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SULLA VALUTAZIONE COMPARATIVA NEI CONCORSI PUBBLICI PDF Stampa E-mail
martedì 23 dicembre 2008

Tar Veneto, I sez., sent. 3634/2008

 

Concorsi – valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – titoli considerati dalla legge e dalla lex specialis “preferenziali” – non determinano, in caso di parità nei risultati delle valutazioni delle prove concorsuali, automatica prevalenza del concorrente che li possiede rispetto ad altri che ne siano privi.

 

Concorsi – valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – identificazione del vincitore – costituisce, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 117/2000, risultato della considerazione unitaria e complessiva dei titoli, delle pubblicazione e dei curricula di tutti i candidati.

 

Concorsi – valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – va effettuata sulla base dei giudizi finali collegialmente resi dalla Commissione e non sui singoli giudizi espressi dai commissari sul curriculum, sui titoli e sulla prova didattica.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Bruno Amoroso        Presidente

Elvio Antonelli        Consigliere, relatore

Fulvio Rocco            Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 530/2007 proposto da ----------------- rappresentata e difesa dall’av. Silvia Benacchio, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,

contro

l’Università degli studi di Padova in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,  

e nei confronti

di ----------------------, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Carricato e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 4667g,

per l'annullamento

del decreto 2 gennaio 2007 rep. N. 4 – prot. 68 del Rettore dell’Università resistente, recante approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore Universitario presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il settore scientifico disciplinare FIS/02; della nomina a vincitore della valutazione comparativa del controinteressato; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso, notificato il 14.3.2007 e depositato presso la segreteria il  23.3.2008 con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione dell’Università degli studi di Padova e del controinteressato, depositati in Segreteria il 3.4.2007 e l’11.4.2007 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Benacchio per la ricorrente,  Gasparini per l’Università degli studi di Padova e Carricato per il controinteressato;

Fatto

La dr-----------------premette in fatto di aver conseguito la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Padova in data 20.6.1989 con il punteggio di 110/110.

Dal 1990 ha svolto attività scientifica e didattica di notevole rilievo sia in Italia che all’estero (Spagna, Portogallo, Svizzera) ottenendo il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università di Ferrara e svolgendo attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica “G. Galilei” dell’Università di Padova dal 1998 ad oggi, a vario titolo, in particolare come borsista e assegnista di ricerca post-dottorato.

In data 13.4.2006, la --------------- ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui è causa.

Successivamente all’intervenuta sua ammissione alla procedura selettiva, la ricorrente in data 27.11.2006 sosteneva la prima prova scritta e in data 28.11.2006 la seconda e quindi la successiva terza prova, quella orale.

In data 20.1.2007, perveniva alla ricorrente racc. 12.1.2007 dell’Università, con la quale si comunicava che “con Decreto Pettorale n. 4 del 2 gennaio 2007 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa indicata in oggetto dai quali risulta vincitore il dott. -----------------------”.

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:

1)    violazione dell’art. 12 u.c., del bando in relazione alla insufficiente valutazione dei titoli della ricorrente.

La -------------------- vanta il titolo di dottorato di ricerca presso   l’Università di Ferrara, una borsa di studio post-dottorato presso l’Università di Padova dall’1.11.1998 al 31.5.2000 e un assegno di ricerca post-dottorato, con relativo contratto a termine, sempre presso l’Università di Padova dall’1.6.2000 al 31.5.2004.

Il controinteressato risulta invece in possesso del solo titolo di dottorato di ricerca presso l’Università di Padova (peraltro, sotto la supervisione del Prof. Feruglio, Presidente della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa e professore con cui ha svolto la sua tesi di laurea).

La ricorrente era in possesso di più titoli preferenziali, che dovevano essere debitamente considerati e valutati, rispetto al controinteressato.

Invece come si deduce dall’allegato B al verbale n. 3 della Commissione del 17.11.2006, la valutazione inerente i titoli in possesso della ricorrente ignora completamente i due titoli preferenziali della borsa di studio e dell’assegno di ricerca conseguiti e documentati, che non vengono neppure citati, ma che avrebbero fatto la differenza rispetto al --------------------.

Quella differenza che, ancorché in presenza di un identico giudizio collegiale per cui ambedue i candidati venivano giudicati ottimi, avrebbero dovuto consentire alla ricorrente un vantaggio preferenziale nella valutazione dei titoli, e dunque sul giudizio complessivo finale, ove doveva considerarsi e sommarsi la valutazione sui titoli e la valutazione sulle prove scritte sostenute.

2)    Eccesso di potere per illogicità, per difetto di presupposti e di motivazione.

Al di là della parità di valutazione nei giudizi collegiali delle due singole prove e del giudizio collegiale complessivo la ricorrente ha  ottenuto maggiori valutazioni individuali in entrambe le prove scritte (n. 2 “ottimi” in più) rispetto a quelle riportate dal controinteressato.

Quanto alla prova orale invece, i giudizi sono perfettamente identici, avendo i candidati riportato ambedue tre ottimi nei giudizi individuali e un ottimo in quello collegiale.

I due più elevati giudizi individuali riportati dalla ricorrente nelle due prove scritte avrebbero dovuto ancora una volta fare la differenza fra i due candidati.

E si va a guardare la relazione conclusiva del 1.12.2006 e il contemporaneo verbale n. 10 della Commissione giudicatrice non si trova traccia alcuna delle ragioni giustificative e dei criteri di logica che hanno condotto a prescegliere come vincitore il ------------------

Anche ammesso che si fosse potuto ricorrere ad una individuazione nominativa, supponendo una qualche irreale posizione di parità dei due candidati, in ogni caso la nomina del vincitore nella persona del dr. Rigolin andava congruamente motivata.

Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi di Padova e il controinteressato contestando nel merito al fondatezza del ricorso.

All’udienza del 23 aprile 2008 la causa è stata ritenuta per la decisione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo, il Collegio osserva che, i titoli di post-dottorato conseguiti dalla ricorrente (contrattista e assegnista) contrariamente a quanto afferma la difesa della ricorrente stessa sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione così come si può vincere verbali n. 2, n. 3 e n. 4.

Ed infatti nella "posizione post dottorato" è riportata, con riguardo alla posizione della ricorrente, la dicitura specifica “dal 1988: Università di Padova”, e tale dizione, seppur sintetica, individuava in modo univoco i periodi post-dottorali svolti dalla ricorrente medesima presso l'università di Padova.

La circostanza che i titoli non siano stati elencati in modo analitico, ma ricompresi nella sintetica espressione citata, non significa che i titoli stessi non siano stati valutati, e d'altra parte i criteri seguiti dalla commissione sono stati identici per tutti i candidati.

Al fatto poi che i titoli citati fossero dalla legge considerati “preferenziali” non poteva conseguire l'automatica prevalenza della ricorrente rispetto ai candidati che tali titoli non possedevano e ciò perché l'identificazione del vincitore costituiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del bando di concorso (articoli che riprendono il contenuto dell'articolo 4 del d.p.r. 117/2000) il risultato della considerazione unitaria e complessiva dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum di tutti i candidati.

Per quanto riguarda il secondo motivo il collegio osserva in primis, che la Giurisprudenza amministrativa e assestata da sempre nel ritenere in via generale, che “Il giudizio della Commissione giudicatrice dei concorsi a cattedre universitarie - essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica - è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione…Al giudice è consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo. Di tal che la valutazione della Commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (Cons. Stato, Sez. VI, 25.9.2006, n. 5608).

Ebbene dai verbali in atti emerge che la Commissione ha valutato come ottimi sia la ricorrente sia il controinteressato (oltre ad altri tre candidati). Si tratta pertanto ora di verificare, alla luce delle censure dedotte, se la Commissione nel designare quale vincitore il controinteressato, sia incorsa (o meno) nei dedotti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.

Ebbene in proposito deve convenirsi con la difesa della ricorrente che la dottoressa ----------- oltre a possedere i due titoli “preferenziali” sopra citati aveva ottenuto nelle prove scritte due ottimi in più rispetto al controinteressato. Tuttavia va rilevato che dalla lettura dei giudizi resi sui titoli e sulle pubblicazioni e dai giudizi complessivi esposti della Commissione emerge che il controinteressato, in più profili, appare superiore alla ricorrente.

Ed infatti per quanto riguarda i giudizi individuali, con riguardo a -------------------, il professor Feruglio osserva che “…La produzione scientifica è molto ampia e diversificata, continua nel tempo e con ottimo riconoscimento internazionale. Alcuni lavori sulla fenomenologia delle teorie di stringa e sulla fisica dei neutrini hanno avuto un notevole impatto nel loro campo. Si tratta di un candidato molto solido e versatile, con grande esperienza internazionale con notevoli capacità di interazione con gruppi anche diversi tra loro…”. Il prof. Degrassi rileva che “Il candidato presenta una produzione scientifica con un ottimo riscontro internazionale, testimoniata dalla partecipazione attiva a gruppi di studio e conferenze. Buona l’attività didattica…”. Il prof. Fornengo osserva che “Il Candidato presenta una produzione scientifica molto solida e di ottimo livello, condotta con continuità temporale, su vari aspetti della fisica…Il Candidato dimostra una notevole esperienza e un’ampia rosa di collaborazioni. I lavori presentati dimostrano originalità e rigore metodologico e sono editorialmente collocati su riviste di alto livello. L’impatto sulla comunità scientifica della produzione del candidato è molto elevato…Ampia e qualificata l’attività didattica”. Con riferimento alla ricorrente il Prof. Feruglio si esprime nel senso che: “ La candidata ha principalmente svolto attività di ricerca nel campo della fisica astroparticellare e della fisica del sapore, in particolare quella del neutrino. La produzione scientifica è varia, continua nel tempo e ottimamente riconosciuta. Alcune pubblicazioni..hanno avuto un considerevole impatto nel settore. Si tratta di una ricercatrice solida e con ottime competenze. Ha anche maturato una buona esperienza internazionale”. Il prof. Degrassi osserva che la “Candidata con una produzione scientifica di livello molto buono in fisica astroparticellare e del neutrino…” e infine il prof. Fornengo rileva: “La Candidata presenta una produzione scientifica molto solida e di ottimo livello, condotta con continuità temporale, nel campo della fisica del neutrino…I lavori presentati dimostrano originalità e rigore metodologico e sono editorialmente collocali su riviste di altro livello”.

Quanto al giudizio complessivo collegiale il ------------------------ è risultato “Candidato molto solido e versatile, con grande visibilità internazionale e notevoli capacità di interazione con gruppi anche diversi tra loro. La sua produzione scientifica risulta molto ampia e diversificata, con impatto molto elevato sulla comunità scientifica internazionale. Ampia e qualificata l’attività didattica. Apprezzabile partecipazione ad attività organizzative di Conferenze. Ottime le prove scritte, ottima la prova orale. La Commissione ritiene che il Candidato possegga tutte le qualità per meritare una posizione di Ricercatore”; la dott.ssa è invece risultata “Candidata solida e di ottimo livello, con una produzione scientifica varia, continua nel tempo e ampiamente riconosciuta a livello internazionale. Ha maturato una buona esperienza internazionale e una vasta esperienza seminariale. Ampia e qualificata l’attività didattica. Ottime le prove scritte, ottima la prova orale. La Commissione ritiene che la candidata possegga tutte le qualità per meritare una posizione di Ricercatore”.

Dalla lettura dei riportati giudizi emerge senza alcun dubbio che entrambi i candidati sono risultati di livello elevatissimo. Tuttavia pare al Collegio che il dottor --------------------- sia in effetti considerato superiore alla ricorrente con riferimento alla produzione scientifica, alla visibilità internazionale e alla capacità organizzatori (di conferenze e convegni).

Ebbene non può ritenersi illogico e irragionevole il fatto che tali profili di merito siano stati ritenuti prevalenti rispetto ai due titoli “preferenziali” posseduti dal ricorrente e ai due ottimi ottenuti in più rispetto alle prove scritte.

Ciò deve ritenersi alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui  “la valutazione comparativa deve essere effettuata sulla base dei giudizi finali collegialmente resi dalla Commissione a conclusione dei suoi lavori, e non sui singoli giudizi espressi dai Commissari sul curriculum, i titoli e la prova didattica, ed è dal raffronto fra le valutazioni globali dei vari concorrenti che deve emergere la ragione della preferenze manifestata dalla Commissione per un candidato rispetto agli altri e, quindi, dell’idoneità a lui riconosciuta e negata agli altri”. (Cons. Stato, Sez.   , 22 aprile 2004 n. 2364.

Nella specie il Collegio ritiene che l'individuazione del -------------quale candidato più meritevole costituisca tutto sommato il risultato dell'applicazione corretta dei criteri di valutazione di cui agli articoli 11 e 12 del bando di concorso. In definitiva, seppur per differenze minimali deve ritenersi congrua è sufficientemente motivata l’identificazione quale vincitore del -----------------e comunque la relativa scelta non può ritenersi affetta da incongruenze ed illogicità tali da sconfinare in manifesta disparità e superficialità.

In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 23 aprile 2008.

    Il Presidente                    L’Estensore


Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

Ultimo aggiornamento ( martedì 23 dicembre 2008 )
 
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