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MODIFICA DEI CRITERI DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PDF Stampa E-mail
martedì 19 maggio 2009
T.A.R. Veneto, Sez. I, 11 maggio 2009, n. 1369.

 

Concorso -  Bando -  Prove di esame - Prova scritta a quiz – Criteri –Indicazione delle materie che costituiscono oggetto d’esame - Sufficienza.

Il bando di un concorso pubblico può limitarsi ad indicare l’oggetto e le materie che costituiscono prova d’esame.

 

Concorso - Prove di esame - Prova scritta a quiz - Predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione -  Previsione di punteggi assegnabili per ciascuna prova, scritta o orale, nonchè per ogni risposta esatta, omessa ed errata- Sufficienza

In sede di predisposizione dei criteri di valutazione dei partecipanti ad un pubblico concorso, la Commissione può limitarsi ad indicare i punteggi massimi che attribuirà per ciascuna prova, nonché, in caso di prova scritta mediante quiz a risposta multipla, i punteggi attribuibili per ogni risposta esatta, omessa o errata.

 

Concorso - Prove di esame - Prova scritta a quiz - Materie dei quiz – Numero di quiz per ciascuna materia – Scelta discrezionale della Commissione – Insindacabilità

E’ insindacabile la scelta della Commissione di assegnare in una prova scritta a quiz un certo numero di quesiti ad ogni materia: rientra, invero, nella discrezionalità dell’Amministrazione privilegiare una determinata materia con un maggior numero di quesiti, in quanto particolarmente correlata con le specifiche esigenze per le quali è stato indetto il concorso (nella specie, 37 quesiti su 60 complessivi vertevano su una sola materia tra quelle costituenti oggetto di esame).

 

Concorso- Prove d’esame - Prova scritta a quiz - Punteggio necessario per il superamento della prova scritta e per il conseguente accesso alla prova orale – Possibilità per la Commissione di prevedere una soglia di punteggio minimo superiore a quella prevista dal bando – Non sussiste.

Nel caso in cui il bando stabilisca un punteggio minimo (nella specie 7/10 o “equivalente”) per il superamento di una prova di concorso, non spetta alla Commissione giudicatrice la facoltà di individuare una soglia di sufficienza diversa (in concreto la Commissione, dopo aveva precisato in sede di predisposizione dei criteri di valutazione che le prove di esame sarebbero state superate con una votazione di almeno 10,50/15, corrispondenti, in effetti, all’ “equivalente” di 7/10 previsto dal bando e di 21/30 di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, ha di fatto elevato tale punteggio minimo una volta che la prova stessa era terminata stabilendo che la votazione di sufficienza pari a 10,5/15 per conseguire l’ammissione al colloquio, prevista dall’art. 10 dell’avviso di selezione, corrispondesse a 46 punti su 60, anziché 42).

****

Con la pronuncia in rassegna  il T.A.R. Veneto ribadisce il principio secondo il quale nelle procedure concorsuali non residua alcun margine alla Commissione giudicatrice di modificare criteri precedentemente fissati dal bando o dagli stessi Commissari.

Nel caso di specie il bando aveva previsto che, in sede di valutazione della prova scritta a quiz, sarebbero stati ammessi alla successiva prova orale i candidati che avessero ottenuto il punteggio di 7/10 o “equivalente” (punteggio peraltro corrispondente a quello di 21/30 richiesto in via generale dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 per il superamento di ogni prova di concorso) e la stessa Commissione aveva precisato, in sede di predisposizione dei criteri di valutazione, che le prove di esame sarebbero state superate con una votazione di almeno 10,50/15 (ancora corrispondente all’ “equivalente” di 7/10 previsto dal bando e di 21/30 di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994).

Sennonché, in sede di valutazione della stessa prova, la Commissione ha concretamente alterato tale punteggio stabilendo che “la votazione di sufficienza pari a 10,5/15, per conseguire l’ammissione al colloquio, prevista dall’art. 10 dell’avviso di selezione, corrisponda a 46 punti”.

Di qui il ricorso di una candidata, la quale, pur avendo conseguito il punteggio di 43,50/60, corrispondente a 7,25/10 e 10,87/15, sicuramente sufficiente a termini di legge e bando per il superamento della prova scritta, non è stata tuttavia ammessa al successivo colloquio orale a causa di tale illegittima elevazione del punteggio minimo per il superamento della prova.

L’occasione offre al T.A.R. la possibilità di ribadire il costante principio secondo il quale la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (giurisprudenza consolidata: Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 6991; Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5894; Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 1989, n. 431; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 marzo 1999 n. 111; T.A.R. Toscana, sez. III, 27 dicembre 1994, n. 434).

 

N. 01369/2009 REG.SEN.

N. 00525/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 525 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
………………, rappresentata e difesa dall'avv………………….., domicilio presso la Segreteria T.A.R. ai sensi del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

Universita' degli Studi di Padova - (Pd), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

………………………………….;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di concorso per selezione pubblica n. 2008N66, con prova di preselezione per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, presso il Centro Ateneo per le biblioteche;

del decreto del Direttore D.D.A. 3707 del 5.12.2008 di approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché di tutti i verbali delle sedute della commissione di concorso..

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Padova - (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

CONSIDERATO

1.- che sono infondati il primo motivo e la prima parte del secondo motivo – che, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente - con cui si asserisce che il bando sarebbe illegittimo perché non avrebbe fissato i criteri di valutazione della prova scritta e, rispettivamente, che la commissione non avrebbe informato i partecipanti sulle modalità della prova stessa, non consentendo ad essi adeguata preparazione: a confutazione di tale affermazione è sufficiente osservare come il bando di concorso avesse individuato con estrema precisione l’oggetto e le modalità di espletamento della prova scritta, consistente in “quesiti a risposta multipla tendenti ad accertare le conoscenze di: biblioteconomia, bibliografia, funzione dei principali moduli operativi della piattaforma gestionale adottata dal sistema Bibliotecario di Ateneo, catalogazione descrittiva; erogazione servizi bibliotecari e strumenti in uso in Ateneo, Office automation, metadati e ambienti distintivi di Internet Web 2.0; Lingua inglese, Statuto e principali regolamenti dell’Università degli Studi di Padova”.

Nella prima riunione del 13.11.2008 la commissione, dal canto suo, ha determinato - in conformità con le disposizioni di cui all’art. 12 del DPR n. 487/94 - i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali stabilendo i punteggi massimi da assegnare alle prove d’esame (punti 30) ed ai titoli (punti 15), suddivendo poi i punti d’esame tra la prova scritta (15 punti) e quella orale (15 punti) e precisando che “le prove d’esame s’intendono superate con una votazione di almeno 10,50/15”. Con particolare riguardo alla prova scritta, si prevedeva che la stessa consisteva in n. “60 domande, a risposte multiple, di cui una corretta” vertenti sulle materie indicate dall’art. 10 del bando, da risolvere nel tempo massimo di 40 minuti: per ogni risposta esatta sarebbero stati attribuiti punti 1, per ogni risposta omessa punti 0, e per ogni risposta errata punti -0,25.

Orbene, è evidente che, in tale contesto, non poteva definirsi alcun altro diverso od ultroneo criterio, atteso che la correzione delle prove – che non potevano che essere giuste, errate o omesse – e la loro successiva valutazione sarebbero state il risultato di un’operazione meramente materiale (lettura ottica e conseguente attribuzione di punteggio): poi, i candidati che avessero riportato un punteggio pari o superiore a 10,5/15 sarebbero stati ammessi alla prova orale;

2.- che è analogamente infondata anche la seconda parte della seconda censura con cui si evidenzia che i quesiti non hanno riguardato equamente tutte le materie, ma vi è stata sproporzione, nel senso che alcune materie sono state preferite ad altre (nella specie, 37 quesiti su 60 vertevano su “biblioteconomia”): rientra, invero, nella discrezionalità dell’Amministrazione privilegiare una determinata materia con un maggior numero di quesiti, in quanto particolarmente correlata con le specifiche esigenze per le quali è stato indetto il concorso (nel caso in esame, la selezione pubblica era preordinata all’assunzione di personale da inquadrare nella posizione “C”, area “biblioteche”: ovvia, dunque, la particolare attenzione riservata alla materia “biblioteconomia”);

3.- che è fondato, invece, l’ultimo motivo con cui la ricorrente evidenzia l’illegittimità della modifica, effettuata dalla commissione, del punteggio minimo previsto dal bando per l’ammissione alla prova orale: in effetti, il bando (art. 10) stabiliva che “saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica il punteggio minimo di 7/10 o equivalente”: tale punteggio, poi, è stato ripreso dalla commissione la quale, nella prima riunione del 13.11.2008, ha precisato che “le prove d’esame si intendono superate con una votazione di almeno 10,50/15” (effettivamente “equivalente” ai 7/10 previsti dal bando). Nella seduta del 28.11.2008 la commissione, invece, ha stabilito che “la votazione di sufficienza pari a 10,5/15, per conseguire l’ammissione al colloquio, prevista dall’art. 10 dell’avviso di selezione, corrisponda a 46 punti”.

Nulla di più errato: non esisteva alcuna discrezionalità, da parte della commissione, nell’individuare la corrispondenza tra il voto di sufficienza fissato dal bando (7/10) e ripreso dalla commissione stessa nella prima seduta (10,5/15) e quello in sessantesimi relativo alla prova pratica (1 punto per ogni risposta esatta ai sessanta quesiti, detratto 0,25 per ogni risposta errata), tale corrispondenza essendo la risultante di una proporzione aritmetica: 10,5:15 = x:60, dove x = 42.

Orbene, avendo la ricorrente conseguito la votazione di 43,50/60, la stessa doveva essere ammessa alla prova orale.

4.- che in tali termini il ricorso è fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento 5.12.2008 n. 3707, nonché i verbali 28.11.2008 n. 7 e 13.11.2008 (relazione conclusiva) della commissione giudicatrice;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Ultimo aggiornamento ( martedì 19 maggio 2009 )
 
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