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CONTESTAZIONE DI ADDEBITI DISCIPLINARI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO PDF Stampa E-mail
mercoledì 07 gennaio 2009
TAR VENETO, I Sez., Sentenza n. 3031/2008
 
Con sentenza 5 giugno – 22 settembre 2008 il T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, fornisce un’interessante (e garantistica) interpretazione dell’Articolo 103 del D.p.r. n. 3/1957, in materia di tempestiva contestazione degli addebiti disciplinari nell’ambito del pubblico impiego. Infatti, ad avviso del T.A.R., la prescrizione normativa succitata, nello stabilire che la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”, deve essere interpretata caso per caso (par di capire senza prefissione di rigidi automatismi). E, infatti, continua ancora il nostro Giudice Amministrativo territoriale se il Legislatore non ha indicato un termine fisso vincolante per la P.A., con essa norma è stato comunque individuato un principio di ordine generale, per cui deve essere osservata una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da considerare caso per caso, in relazione alla gravità dell’infrazione ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale.        

Ricorsi nn. 328/2003-895/2003 e 2164/2003        Sent. n. 3030/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Bruno Amoroso        Presidente

Fulvio Rocco            Consigliere

Alessandra Farina        Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 328, 895 e 2164 del 2003 proposti da Rinaldi Nicola rappresentato e difeso dagli avv. Alvise Biscontin e Bruno Garlatti, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Mestre-Venezia, via Lazzari 22;

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,  

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 328/2003: del provvedimento della Questura di Vicenza – Ufficio personale in data 10.10.2002, Nr. 1833, Div. Pers. Cat. 2.8; del provvedimento del Questore di Vicenza in data 4.12.2002, Prot. 2111/Pers./2.8; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

quanto al ricorso n. 895/2003:  del provvedimento della Questura di Vicenza, Ufficio personale in data 6.12.2002, Nr. 2118/ Div.Pers./Cat. 2.8; del provvedimento del Questore di Vicenza in data 18.2.2003, Prot. 299 /2.8; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

quanto al ricorso n. 2164/2003: del provvedimento della Questura di Vicenza, Ufficio personale in data 24.2.2003, Nr. 311/Div.Pers./Cat. 2.8; del provvedimento del Questore di Vicenza, in data 8.7.2003, Prot. 920/2.8; della nota della Questura di Vicenza, Ufficio personale in data 1.7.2003; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Visti i ricorsi, notificati l’1.2.2003, il 18.4.2003 ed il 29.9.2003 e depositati presso la segreteria il 18.2.2003, il 30.4.2003 e l’8.10.2003 con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione del Ministero dell’Interno, depositati in Segreteria il 26.3.2003, il 25.6.2003 ed il 25.11.2003 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: A. Sartori, in sostituzione di Biscontin, per il ricorrente e Cerillo per il Ministero dell’Interno;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Con il primo dei ricorsi indicati in oggetto, n. 328/2003, l’odierno ricorrente, Agente di Polizia di Stato in servizio presso il Corpo di Guardia della Questura di Vicenza, ha impugnato il provvedimento, datato 4 dicembre 2002, n. 2111 Pers./ 2.8, notificato in pari data, nonché gli atti pregressi facenti parte dell’iter procedimentale, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 della retribuzione mensile, per non aver ottemperato all’ordine a lui impartito dal superiore  Ispettore capo di turno di recarsi presso l’archivio generale per la ricerca di una pratica.

Avverso il provvedimento disciplinare, assunto all’esito dell’iter procedimentale iniziato con la contestazione di addebiti del 10 ottobre 2002 ed assistito dal parere reso dalla Commissione consultiva presso la Questura di Vicenza appositamente convocata, il ricorrente ha denunciato il vizio di difetto di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato, dopo essere stati indicati i presupposti di fatto e di diritto, non è stato esternato l’iter logico seguito dall’amministrazione per giungere all’irrogazione della sanzione disciplinare.

Né può surrogare la mancata motivazione il richiamo per relationem al parere reso dalla Commissione consultiva, peraltro neppure trasmesso in allegato al provvedimento disciplinare.

Il provvedimento risulta altresì illegittimo in quanto non sono stati seguiti i criteri legali di cui agli artt. 1 e 13 del D.P.R n. 737/1981, né risultano essere state valutate le controdeduzioni formulate dal ricorrente a seguito della comunicazione della contestazione di addebiti.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo in ordine alle doglianze di parte ricorrente, concludendo per la reiezione del ricorso.

Con il secondo ricorso in oggetto, n. 895/03, il ricorrente ha impugnato l’ulteriore provvedimento disciplinare, assunto in data 18 febbraio 2003 e notificato il successivo 21 febbraio, nonché gli atti presupposti, con il quale è stata irrogata la sanzione della deplorazione per le mancanze contestatigli, aventi natura sostanzialmente analoga a quelle già oggetto del precedente contestazione.

Le censure svolte con il secondo ricorso si sono concentrate ancora una volta sul vizio di difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali.

L’amministrazione intimata, costituitasi anche in occasione dei tale secondo gravame, ha parimenti concluso le proprie difese chiedendone la reiezione.

Infine, con il terzo ricorso indicato in oggetto, n. 2164/2003, l’odierno istante ha impugnato il provvedimento assunto dalla Questura di Vicenza in data 8 luglio 2003 e notificato il successivo 11 luglio 2003, con il quale, per i nuovi fatti contestatigli in data 18 aprile 2003 (allontanamento dal posto di servizio senza avviso), gli è stata irrogata la sanzione disciplinare  di cui all’art. 4 nr. 10 del D.P.R. n. 737/1981, consistente nella pena pecuniaria pari ai 5/30 della retribuzione mensile.

Avverso tale ulteriore sanzione il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 per mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; la violazione del disposto di cui all’art. 103 del D.P.R. n. 3 /1957 per mancata tempestiva contestazione degli addebiti rispetto all’epoca cui risale il comportamento sanzionato; la violazione dell’art. 14, primo comma del D.P.R. n. 737/81, in quanto la sanzione inflitta risulta essere diversa, in particolare di minore gravità, rispetto a quella di cui alla contestazione di addebiti.

Infine viene denunciata la violazione dell’art. 1, penultimo comma del D.P.R. n. 737/81, in quanto dalle premesse al provvedimento impugnato non è dato ricavare l’iter logico che ha portato all’irrogazione della sanzione disciplinare.

L’amministrazione intimata nuovamente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, attesa la legittimità del provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti del ricorrente.

All’udienza del 5 giugno 2008 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

Diritto

Preliminarmente si dispone la riunione dei tre ricorsi indicati in epigrafe, essendo opportuna la loro trattazione congiunta per le evidenti connessioni soggettive ed oggettive.

Invero, come riassunto nell’esposizione in fatto, con i tre gravami parte ricorrente censura i provvedimenti con i quali sono stati sanzionati alcuni comportamenti tenuti dal ricorrente nello svolgimento del proprio servizio presso la Questura di Vicenza.

In ciascuno dei ricorsi proposti viene in primo luogo denunciato il vizio di difetto di motivazione, non essendo possibile ricostruire in base al contenuto dei provvedimenti impugnati l’iter logico che ha condotto l’amministrazione all’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il motivo non è fondato, tenuto conto di ciascuno dei provvedimenti censurati.

Invero, anche se in termini concisi, i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del ricorrente individuano con chiarezza gli addebiti contestati e inquadrano tali comportamenti in altrettante fattispecie contemplate dalla normativa come censurabili mediante l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Non solo : il richiamo nelle premesse degli atti impugnati agli atti che hanno fatto parte del procedimento amministrativo conclusosi con l’irrogazione della sanzione, a partire dalla contestazione degli addebiti sino al parere reso dalla commissione  consultiva, regolarmente interpellata e presso la quale il ricorrente ha potuto esternare le proprie controdeduzioni in ordine ai fatti contestati, appare idoneo e sufficiente a supportare le determinazioni assunte nei confronti del ricorrente.

Inoltre, nell’assumere i contestati provvedimenti, l’amministrazione ha tenuto conto dei precedenti a carico del ricorrente, nonché lo svolgimento dei fatti contestati, valutando al riguardo in modo particolare la reiterazione nell’arco di breve tempo dei medesimi comportamenti, evidenziando come l’atteggiamento tenuto dal ricorrente fosse in contrasto con il principale dovere di collaborazione con i superiori e di rispetto dell’ordine gerarchico.

Quanto al profilo procedimentale, gli atti sono stati assunti in osservanza delle garanzie di partecipazione, atteso che al ricorrente è stata comunicata la contestazione di addebito per ogni fatto contestato, tenuto anche conto del fatto che, con particolare riguardo alla denunciata violazione del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, l’atto di contestazione degli addebiti – nell’ambito dei procedimenti disciplinari – assolve alla funzione ed alle finalità della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. C.d.S., III, n. 1208/2003).

Quanto al contenuto delle contestazioni, la documentazione agli atti dimostra che il ricorrente ha potuto svolgere le proprie difese, anche davanti alla Commissione consultiva appositamente convocata.

Né può costituire vizio di legittimità il fatto che rispetto alla sanzione prospettata in sede di contestazione degli addebiti, quella poi in concreto irrogata sia stata  di minor gravità, essendo tale circostanza espressione della correttezza con la quale è stato dato seguito all’iter procedimentale, nell’ambito del quale sono stati attentamente valutati i fatti, tenendo conto anche delle controdeduzioni dell’interessato, per concludere configurando in termini meno gravi l’addebito e disponendo l’irrogazione di una meno grave sanzione.

Se quindi le considerazioni sin  qui svolte consentono di escludere la fondatezza del primo e del secondo ricorso, fermo restando quanto sin qui ritenuto, a diversa conclusione è possibile giungere con specifico riguardo al terzo gravame, proposto avverso il provvedimento disciplinare assunto in data 8 luglio 2003.

A tale riguardo, infatti, risulta fondata la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, ove viene evidenziata la violazione della norma contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 3/57, con riferimento alla tempestiva contestazione degli addebiti.

Come già osservato dal Tribunale, se la norma di cui all’art. 103, nello stabilire che la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”, deve essere interpretata caso per caso, nel senso che il legislatore non ha indicato un termine fisso vincolante per l’amministrazione, con essa è stato comunque individuato un principio di ordine generale, per cui deve essere osservata una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da considerare caso per caso, in relazione alla gravità ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale (cfr. T.A.R. Veneto, I, n. 6427/2002).

Orbene, nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione risalgono alla data del 4 dicembre 2002 e pur non presentando particolari difficoltà di accertamento istruttorio (è stato, infatti, contestato al ricorrente di essersi allontanato dal posto di servizio senza avviso) la contestazione di addebito, pur essendo stata redatta in data 24.2.2003, è stata notificata al ricorrente soltanto il successivo 18 aprile 2003, quindi a distanza di ben quattro mesi e mezzo dall’epoca dei fatti.

Sotto tale unico profilo quindi è possibile rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato, il quale, in accoglimento del gravame proposto, dovrà essere annullato.

In conclusione, attesa l’infondatezza delle censure svolte, vanno respinti i primi due ricorsi, n. 328/03 e n. 895/03, mentre va accolto, per le considerazioni sopra espresse, il terzo ricorso, rubricato con il n. 2164/03, con conseguente annullamento del provvedimento con il medesimo impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite con riguardo a tutti i ricorsi proposti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe riuniti, respinge i ricorsi n. 328/2003 e n. 895/2003; accoglie il ricorso n. 2164/03 e per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Compensa le spese e competenze dei giudizi tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 5 giugno 2008.

    Il Presidente                    L’Estensore


Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione


 
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