progetti esecutivi.

La delibera n. 348/1984 del consiglio comunale diveniva esecutiva a seguito del visto di legittimità apposto dal Coreco nella seduta dell'organo di controllo del 4/12/1984 (come risulta dalla certificazione in calce alla stessa).

La Giunta comunale, con successiva delibera n. 1396 dell'11/12/1984 (votata dal sindaco Tasca Giovanni e dai componenti della Giunta: Cenere Tullio, Bonomo Pierdomenico, Arsìè Giorgio, D’agrò Luigi, Fantinato Francesco, Tasca Aurelio e Alberti Virgilio), dopo aver richiamato la citata delibera del consiglio comunale n. 248/1984 e rilevato che la stessa “era pervenuta al Coreco e divenuta esecutiva” deliberava di approvare il progetto esecutivo; dichiarava le opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e dava atto che i progetti venivano approvati anche ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 4 della legge n. 1/1978; stabiliva, per quanto di competenza, che le opere avrebbero dovuto avere inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro i successivi 3 anni, salvo proroghe per causa di forza maggiore; decideva di appaltare i lavori. La delibera veniva vistata dal segretario comunale dott. Serraglio.

I lavori (come risulta dall’atto di collaudo, prodotto in atti, del 15/10/1990) venivano aggiudicati con delibera di consiglio comunale n. 68 del 31/1/1986 ed il contratto con la ditta esecutrice veniva stipulato il 15/4/1986.

Con decreto sindacale n. 148 del 27/5/1986 (a firma del sindaco Basso Antonio) veniva disposta l’occupazione d’urgenza, per i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la SS. n. Schiavonesca-Marosticana ed il Viale Palladio con la costruzione di un terzo ponte sul fiume Brenta, di trentuno terreni privati – fra cui il mappale n. 312 del sig. Polo Giacomo, prevedendo un’occupazione di due anni dall’immissione nel possesso.

Il consiglio comunale, con delibera n. 2321 del 10/7/1986, dava atto che con la maggior parte delle ditte interessate all’espropriazione era stata raggiunta un’intesa per la cessione bonaria delle aree, tenuto conto dei valori di mercato e dei valori agricoli medi pubblicati nel B.U.R. della Regione Veneto.

Risulta che i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica venivano consegnati alla ditta esecutrice il 10/11/1986 ed ultimati il 5/7/1989.

Nel frattempo, il sig. Polo Giacomo nel 1986, dopo che gli era stato notificato il devreto di occupazione d’urgenza sul proprio terreno, impugnava con ricorso (amministrativo) straordinario al Presidente della Repubblica, trasmesso tramite il Ministero dei lavori pubblici, il decreto sindacale di occupazione d’urgenza n, 148/1986, nonché ogni altro atto presupposto, e pertanto anche la delibera di consiglio comunale n. 248/1984, di approvazione del progetto generale e di massima e la delibera di giunta comunale n. 1396/1984, di approvazione del progetto esecutivo.

In relazione a tale impugnativa la Giunta municipale con delibera n. 1259 del 30/10/1986 (approvata con il voto del sindaco Tasca Giovanni e dei componenti della giunta: Alberti Virgilio, Tasca Aurelio, D’Agrò Luigi, Bianchin Carlo, Bizzotto Giampaolo) decideva la resistenza in giudizio dell’Amministrazione comunale, nominando difensori l’avv.to Binda e il dott.proc. Giorgio Dioli, prevedendo un compenso di £. 800.000.

Anche la delibera di giunta municipale n. 1259/1986 veniva vistata dal segretario comunale dott. Serraglio.

A seguito della delibera ad litem i difensori (Binda e Dioli) depositavano le controdeduzioni per il comune, deducevano sui vari  punti sollevati dal legale del Polo Giacomo e, in particolare, per la questione qui di interesse, sulla doglianza relativa al mancato inserimento, nelle delibere di consiglio comURate n. 348/1984 e dì giunta comunale n. 1396/1984, dei termini di inizio e compimento delle espropriazioni, previsti dall'ari. 13 della legge n. 2359/1865;  osservavano come l'opera pubblica in questione fosse stata approvata ai sensi della legge n. 1/1978 che già stabiliva gli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e che sul punto la giurisprudenza aveva più volte ritenuto inapplicabile, in tali fattispecie, l'art. 13 citato allorché la legge stessa o lo strumento amministrativo ponesse all'opera pubblica termini inderogabili di attuazione. Non risulta prodotto in causa il parere del Consiglio di Stato eventualmente intervenuto sul ricorso straordinario, di talché è presumibile ritenere che l'impugnativa non sia stata coltivata dal ricorrente, anche perché il Polo Giacomo in data 10/2/1987 proponeva avanti la Preturaj contro il comune di Bassano del Grappa, un ricorso cautelare ex art. 703 del c.p.c., chiedendo la reintegra immediata nel possesso del terreno, oggetto del provvedimento di occupazione d'urgenza.  Come risulta dagli atti, all'epoca i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica erano già stati consegnati. Con delibera di Giunta municipale n. 642 del 7/5/1987 (votata dal sindaco Tasca Aurelio e dagli assessori: Alberti Virgilio, D'Agrò Luigi, Fantinato Francesco, Basso Antonio, Blanchln Carlo, Bizzotto   Giampaolo) l'amministrazione decideva di resistere nel ricorso cautelare promosso dal Polo Giacomo, dando mandato a difendere il comune al/'avv.to Binda ed al dotto pmc. Dioli, prevedendo un compenso di f.. 1.000.000. Anche questa delibera veniva vistata dal segretario dotto Serraglio.  Per il procedimento cautelare il Pretore di Bassano fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 13/5/1987 ma la causa aveva un arresto tant'è che solo con ordinanza (emessa 5 anni dopo) del 17/2/1993, previa revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa a sentenza, il Pretore disponeva consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinar~ il risarcimento dei danni da accessione invertita, a favore del ricorrente,  Nel frattempo l'amministrazione comunale con delibera di Giunta Municipale n. 1481 del 15/10/1987 (votata dal sindaco Tasca Giovanni e dagli assessori Bonomo Pierdomenico, Alberti Virgilio,  D'agrò Luigi, Fantinato Francesco, Bianchin Carlo e Bizzotto Giampaolo, siglata dal segretario generale Serraglio) richiamate le precedenti delibere consiliari e di giunta nonché l'ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza n. 148/1986, rilevato di aver raggiunto l'accordo bonario con tutte le ditte espropriate salvo sette ditte, tra cui il Polo Giacomo, dopo aver osservato udì dover owiare ad alcune carenze negli atti amministrativi" deliberava di provvedere alla procedura di occupazione d'urgenza ex novo anche nei confronti del Polo Giacomo e di "fissare i termini per fesp/etamento delle procedure espropriative, stabilendo che le stesse dovranno avere inizio entro due anni dall'efficacia della deliberazione di Giunta Municipale n. 1396, nonché termine entro i successivi tre anni, salvo proroghe per forza maggiore". Tale delibera di GM n. 1481/1987 veniva ratificata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 23 in data 26/1/1988 e, in forza di tali provvedimenti il sindaco (rag. Tasca Giovanni) emanava il decreto di occupazione d'urgenza n. 34 del 1/2/1988 nei confronti di varie ditte~ fra cui quella del Polo Giacomo.  Con delibera di GM n. 1220 del 31/7/1990 (cui partecipavano altri soggetti rispetto agli odierni convenuti, salvo il Bizzotto Giampaolo),  l'amministrazione comunale, rilevato che i lavori per la realizzazione della strada erano stati eseguiti, deliberavano l'incarico per il frazionamento delle aree espropriate.  Nel frattempo, come ricordato. il giudizio possessorio -promosso dal Polo Giacomo avanti il Pretore di Bassano -era rimasto quiescente fino alla citata ordinanza istruttoria assunta dal giudice ne11993.  Successivamente il consulente del giudice (arch. Verderi) depositava una perizia in data 19/1 O/1993~ in cui sosteneva essere avvenuta l'accessione invertita del terreno del Polo Giacomo, a favore del comune di Bassano del Grappa, in data 10/3/1990 e precisava che il terreno acquisito dal comune era di 1410 mq, che il valore venale dello stesso poteva ritenersi pari a E. 147.056.000 e che la Somma complessiva per il valore del terrena, nonché per gli interessi e la rivalutazione monetarIa, dovuta al Palo Glacomoj alla data del 19/10/1993 era di f. 283.733.363.  9   l giudizio possessorio, iniziato nel 1987 dal Polo Giacomo, si concludeva, poi, con sentenza n. 255 del 13/12/1995, con cui il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione del possesso, riconoscendo l'awenuta irreversibile destinazione del fondo del privato all'opera pubblica viaria e, riconosciuta la propria incompetenza a prowedere in ordine alla determinazione dell'indennità, rimetteva le parti avanti il Tribunale di Bassano del Grappa, presso cui il Polo Giacomo riassumeva il giudizio nel 1996.  Nel corso del giudizio, riassunto dall'espropriato, avanti il Tribunale veniva espletata una nuova consulenza tecnica (sempre dell'arch.  Verderi) da cui risultava che l'estensione del terreno occupato, ed acquisito, dal comune era in realtà di 830 mq e non di 1117, come richiesto dal ricorrente, e non di 1410 mq (come risultante neJla prima consulenza tecnica).  Con sentenza n. 403/2000 il Tribunale di Bassano del Grappa, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale contenuto in alcune decisioni della Corte di Cassazione dell'anno 1999, secondo cui la "mancata indicazione da parte de/famministrazione dei termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359/19855 determina l'inesistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, non sanabile né ex tunc, né ex nunc, con conseguente verificarsi di un'occupazione illecita e di una Gorrelata accessione invertita" e dopo aver disapplicato, perché illegittimi, i decreti sindacali di occupazione d'urgenza (del terreno del sig. Polo Giacomo) n. 148 del 27/5/1986 e  n. 34 del 112/1988, in quanto assunti in forza della delibera di GM n.  1396 dell'11/12/1984. che aveva omesso di indicare i termini per Iniziare e compiere l'espropriazione, condannava il comune al risarcimento a favore del Polo Giacomo~ per gli 830 mq di terreno acquisiti al demanio comunale, al risarcimento di E. 86.531.915 u, da rivalutare dalla data del 10/3/1990 fino a quello della sentenza) oltre al pagamento degli interessi legai;, calcolati inizialmente sul valore venale del bene alla data del (27/5/1986) del primo dei decreti suddetti e fino al 10/3/1990 (J successivamente ragguagliati anno per anno all'importo di E. 86.531.915) rivalutato progressivamente in base all'indice accertato) di volta in volta annualmente Il. Condannava altresl l'amministrazione, a favore del Polo Giacomo, al rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso nelle due fasi (cautelare e di merito) del giudizio avanti il Giudice ordinario,  In esecuzione di tale sentenza la giunta municipale (composta da soggetti diversi rispetto agli odierni convenuti), con deliberazione n.  504 del 4/12/2001, determinava in complessive E. 279.700.272 le somme da corrispondere al soggetto espropriato (sig. Polo Giacomo); in data 21/12/2001 veniva assunto I~impegno di spesa ed il 27/12/2001 veniva emesso il mandato di pagamento a favore dello stesso.  1.3. In relazione all'esito del giudizio, presso il Tribunale di Bassano,  della vicenda espropriativa relativa al terreno del Polo Giacomo la Procura Regionale ha citato, avanti questa Sezione, i convenuti e ne ha chiesto la condanna per un danno complessivo di €. 108.060,00  (pari a f., 209.233.336) oltre agli accessori di legge ed alle spese di giudizio.  L'accusa rivolta ai convenuti è, ognuno per la parte di contributo causale apportato, di aver posto in essere un'illecita procedura di esproprio, causativa di danno al terzo, con una condotta connotata da colpa grave, per la prevedibilità del danno ed in violazione dei minimi doveri di diligenza e perizia professionale che deve informare l'esercizio delle funzioni dei dipendenti pubblici; nonché per avere,  nonostante la palese illegittimità della procedura espropriativa,  deliberato di resistere in giudizio nei confronti del Polo Giacomo.  Il quantum azionato dalla Procura rappresenta la sommatoria di due distinte voci di danno: una prima quota (danno c.d. indiretto), per complessivi euro 99.763)001 viene chiesta in relazione agli oneri riflessi del processo avanti il giudice ordinario, owero per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria che il comune è stato condannato a pagare, sulla sorte capitale (valore del terreno acquisito), e per le spese di soccombenza. Tale parte del danno è stata calco1ata nella differenza fra quanto complessivamente pagato dal Comune il 27/12/2001 (f.. 279.700.272) e la liquidazione della sorte capitale per il valore venale del terreno (del sig. Polo) contenuta nella sentenza del Tribunale di Bassano n. 403/2000 (f. 86.531.915).  La seconda voce di danno, quantificata In euro 8.296,88,  rappresenta un danno c.d. diretta ed è relativa al compenso  (determina dirigenziale del dicembre 2003 e mandato di pagamento n. 2087 del 10/2/2004) corrisposto dal comune al proprio difensore  (avv.to Binda) per resistere nei vari giudizi (ricorso al Capo dello Stato e ricorsi giudlziari in Pretura e al Tribunale di Bassano) intentati dal sig. Polo Giacomo contro l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa.  In particolare parte attrice per la 1 Q parte del danno, relativa agli oneri accessori (che viene quantificata in euro 99.763,00), ha chiesto la condanna dei seguenti convenuti:  -ALBERTI VIRGILIO. ARSIE' GIORGIO, BASSO ANTONIO BONOMO PIERDOMENICO,  D'AGRO' LUIGI,  FANTI NATO FRANCESCO, TASCA AURELIO, TASCA GIOVANNI al 50% di tale danno (pari euro 49.881,00) da addebitarsi in parti uguali (euro 6.235,18 ciascuno). per la condotta gravemente colposa posta in essere dagli stessi quali componenti della Giunta municipale che assunse la delibera n.  1396 dell'11/12/19S4,  nell'aver Il illegittimamente omesso di indicare un aspetto fondamentale della procedura espropriativa, considerato dalla giurisprudenza strumento di tutela del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della Costituzione". -BASSO ANTONIO e TASCA GIOVANNI, al 20% di tale danno (pari ad euro 19952,6) da addebitarsi in parti uguali ( euro 9976,3 ciascuno), per la condotta gravemente colposa posta in essere dagli stessi nella loro qualità di ex sindaci del Comune di Bassanoj assumendo i decreti di occupazione d'urgenza "pa/esemente illegittimi" n. 148 del 27/5/1986 (Il Basso Antonio) e n. 34 del 1/2/1988 (Il Tasca Giovanni); Ai sopramenzionati amministratori comunali la Procura Regionale imputa anche di aver votato le delibere ad litem di GM n. 1259 del 30/10/1986 e n. 642 del 7/5/1987, per resistere nei giudizi promossi contro il Comune dal Polo Giacomo.  -SERRAGLIO GIOVANNI e DIOLI GIORGIO, al 30°/u di tale danno  (pari ad euro 29.928,9), da addebitarsi in parti uguali agli stessi (cioè 14.964,45 ciascuno), per la condotta gravemente colposa posta in essere nella loro qualità di ex Segretario generale ed ex Vicesegretario del Comune di Bassano, nonché componenti dell'Ufficio legale "per non avere indirizzato fa Giunta ed il sindaco ad adottare iniziative idonee per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti da una soccombenza in giudizio", Per la 20 voce di danno, relativa alle spese di difesa sostenute dal comune nei confronti del proprio patrocinatore aw.to Binda, pari ad euro 8.296,88 il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna in parti uguali (pari ad euro 1185,26) dei seguenti convenuti:  -AlBERTI VIRGiliO, BASSO ANTONIO, BIZZOTTO GIAMPAOlO, D'AGRO' LUIGI, FANTINATQ FRANCESCO, TASCA AURELIO,  TASCA GIOVANNI, in relazione alla condotta gravemente colposa posta in essere dagli stessi per avere, quali componenti della Giunta municipale, votato la delibera n. 1259 del 30/10/1986 (Basso Antonio, Tasca Giovanni, Alberti Virgilio, Tasca Aurelio, D'Agrò Luigi,  Bianchin Carlo e Bizzotto Giampaolo) e la delibera n. 624 del 7/5/1987 (Tasca Giovanni, Alberti Virgilio, Tasca Auretio, D'Agrò Luigi, Fantinato Francesco, Basso Antonio, Bianchin Carlo, Bizzotto Giampaolo) con le quali il comune si costituiva nei giudizi intentati dall'espropriato e affidava il mandato defensionale all~avv.to Binda.  1.4. La F'rocura Regionale, prima di emettere l'atto di citazione, ha ritualmente contestato ai convenuti la condotta causativa del danno con l'invito a dedurre notificato in data 16/11/2006, contenente la contestuale messa in mora ed intimazione al pagamento.  A seguito dell'invito depositavano le proprie controdeduzioni i convenuti: Giovanni Posocco (in data 14/12/2006). Pierdomenico Bonomo (14/12/2006), Arsiè Giorgio (14/12/2006), Fantinato Francesco (14/12/2006) D'agrò Luigi (14/12/2006h Aurelio Tasca  ( 14/12/2006),  Giovanni Tasca (14/12/2006), Antonio Basso  (21/12/2006), Giampaolo Bizzotto (15/12/2006). Giovanni Serraglio e Giorgio Dioli (12/12/2006).  In particolare SERRAGLIO E DIOLI contestavano la loro responsabilità rilevando come essendo stata la trattazione della vertenza giudiziaria affidata ad un legale esterno al comune non si rIusciva ad individuare "quali concrete iniziative avrebbero potuto suggerire per evitare le conseguenze pregiudizievofi di una soccombenza'" eccepivano l'improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione perché nel giugno del 2001 c'erano stati atti inequivoci da parte dell'amministrazione (delibera di GM del 12/6/2001), che prendeva atto della sentenza del Tribunale di Bassano.  Il convenuto ARSIE', precisava di essere stato assessore dall'SO all'85, con delega alla casa; BONOMO, precisava di essere stato 15  assessore dall'BO all'85, e che la responsabilità in materia, semmai,  spettava ai tecnici e ai sindaci,  Il convenuto D'AGRO' osservava come le delibere contestate fossero state assunte su indicazione del Segretario generale, di concerto con l'assessore competente; AURELIO TASCA precisava di essere stato assessore alla pianificazione urbanistica dal1'80 al1'85 ed alla viabilità, polizia urbana e protezione civile dal 1985 al 1986.  GIOVANNI TASCA, GIAMPAOLO BIZZOTTO E ANTONIO BASSO,  precisavano che la materia de qua era da ritenersi di competenza del segretario generale e dell'ufficio legale e che la scelta di costituirsi nei giudizi del Polo Giacomo appariva ragionevole; contestavano la quantificazione del danno; FRANCESCO FANTINA TO precisava di avere avuto la delega per ecologia e LLPP dall'SO all'B5 e chiedeva l'archiviazione della propria posizione.  La Procura, archiviata solo la posizione del Posocco -dirigente del settore amministrativo lavori pubblici -ritenute non convincenti al  fine dell'archiviazione le deduzioni degli odierni convenuti, li citava a giudizio,  1.5. Nell'atto di citazione il Pubblico Ministero, oltre a ribadire la prospettazione accusatoria già formulata negli inviti a dedurre,  contesta le argomentazioni difensive,  contenute nelle controdeduzioni degli odierni convenuti In particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione, parte attrice ne oppone l'infondatezza, e ciò sia con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bassano n.   PIERDOMENICO BONOMO, LUIGI D'AGRO'. AURELIO TASCA.  FANTI NATO FRANCESCO, si sono costituiti in giudizio con gli aw.ti Creuso, Lago e Fantinato, con memoria di costituzione depositata il 27/9/2007.  In via preliminare hanno eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione, perché la Giunta Municipale, a seguito della notifica del precetto, In relazione alla condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Bassano n. 403/2000, faceva acquiescenza al pagamento già dal 12/6/2001, cosicché l'atto interruttivo della prescrizione contenuto nell'invito a dedurre,  notificato ai convenuti nel novembre 2006, sarebbe state tardivo.  Gli ex amministratori comunali, nel merito, hanno rilevato Come la delibera di gIunta n. 1396/1984, contestata dal Pubblico Ministero come causativa di danno, fosse stata assunta sulla base delle relazioni degli uffici e come, in particolare nella materia  (espropriativa) di cui si controvel1e, la competenza fosse del segretario comuna1e Serraglio (che aveva predisposto la bozza del punti sollevati dal legale del Polo Giacomo e, in particolare, per la questione qui di interesse, sulla doglianza relativa al mancato inserimento, nelle delibere di consiglio comURate n. 348/1984 e dì giunta comunale n. 1396/1984, dei termini di inizio e compimento delle espropriazioni, previsti dall'ari. 13 della legge n. 2359/1865;  osservavano come l'opera pubblica in questione fosse stata approvata ai sensi della legge n. 1/1978 che già stabiliva gli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e che sul punto la giurisprudenza aveva più volte ritenuto inapplicabile, in tali fattispecie, l'art. 13 citato allorché la legge stessa o lo strumento amministrativo ponesse all'opera pubblica termini inderogabili di attuazione. Non risulta prodotto in causa il parere del Consiglio di Stato eventualmente intervenuto sul ricorso straordinario, di talché è presumibile ritenere che l'impugnativa non sia stata coltivata dal ricorrente, anche perché il Polo Giacomo in data 10/2/1987 proponeva avanti la Preturaj contro il comune di Bassano del Grappa, un ricorso cautelare ex art. 703 del c.p.c., chiedendo la reintegra immediata nel possesso del terreno, oggetto del provvedimento di occupazione d'urgenza. Come risulta dagli atti, all'epoca i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica erano già stati consegnati.  Con delibera di Giunta municipale n. 642 del 7/5/1987 (votata dal sindaco Tasca Aurelio e dagli assessori: Alberti Virgilio, D'Agrò Luigi, Fantinato Francesco, Basso Antonio, Blanchln Carlo, Bizzotto  Giampaolo) l'amministrazione decideva di resistere nel ricorso cautelare promosso dal Polo Giacomo, dando mandato a difendere il comune al/'avv.to Binda ed al dotto pmc. Dioli, prevedendo un compenso di f.. 1.000.000. Anche questa delibera veniva vistata dal segretario dotto Serraglio.  Per il procedimento cautelare il Pretore di Bassano fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 13/5/1987 ma la causa aveva un arresto tant'è che solo con ordinanza (emessa 5 anni dopo) del 17/2/1993, previa revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa a sentenza, il Pretore disponeva consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinar~ il risarcimento dei danni da accessione invertita, a favore del ricorrente,  Nel frattempo l'amministrazione comunale con delibera di Giunta Municipale n. 1481 del 15/10/1987 (votata dal sindaco Tasca Giovanni e dagli assessori Bonomo Pierdomenico, Alberti Virgilio,  D'agrò Luigi, Fantinato Francesco, Bianchin Carlo e Bizzotto Giampaolo, siglata dal segretario generale Serraglio) richiamate le precedenti delibere consiliari e di giunta nonché l'ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza n. 148/1986, rilevato di aver raggiunto l'accordo bonario con tutte le ditte espropriate salvo sette ditte, tra cui il Polo Giacomo, dopo aver osservato udì dover owiare ad alcune carenze negli atti amministrativi" deliberava di provvedere alla procedura di occupazione d'urgenza ex novo anche nei confronti del Polo Giacomo e di "fissare i termini per fesp/etamento delle procedure espropriative, stabilendo che le stesse dovranno avere inizio entro due anni dall'efficacia della deliberazione di Giunta Municipale n. 1396, nonché termine entro i successivi tre anni, salvo proroghe per forza maggiore". Tale delibera di GM n. 1481/1987 veniva ratificata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 23 in data 26/1/1988 e, in forza di tali provvedimenti il sindaco (rag. Tasca Giovanni) emanava il decreto di occupazione d'urgenza n. 34 del 1/2/1988 nei confronti di varie ditte~ fra cui quella del Polo Giacomo.  Con delibera di GM n. 1220 del 31/7/1990 (cui partecipavano altri soggetti rispetto agli odierni convenuti, salvo il Bizzotto Giampaolo),  l'amministrazione comunale, rilevato che i lavori per la realizzazione della strada erano stati eseguiti, deliberavano l'incarico per il frazionamento delle aree espropriate.  Nel frattempo, come ricordato. il giudizio possessorio -promosso dal Polo Giacomo avanti il Pretore di Bassano -era rimasto quiescente fino alla citata ordinanza istruttoria assunta dal giudice ne11993.  Successivamente il consulente del giudice (arch. Verderi) depositava una perizia in data 19/1 O/1993~ in cui sosteneva essere avvenuta l'accessione invertita del terreno del Polo Giacomo, a favore del comune di Bassano del Grappa, in data 10/3/1990 e precisava che il terreno acquisito dal comune era di 1410 mq, che il valore venale dello stesso poteva ritenersi pari a E. 147.056.000 e che la Somma complessiva per il valore del terrena, nonché per gli interessi e la rivalutazione monetarIa, dovuta al Palo Glacomoj alla data del 19/10/1993 era di f. 283.733.363. Il giudizio possessorio, iniziato nel 1987 dal Polo Giacomo, si concludeva, poi, con sentenza n. 255 del 13/12/1995, con cui il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione del possesso, riconoscendo l'awenuta irreversibile destinazione del fondo del privato all'opera pubblica viaria e, riconosciuta la propria incompetenza a prowedere in ordine alla determinazione dell'indennità, rimetteva le parti avanti il Tribunale di Bassano del Grappa, presso cui il Polo Giacomo riassumeva il giudizio nel 1996.  Nel corso del giudizio, riassunto dall'espropriato, avanti il Tribunale veniva espletata una nuova consulenza tecnica (sempre dell'arch.  Verderi) da cui risultava che l'estensione del terreno occupato, ed acquisito, dal comune era in realtà di 830 mq e non di 1117, come richiesto dal ricorrente, e non di 1410 mq (come risultante neJla prima consulenza tecnica).  Con sentenza n. 403/2000 il Tribunale di Bassano del Grappa, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale contenuto in alcune decisioni della Corte di Cassazione dell'anno 1999, secondo cui la "mancata indicazione da parte de/famministrazione dei termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359/19855 determina l'inesistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, non sanabile né ex tunc, né ex nunc, con conseguente verificarsi di un'occupazione illecita e di una Gorrelata accessione invertita" e dopo aver disapplicato, perché illegittimi, i decreti sindacali di occupazione d'urgenza (del terreno del sig. Polo Giacomo) n. 148 del 27/5/1986 e n. 34 del 112/1988, in quanto assunti in forza della delibera di GM n. 1396 dell'11/12/1984. che aveva omesso di indicare i termini per Iniziare e compiere l'espropriazione, condannava il comune al risarcimento a favore del Polo Giacomo~ per gli 830 mq di terreno acquisiti al demanio comunale, al risarcimento di E. 86.531.915 u, da rivalutare dalla data del 10/3/1990 fino a quello della sentenza) oltre al pagamento degli interessi legai;, calcolati inizialmente sul valore venale del bene alla data del (27/5/1986) del primo dei decreti suddetti e fino al 10/3/1990 (J successivamente ragguagliati anno per anno all'importo di E. 86.531.915) rivalutato progressivamente in base all'indice accertato) di volta in volta annualmente Il. Condannava altresl l'amministrazione, a favore del Polo Giacomo, al rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso nelle due fasi (cautelare e di merito) del giudizio avanti il Giudice ordinario,  In esecuzione di tale sentenza la giunta municipale (composta da soggetti diversi rispetto agli odierni convenuti), con deliberazione n.  504 del 4/12/2001, determinava in complessive E. 279.700.272 le somme da corrispondere al soggetto espropriato (sig. Polo Giacomo); in data 21/12/2001 veniva assunto I~impegno di spesa ed il 27/12/2001 veniva emesso il mandato di pagamento a favore dello stesso.  1.3. In relazione all'esito del giudizio, presso il Tribunale di Bassano,  della vicenda espropriativa relativa al terreno del Polo Giacomo la Procura Regionale ha citato, avanti questa Sezione, i convenuti e ne ha chiesto la condanna per un danno complessivo di €. 108.060,00 (pari a f., 209.233.336) oltre agli accessori di legge ed alle spese di giudizio. L'accusa rivolta ai convenuti è, ognuno per la parte di contributo causale apportato, di aver posto in essere un'illecita procedura di esproprio, causativa di danno al terzo, con una condotta connotata da colpa grave, per la prevedibilità del danno ed in violazione dei minimi doveri di diligenza e perizia professionale che deve informare l'esercizio delle funzioni dei dipendenti pubblici; nonché per avere, nonostante la palese illegittimità della procedura espropriativa,  deliberato di resistere in giudizio nei confronti del Polo Giacomo.  Il quantum azionato dalla Procura rappresenta la sommatoria di due distinte voci di danno: una prima quota (danno c.d. indiretto), per complessivi euro 99.763)001 viene chiesta in relazione agli oneri riflessi del processo avanti il giudice ordinario, owero per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria che il comune è stato condannato a pagare, sulla sorte capitale (valore del terreno acquisito), e per le spese di soccombenza. Tale parte del danno è stata calco1ata nell  differenza fra quanto complessivamente pagato dal Comune il 27/12/2001 (f.. 279.700.272) e la liquidazione della sorte capitale per il valore venale del terreno (del sig. Polo) contenuta nella sentenza del Tribunale di Bassano n. 403/2000 (f. 86.531.915).  La seconda voce di danno, quantificata In euro 8.296,88,  rappresenta un danno c.d. diretta ed è relativa al compenso  (determina dirigenziale del dicembre 2003 e mandato di pagamento n. 2087 del 10/2/2004) corrisposto dal comune al proprio difensore  (avv.to Binda) per resistere nei vari giudizi (ricorso al Capo dello Stato e ricorsi giudlziari in Pretura e al Tribunale di Bassano) intentati dal sig. Polo Giacomo contro l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa.  In particolare parte attrice per la 1 Q parte del danno, relativa agli oneri accessori (che viene quantificata in euro 99.763,00), ha chiesto la condanna dei seguenti convenuti:  -ALBERTI VIRGILIO. ARSIE' GIORGIO, BASSO ANTONIO BONOMO PIERDOMENICO,  D'AGRO' LUIGI,  FANTI NATO FRANCESCO, TASCA AURELIO, TASCA GIOVANNI al 50% di tale danno (pari euro 49.881,00) da addebitarsi in parti uguali (euro 6.235,18 ciascuno). per la condotta gravemente colposa posta in essere dagli stessi quali componenti della Giunta municipale che assunse la delibera n.  1396 dell'11/12/19S4,  nell'aver Il illegittimamente omesso di indicare un aspetto fondamentale della procedura espropriativa, considerato dalla giurisprudenza strumento di tutela del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della Costituzione". -BASSO ANTONIO e TASCA GIOVANNI, al 20% di tale danno (pari ad euro 19952,6) da addebitarsi in parti uguali ( euro 9976,3 ciascuno), per la condotta gravemente colposa posta in essere dagli stessi nella loro qualità di ex sindaci del Comune di Bassanoj

assumendo i decreti di occupazione d'urgenza "pa/esemente

illegittimi" n. 148 del 27/5/1986 (Il Basso Antonio) e n. 34 del

1/2/1988 (Il Tasca Giovanni);

Ai sopramenzionati amministratori comunali la Procura Regionale

imputa anche di aver votato le delibere ad litem di GM n. 1259 del

30/10/1986 e n. 642 del 7/5/1987, per resistere nei giudizi promossi

contro il Comune dal Polo Giacomo.

-SERRAGLIO GIOVANNI e DIOLI GIORGIO, al 30°/u di tale danno

(pari ad euro 29.928,9), da addebitarsi in parti uguali agli stessi (cioè

14.964,45 ciascuno), per la condotta gravemente colposa posta in

essere nella loro qualità di ex Segretario generale ed ex

Vicesegretario del Comune di Bassano, nonché componenti

dell'Ufficio legale "per non avere indirizzato fa Giunta ed il sindaco ad

adottare iniziative idonee per evitare conseguenze pregiudizievoli

derivanti da una soccombenza in giudizio",

Per la 20 voce di danno, relativa alle spese di difesa sostenute dal

comune nei confronti del proprio patrocinatore aw.to Binda, pari ad euro 8.296,88 il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna in parti

uguali (pari ad euro 1185,26) dei seguenti convenuti:

-AlBERTI VIRGiliO, BASSO ANTONIO, BIZZOTTO GIAMPAOlO, D'AGRO' LUIGI, FANTINATQ FRANCESCO, TASCA AURELIO,

TASCA GIOVANNI, in relazione alla condotta gravemente colposa

posta in essere dagli stessi per avere, quali componenti della Giunta

municipale, votato la delibera n. 1259 del 30/10/1986 (Basso

Antonio, Tasca Giovanni, Alberti Virgilio, Tasca Aurelio, D'Agrò Luigi,

Bianchin Carlo e Bizzotto Giampaolo) e la delibera n. 624 del

7/5/1987 (Tasca Giovanni, Alberti Virgilio, Tasca Auretio, D'Agrò

Luigi, Fantinato Francesco, Basso Antonio, Bianchin Carlo, Bizzotto

Giampaolo) con le quali il comune si costituiva nei giudizi intentati dall'espropriato e affidava il mandato defensionale all~avv.to Binda.

1.4. La F'rocura Regionale, prima di emettere l'atto di citazione, ha

ritualmente contestato ai convenuti la condotta causativa del danno

con l'invito a dedurre notificato in data 16/11/2006, contenente la

contestuale messa in mora ed intimazione al pagamento.

A seguito dell'invito depositavano le proprie controdeduzioni i

convenuti: Giovanni Posocco (in data 14/12/2006). Pierdomenico

Bonomo (14/12/2006), Arsiè Giorgio (14/12/2006), Fantinato

Francesco (14/12/2006) D'agrò Luigi (14/12/2006h Aurelio Tasca

( 14/12/2006),

Giovanni Tasca (14/12/2006), Antonio Basso

(21/12/2006), Giampaolo Bizzotto (15/12/2006). Giovanni Serraglio e Giorgio Dioli (12/12/2006).

In particolare SERRAGLIO E DIOLI contestavano la loro

responsabilità rilevando come essendo stata la trattazione della

vertenza giudiziaria affidata ad un legale esterno al comune non si

rIusciva ad individuare "quali concrete iniziative avrebbero potuto

suggerire per evitare le conseguenze pregiudizievofi di una

soccombenza'"

    ,

eccepivano

l'improcedibilità

dell'azione

per

intervenuta prescrizione perché nel giugno del 2001 c'erano stati atti

inequivoci da parte dell'amministrazione (delibera di GM del

12/6/2001), che prendeva atto della sentenza del Tribunale di

Bassano.

Il convenuto ARSIE', precisava di essere stato assessore dall'SO

all'85, con delega alla casa; BONOMO, precisava di essere stato

assessore dall'BO all'85, e che la responsabilità in materia, semmai,

spettava ai tecnici e ai sindaci,

Il convenuto D'AGRO' osservava come le delibere contestate fossero

state assunte su indicazione del Segretario generale, di concerto con

l'assessore competente; AURELIO TASCA precisava di essere stato

assessore alla pianificazione urbanistica dal1'80 al1'85 ed alla

viabilità, polizia urbana e protezione civile dal 1985 al 1986.

GIOVANNI TASCA, GIAMPAOLO BIZZOTTO E ANTONIO BASSO,

precisavano che la materia de qua era da ritenersi di competenza del

segretario generale e dell'ufficio legale e che la scelta di costituirsi

nei giudizi del Polo Giacomo appariva ragionevole; contestavano la

quantificazione del danno; FRANCESCO FANTINA TO precisava di

avere avuto la delega per ecologia e LLPP dall'SO all'B5 e chiedeva

l'archiviazione della propria posizione.

La Procura, archiviata solo la posizione del Posocco -dirigente del

settore amministrativo lavori pubblici -ritenute non convincenti al

fine dell'archiviazione le deduzioni degli odierni convenuti, li citava a

giudizio,

1.5. Nell'atto di citazione il Pubblico Ministero, oltre a ribadire la

prospettazione accusatoria già formulata negli inviti a dedurre,

contesta

le

argomentazioni

difensive,

contenute

nelle

controdeduzioni degli odierni convenuti

In particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione, parte attrice

ne oppone l'infondatezza, e ciò sia con riferimento al momento del

passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bassano n.

provvedimento di giunta, come risultante dalla sigla apposta dallo stesso sulla delibera n. 1396 citata) e del vicesegretario Dioli, che

aveva pure svolto le funzioni di difensore del comune in una fase

delle controversie con il Polo Giacomo.

I convenuti Virgilio Alberti, Gianpaolo Bizzotto, Pier Domenico

Bonomo, Luigi D'Agro, Aurelio Tasca sul punto, hanno osservato

come la stessa Procura avesse tenuto conto del ruolo svolto dal

segretario comunale Serraglio nella vicenda, al fine di escludere la

responsabilità del Posocco la cui posizione era stata archlviata,

mentre tale circostanza, contraddittoriamente, non veniva presa in

esame dal PM al fine di archiviare la loro posizione

Gli ex assessori, ulteriormente, hanno obiettato come il mancato

inserìmento del termine di inizio e fine delle espropriazioni nella

delibera di GM n. 1396/1984, che conteneva comunque il termine di

inizio e di ultimazione dei lavori, fosse questione giuridica di non

facile rilievo perché correlata ad interpretazioni normative e

giurisprudenziali e che la delibera-presupposto del consiglio

comunale, di identico contenuto, risultava vistata dal CC.RE.CC. e

pertanto veniva ritenuta dagli amministratori pienamente conforme a

legittimità.

In relazioni a tali circostanze i convenuti hanno escluso si possa

configurare una condotta gravemente colposa, tenuto conto della

complessità della materia espropriativa, come dimostrano gli stessi

contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia de qua..

Ulteriormente hanno osservato che il Pubblico Ministero, per

coerenza, avrebbe dovuto contestare l'addebito anche ai consiglieri

comunali che votarono la delibera n. 348/1984, atto presupposto

della delibera di Giunta municipale n. 1396/1984, ed in cui,

ugualmente, erano previsti i termini iniziali e finali dei lavori ma

mancavano i termini iniziali e finali delle espropriazioni.

In ordine! poi, alla scelta tecnico giuridica di resistere in giudizio nei

confronti dei ricorsi del Polo Giacomo, secondo i convenuti Virgilio

Alberti, Gianpaolo Bizzotto, Pier Domenica Bonomo, Luigi D'Agro,

Aurelio Tasca, la difesa in giudizio era necessaria (secondo una

valutazione ex ante) per il comune e si rivelò successivamente utile

(in forza di una valutazione ex post) per l'Amministrazione comunale.

Scelta necessaria perché dovevano essere eseguiti ì lavori dell'opera

pubblica, ormai consegnati, e pertanto le iniziative giudiziarie

dell'espropriato dovevano essere per forza contrastate avanti al

Giudice; scelta rJvelatasi (poi) utile perché il Polo aveva chiesto un

prezzo per il terreno di F-. 170.000 al mq, mentre all'esito del giudizio

di merito avanti il Tribunale~ dopo che venne espletata la seconda

consulenza tecnica, glI venne corrisposta la cifra di f.. 104.000 al mq;

e perché la seconda consulenza tecnica disposta nel giudizio avanti

il Tribunale dì Bassano dImostrò che l'area espropriata era inferiore

(di 830 mq, anziché dei richiesti -dal sig. Polo -mq.1117).

Ulteriormente i convenuti, in via subordinata, deducono che anche in

questo caso la responsabilità dovrebbe, semmai, ricadere sul

vicesegretario comunale Dioll, che predispose le delibere ad litem.

In via principale, pertanto, gli ex amministratori comunali chiedono

l'assoluzione per assenza dell'elemento della colpa grave.

I convenuti hanno contestato anche il quantum del danno chiesto

dalla Procura.

In particolare, in relazione alla somma di f:. 40.128 279 (pari ad euro

20.724,78), per rivalutazione monetaria, gli ex amministratori

comunali eccepiscono l'essenza del danno, perché tale voce

attualizzerebbe semplicemente (all'atto del pagamento) il valore della

sorte capitale che si sarebbe dovuta corrispondere all'epoca per il

suolo espropriato, in relazione ad un bene immobile, definitivamente

acquisito al patrimonio del comune ed il cui valore rivalutato deve

essere

corrispondentemente

iscritto

nell'attivo

dello

stato

patrimoniale del comune.

Per quanto attiene alla componente del danno afferente agli interessi

legali, i convenuti Virgilio Alberti, Gianpaolo Bizzotto, Pier Domenica

Bonomo, Luigi D'AgrO, Aurelio Tasca hanno osservato come la

maturazione di tali interessi sia dipesa dal lunghissimo iter

processuale (iniziato nel 1987 e conclusosi solo nel 2000) e che

sarebbe iniquo far sostenere tale quota del danno agli ex

amministratori degli anni 80, oltretutto cessati medio tempore dal

mandato.

In relazione alla quota parte di danno afferente alle spese legali,

sopportate dal comune nei confronti del proprio patrocinatore (avv.to

Binda), chiedono di essere tenuti a rispondere solo nei limiti di

quanto stanziato all'epoca, nelle delibere n. 1259/86 e 642/87 e scorporando l'IVA.  Da ultimo osservano che il Pubblico Ministero. non ha tenuto conto

del contributo causale degli assessori deceduti che votarono le

delibere 1039/1984 e n. 1259/86 e 642/1987 (Il cav. Tullio Cenere

ed il cav, Carlo Bianchin)j le cui quote, per la parte del danno

ascrivibilej andrebbero pertanto detratte.

Concludono in via principale per l'assoluzione, ulteriormente per il

proscioglimento per intervenuta prescrizione e, in subordine, per

l'applicazione del potere ridut1Jvo, anche in relazione al modesto

Importo percepito all'epoca per l'indennità di carica svolta.

I convenuti TASCA GIOVANNI e BASSO ANTONIO si sono costituiti

con memoria depositata in data 27/9/2007, con gli aw.ti Bigolaro,

Benettazzo e Zambelli.

Anche la difesa degli ex sindaci ha obiettato come atto presupposto

di tutta la procedura espropriativa sia stata la delibera di consiglio

comunale n, 348/1984 e come sia le bozze di delibera che dei decreti

di occupazione d'urgenza fossero state redatte dai funzionari

competenti e come gli atti in contestazione fossero stati predisposti

proprio dall'allora responsabile del servizio amministrativo LLPP Rag

Giovanni Posocco, la cui posizione veniva archiviata dalla Procura, e

dal segretario e dal vicesegretario comunale (Dioli e Serraglio). Considerazìoni analoghe a quelle svolte dagli ex amministratori

comunali -sopra riportate -sulla necessità ed utilità per il comune di

resistere nei giudizi promossi dal Polo Giacomo, vengono 5volte

anche dagli ex primi cittadini del comune; ugualmente si osserva come la particolare complessità. giuridica della materia espmpriativa infondata.  Il convenuto ARSIE' GIORGIO, che non si è avvalso del patrocinio di

un legale, ha depositato presso la Segreteria della Sezione una

memoria in data 29/8/2007, osservando di aver preso parte solo alla

delibera di GM n. 1396 dell'11/12/19S4, essendo cessato dalla carica

sia di consigliere che di assessore nel 1985 ed ha chiesto di essere

assolto.

1.7. All'udienza del 17 ottobre 2007 il Pubblico Ministero, in via

preliminare, contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione

sollevata dalle Difese, rilevando come l'azione non potesse ritenersi

prescritta, sia tenendo conto della data dei mandati di pagamento

emessi dal Comune di Bassano a favore del sig. Polo, sia in

relazione alla data del passaggio in giudicato della sentenza del

Tribunale di Bassano n. 403/2000, a seguito del decorso del termine

(lungo) annuale.

Sul punto, infatti, la pubblica accusa rilevava come la sentenza non

fosse stata notificata, dal legale del sig. Polo Giacomo, unitemente al

precetto presso il domicilio eletto nel giudizio, presso il difensore del

Comune (aw. Binda), cosicché non si era formalizzata la procedura

per il decorso del termine breve dell'impugnazione.

Sul punto richiamava la giurisprudenza della Corte di Cessazione ed,

in particolare, la sentenza n. 14642 del 21/11/2001.

Sempre in ordine al profilo della eccepita prescrizione il PM

contestava il verificarsi della fattispecle di cui all'art. 329 c.p.c., per

preventiva acquiescenza del comune, rispetto al momento del

passaggio in giudicato della sentenza.

Il Pubblico Ministero, nel merito, concludeva per la richiesta di

condanna dei convenuti. I difensori si riportavano alle conclusioni

contenute nelle memorie in atti.

Ulteriormente l'avv.to Creuso, per I convenuti Virgilio Alberti,

Giampaolo Bizzotto, Pierdomenico Bonomo, Luigi D'Agro, Aurello

Tasca, ribadiva che la questione dell'applicabilità dell'art. art. 13 della

legge fondamentale sulle espropriazioni era controversa all'epoca in

cui i convenuti assunsero gli atti della procedura amministrativa,

tant'è che, ancora nel 1991, ci fu la rimessione della questione

all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, da parte della VIA

Sezione del Consiglio di Stato. In relazione a tale circostanza, il

legale ha affermato la mancanza del requisito della colpa grave nei

convenuti; tanto più che gli stessi avevano votato la delibera di giunta

incriminata dopo che la precedente delibera del consiglio comunale ­

identica sul punto della mancata indicazione dei termini

dell'espropriazione -era stata ritenuta legittima dal CC.RE.CC.

Per quanto attiene alla contestazione della Procura, sull'errata

costituzione in gìudiziO, il legale degli ex assessori ne ribadiva la

necessìtà, sottolineando come fosse comunque iniquo addossare ai

convenuti i maggiori costi causati dalle lungaggini processuali.

L'avv.ta Bigalara, per i convenuti Antonio Basso e Giovanni

Tasca,

ribadiva

che

Il

mancato

inserimento dei termini

dell'espropriazione andava fatto risalire alla delibera di Consiglio

Comunale che aveva approvato il progetto generale e conteneva la

Considerato in

DIRITTO

2,1, Preliminare all'esame del merito è la valutazione della

fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalle difese dei

convenuti.

Tale eccezione è destituita di fondamento e deve essere respinta,

come correttamente affermato dalla Procura.

Si osserva, in primo luogo, come l'eccezione di prescrizione appaia

opposta solo in relazione al c.d. danno indiretto (per euro 99.763,OO),

cagionato dai convenuti, in forza di quanto liquidato al terzo

danneggiato (sig. Polo Giacomo) per rivalutazione monetaria,

interessi legali e spese di soccombenza in esecuzione della

sentenza del Tribunale di Bassano n. 403/2000.

Infatti, per l'altro danno c.d. diretto (per euro 8.296j88), contestato

dalla Procura, per gli emolumenti versati dal comune al proprio

difensore, per l'attività professionale difensiva da questi svolta,

nessuna eccezione è stata espressamente sollevata dai convenuti.

Ad ogni buon conto si osserva come per tale spesa il mandato di

pagamento (momento in cui si è verificato il depauperamento della

finanza comunale) del comune risalga al 10/2/2004 ej pertanto,

all'evidenza nessuna prescrizione possa essere decorsa per l'azione

della Procura.

Per venire alla fattispecie del c.d. danno indiretto si rileva come,

secondo quanto deciso dalle SSRR nella sentenza n. 3/2003, la

prescrizione decorra, in tale ipotesi, dalla data del passaggio in

giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione al

risarcimento del danno in favore del terzo.

Infatti, con il passaggio in giudicato della sentenza il debito entra

irreversibilmente nel patrimonio dell'ente, come elemento negativo e

diviene, oltre che liquido ed esigiblle, anche certo e definitivo.

Nessun rilievo può darsi, nel caso di danno indiretto connesso a

sentenza di condanna, secondo conforme giurisprudenza che il

Collegio condivide, ad atti o pagamenti antecedenti a tale momento,

mancando il requisito della deflnltlvità del giudicato che opera una

cesura, ai fini del decorso della prescrizione.

Orbene, nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Bassano n.

403/2000 è stata depositata il 12/10/2000 ed è passata in giudicato,

con il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 del codice di

procedura civile (un anno più il periodo di sospensione feriale) il

26/11/2001.

Non ha, infatti, pregio giuridico la tesi prospettata dalle difese

secondo cui, nel caso di cui si controverte, sarebbe decorso il

termine breve a seguito della notifica, in data 24/5/2001, del precetto,

a fini esecutivi, presso la sede dell'Amministrazione comunale.

Tale notifica, infatti, essendo stata eseguita presso la sede del

comune in persona del sindaco pro tempore nel domicilio reale,

anzichè nel domicilio eletto per il giudizio presso il procuratore

costituito, era inidonea a far decorrere il termine breve per

l'impugnazione ai sensi degli artt. 170, 285 de.l codice di procedura

civile.

2.2. Per quanto attiene ai profili della sussistenza della responsabilità

amministrativa, contestata dalla Procura ai convenuti, ritiene Il

Collegio, in base alla valutazione delle circostanze di fatto in cui si

sono svolti gli awenimenti per cui è causa ed in virtù della par1icolare

complessità della materia espropriativa -materia in cui la stessa

giurisprudenza, sia del giudice amministrativo che del giudice

ordinario, ha più volte mutato interpretazione in ordine alle varie

ipotesi di illegittimità elo illiceità delle modalità del procedere

amministrativo -come, nel caso, difetti I~elemento soggettivo della

colpa grave nei convenuti; intesa quale soglia avanzata, rispetto alla

generale responsabilità civile. per la procedibilità dell'azione di

responsabilità amministrativo-contabile.

Comjè noto la colpa grave rappresenta il (nuovo) peculiare

discrimine per la punibilità della condotta di chi agisce nel settore

pubblico; limite che l'Ordinamento ha introdotto con una riforma del

1996, che ha superato il vaglio di legittimità nella sentenza della

Corte costituzionale n. 371/1998.

La Corte costituzionale, nella citata decisione, ha osservato come sia

funzionale al ruolo deterrente dell'istituto della responsabilità

amministrativa, contro la mala gestio, una soglia qualificata di colpa

(grave) rispetto alla colpa tout courl (lieve) al fine di addossare al

patrimonio dell'amministratore pubblico tutto o parte (ove il Giudice

ritenga di fare uso del potere riduttivo) il rischio dell'amministrare.

Ma, nel caso di specie, per le ragioni che di seguito si esporranno il

Collegio non ritiene che la condotta dei convenuti possa definirsi

caratterizzata da particolare disvalore o grave negligenza, secondo

un giudizio ex ante di esigibilità di un diverso comportamento

all'epoca dei fatti per cui è causa.

Si rileva, ulteriormente, come l'assoluzione dei convenuti, sotto il

profilo della colpa grave, esima questo Giudice dall'esaminare

funditus le osservazioni della difesa sulla quantificazione del danno

anche se, si osserva, non sembra prima facie privo di un certo

fondamento il novello indirizzo giurisprudenziale introdotto dalla

decisione della Sezione Giurisdizionale Campania no 528/2007

secondo cui "la somma azionata a titolo di rivalutazione monetaria va

interamente esclusa dal computo del danno in quanto essa non fa

altro che attuafizzare il valore del suolo e dunque non è priva di una

colTispondente utilità per l'ente in quanto risulta compensata dalla

corrispondente acquisizione del bene attivo dello stato patrimonia/e/I,

Per quanto attiene, poi, al profilo degli interessi legali non priva di

fondatezza è anche l'osservazione delle difese secondo cui

l'abnorme maturare degli stessi non possa che ritenersi dipeso

anche dai tempi del processo avanti il Giudice ordinario (giudizio,

iniziato nel1gB7 e concluso, dopo oltre un decennio, nel 2000).

Cosicché sarebbe comunque errato, sotto il profilo del nesso

causale, addossare tutti i maggiori costi, per interessi legali pagati

dal comune di Bassano del Grappa in forza della sentenza di

condanna del 2000, agli ex amministratori comunali in carica nel

1984

Perché è evidente che nella sommatoria della voce degli interessi legali grande peso ha avuto il tempo dilatato del processo. Né, sotto

altro profilo, la cesura Intervenuta sotto il profilo eziologico può venir meno per la circostanza, invocata dal PM all'udienza dibattimentalej

di non aver cercato (i convenuti) un componimento della lite con il

Polo Giacomo, dopo l'lncardinarsi del giudizio.

Invero, ragionevolmente, una transazione della lite (ammesso, per

ipotesi assodata, che il privato fosse addivenuto ad un

componimento bonario con il comune) poteva intercorrere solo a

fronte di un punto fermo processuale e, tenuto conto che la prima

consulenza tecnica disposta dal giudice ordinario intervenne nel

1993 (sebbene il giudizio fosse iniziato nel 1987) e che tale

consulenza risultò pure errata (in relazione al quantum del terreno

espropriato, come ricordato nelle premesse in fatto, perché poi

parzialmente smentita dalla seconda consulenza tecnica dello stesso

perito), appare evidente che il primo punto fermo (oggettivo) sulle

pretese reciproche fra il comune ed il Polo Giacomo si ebbe solo con

la sentenza del 2000.

Ritiene il Collegio che la prospettazione attorea non abbia tenuto in

debito conto gli effetti distorsivi, al fine della valutazione della

responsabilità dei convenuti, della dilatazione dei tempi del processo

della causa civile, promossa dal Polo Giacomo contro il Comune di

Bassano (giudizio iniziato nel 1987 e conclusosi con la decisione n.

403/2000) e ciò sia in relazione al mutare, nel tempo, degli

orientamenti giurisprudenziali In materia espro priati va , sia in

relazione all'evolversi di una maggiore certezza interpretativa delle

norme del settore.

Com'è infatti noto è stata la giurisprudenza, in via pretoria, a creare

l'istituto della c.d. accessione invertita,

I prodromi si rinvengono (proprio all'epoca dei fatti di causa) nella

decisione della Corte di Cassazione SS.UU. n, 1464/1983 che,

rivisitando l'istituto civilistico dell'accessione "superficies solo cedit"

come modo di acquisto della proprietà, statuì che la trasformazione Irreverslbile del bene, in seguito all'esecuzione dell'opera pubblica, al

di fuori dell'ambito di una procedura espropriativa legittima,

comportava l'acquisto della proprietà del privato. da parte

dell'Amministrazione e la trasformazione del diritto reale del primo

nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Nell'ambito di questo schema generale, la giurisprudenza,

amministrativa e del giudice ordinario. ha poi dibattuto per decenni ­

e tutt'ora discute, ove si pensi alla recente rimessione con decisione

n. 3288 del 19/6/2007 da parte della IV Sezione del Consiglio di

Stato,

all'adunanza

Plenaria,

della

questione

sull'ambito

dell'estensione della c.d. occupazione usurpativa -sui vari profili di

illegittimità elo illiceità delle procedure espropriative, anche in

relazione alla congerie legislativa succedutasi in materia.

Delle incertezze del quadro normativa spesso si è dato atto nelle

decisioni di questo Giudice della responsabilità amministrativa, per

escludere l'elemento della colpa grave per condotte assunte da

la disciplina della legge fondamentale sulle espropriazioni (legge n.

2359/1865) e la legge n. 1/1978.

La prospettazione accusatoria individua la colpa grave nella mancata

indicazione dei termini dell'espropriazione nella delibera di giunta:

tale omissione sarebbe stata, per parte attrice, un errore

macroscopico che avrebbe portato de plano al verificarsi di un'illecita

occupazione, con conseguenti prevedibili esiti negativi in un giudizio

per l'Amministrazione.

Invero, all'epoca dei fatti (anno 1984) la questione non era casi

chiara, come lo sarà (a seguito dell'evolversi della giurisprudenza)

nell'anno 2000, quando il giudice del Trìbunale di Bassano

pronuncerà la condanna contro il comune.

Sul punto si osserva come l'art. 13 della legge fondamentale sulle

espropriazioni (legge n. 2359/1865) prevedesse espressamente che

"Nell'atto che si dichiara un 'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i

termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le

espropriazioni ed i lavori".

Risulta, in forza di una breve indagine -che potremmo definire di natura "archeologica" -sulla giurisprudenza degli anni '80-'90 come,

in realtà, all'epoca molte decisioni considerassero tali termini di

natura sollecitatoria e non perentoria, con la conseguenza che "la

loro

omessa

indicazione

non

determina

finvalidità

della

dichiarazione/I, ritenendo altresl che la loro mancanza potesse

essere eliminata con "efficacia sanante, mediante un atto integrativo

(seppure) tale sanatoria debba escludersi quando il provvedimento l'entrata in vigore della legge 3/1/1978 n. 1 la dichiarazione di pubblica utilità deve contenere i termin; di inizio e di ult;mazione della procedura espropriativa e dei lavorii/. In relazione a quanto sopra esposto, alle incertezze di interpretazione della normativa all'epoca delle condotte poste in essere dai convenuti, non si può ritenere che avere approvato una delibera in cui era contenuta la dichiarazione di pubblica utilità ex legge n. 1/1978 e l'indicazione dei termini iniziali e finali del lavori,  possa concreta re una condotta connotata da colpa gravel a meno

che i convenuti non fossero dei fini giuristi.

Tanto più che, circostanziando maggiormente le condotte, i

componenti della Giunta comunale approvarono, in data 11/12/1984,

la delibera n. 1396 "incriminata", su delega del consiglio comunale

che aveva preventiva mente assunto la delibera n. 248/1984; la

delibera consiliare era identica, sul punto contestato dalla Procura

del mancato InserImento del termine Iniziale e finale delle

espropriazioni e ai componenti della giunta risultava vagliata dallo

stesso Coreco nella seduta del 4/12/1984, e quindi dotata di un

"crisma" di legittimità.

Non si può ravvedere, pertanto, ad avviso del Collegio nel

compor1amento di chi votò la delibera n. 1396/1984 alcuna colpa

grave.

Si osservi, altresì, che gli ex assessori, dopo il primo ricorso del sig

Polo Giacomo, integrarono la delibera del 1984, inserendo anche i

termini iniziali e finali dell'espropriazione ( delibera n. 1481/1987) ed

~6


il sindaco emanò un nuovo decreto di occupazione d'urgenza (n.  34/1988).  Tali atti, secondo la sopramenzlonata giurisprudenza dell'epoca, avrebbero avuto efficacia sanante sulla procedura, a differenza di quanto ritenuto dalla giurisprudenza vivente il decennio successivo  (2000) quando Il Tribunale di Bassano decise definitivamente sulla vicenda degli anni '80.  Per quanto attiene, poi, ai prowedimenti assunti dai sindaci, di occupazione d'urgenza del terreno del Polo Giacomo, prowedimenti conseguenziali alla delibera di GM del 1984, oltre a valere le suesposte considerazioni in ordine ai profili di assenza di colpa grave, si osservi come si trattasse di atti necessitati, essendo già stati consegnati i lavori e dovendo i vertici dell'Amministrazione tutelare un preminente interesse di realizzazione dell'importante opera vìaria.  Ulteriormente, ritiene il Collegio che la costituzione nei giudizi promossi dal Polo Giacomo non possa ritenersi, come ha ritenuto il Pubblico Ministero, arbitraria o connotata da condotta gravemente colpevole, sia in relazione alle considerazioni sopraesposte sullo stato dell'arte, in materia espropriativa, della giurisprudenza dell'epoca, sia in relazione alla, già ricordata, necessità di far proseguire i lavori, già appaltati e consegnati alla ditta esecutrice,  dell'opera pubblica.  Si osserva, altresl, in relazione al giudiziO riassunto nell'anno 1996 dal Polo Giacomo (poi deciso con la sentenza n. 403/2000), dopo la sentenza n. 255 del 13/12/1995 di cessazione della materia del contendere,  sul precedente ricorso possessorio proposto dall'espropriato, come illegale del comune di Bassano del Grappa si sia avvalso, per costituirsi nel giudizio di merito proposto dal Polo Giacomo del 1996, della stessa delibera ad litem n. 642/1987, votata dai convenuti per la costituzione nel solo giudizio possessorio del 1987.  Pertanto, dal punto di vista formale, nessuna determinazione i convenuti hanno posto in essere per la costituzione nel giudizio di merito del 1996.  Ad ogni buon conto va ribadito come la scelta di difendersi nei vari giudizi non fu arbitraria sia per i motivi sopraesposti sia perché il Polo Giacomo non solo contestava la legittimità degli atti amministrativi,  ma anche il quantum di terreno espropriato e dell'indennizzo.  In relazione a quanto dedotto ritiene il Collegio che tutti i convenuti,  nella loro qualifica di ex sindaci! ex assessori comunali e segretario e vicesegretario comunale, debbano essere mandati assolti per assenza del requisito della colpa grave,  2.3.  Quando il Giudice contabile pronuncia una sentenza di assoluzione l'art. 3, comma 2 bis del DL n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996, com'è noto, dispone che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n.  20, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti vadano rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza. Sul punto 1'art.10 bis, comma 10 del CL n, 203/2005, conv. in legge n. 248/2005, ha ribadito che la disposizione dell'art. 3. comma 2 bis,  del DL n. 543/1996, conv. in legge n. 639/1996 si interpreta nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile liquida le spese legali a favore del prosciolto.  Tale disposizione, di interpretazione autentica, è intervenuta per dirimere, normativamente, il contrasto giurisprudenzlale formatosi fra le varie Sezioni della Corte dei conti sul punto, controverso, del dovere di pronunciarsi, dopo la novella del 1996, sulle spese legali del convenuto assolto.  Alcune Sezioni, infatti, ritenevano di non decidere sulla questione,  ritenendola estranea al giudizio, in relazione alla circostanza che il gIudizio di responsabilità viene azionato dal Pubblico Ministero,  tenuto per dovere d'ufficio all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, e per il quale, come per il PM penale, non c'è la  possibilità tecnica della soccombenza .  Pacifica è sempre stata, invece, nella giurisprudenza della Corte dei conti la determinazione del Giudice contabile sulle c.d. spese di giustizia, a carico del convenuto, nel caso di condanna.  Anche in forza del citato art. 10 bis è però, ormai, incontrovertibile che il giudice contabile~ quale Giudice del processo della responsabilità amministrativa contabile, debba pronunciarsi non solo sulle spese di giustizia (a favore dell'Erario) nel caso di condanna del convenuti, ma anche sulle spese legali a favore del convenuto che viene assolto.  In quest'ultimo caso la soccombenza jjsostanzia/e" sarà, owiamente,  i'subita", in forza della peculiarità del processo azionato dalla Parte pubblica -con una triangolazione estranea al processo civile ­ dalliamministrazione di appartenenza, che pure non partecipa al giudizio.  La novella normativa del 2005 assegna pertanto, correttamente, al Giudice del processo della responsabilità amministrativa la valutazione di tutti gli aspetti, compresi quelli della regolazione delle spese del giudizio, tant'è che richiama l'art. 91 del codice di procedura civile, sicuramente applicabile al giudizio eraria1e in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D, n. 1038 del 13/8/1938,  così come è applicabile al giudizio erariale il successivo art. 92 del codice di rito.  Orbene se è pur vero che, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile, "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida fammontare insieme con gli onorari di difesa/I, il successivo art, 92 del codice di rito, al secondo comma, prevede che il giudice possa anche compensare,  parzialmente o per intero, le spese fra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi". Tale decisione rappresenta un potere discrezionale del giudice che vai ovviamente, motivato. E, nel caso in esame, la Sezione ravvisa in relazione alla complessità della materia espropriativa, i giusti motivi per provvedere alla compensazione delle spese ex art. 92 del codice di procedura civile dei convenuti assolti, e ciò ad ogni effetto ai fini dell'esclusione del diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione di appartenenza,  P .Q.M.  la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per il Veneto definitivamente pronunciando: Respinge l'eccezione di prescrizione,  assolve i convenuti; Compensa le spese.  Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.  Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007.  Il Relatore F.to Il Presidente F.to dott.ssa Stefania Fusaro F.to dotto Sergio Zambardi Depositato in Segreteria il 03 marzo 2008 Il Direttore della Segreteria F.to Guarino

 
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