Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Giustizia Amministrativa arrow Contributi arrow Sulla notificazione "in proprio" degli avvocati abilitati
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
Sulla notificazione "in proprio" degli avvocati abilitati PDF Stampa E-mail
martedì 13 ottobre 2009

 di Michele Dell'Agnese

TAR Veneto, sez. II , sentenza 10 settembre 2009, n. 2393

(notificazione degli atti processuali ai sensi della legge n. 53/1994; decadenza).

Il TAR Veneto ha chiarito che la notificazione del ricorso effettuata “in proprio” dall’avvocato, ai sensi della legge n. 53/94, si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficio postale e, di conseguenza, è tempestiva anche se effettuata il sessantesimo ed ultimo giorno dalla decorrenza del termine decadenziale.

Questa decisione è molto importante perché conferma l’equiparazione delle notifiche effettuate “in proprio” dagli avvocati a quelle effettuate mediante consegna all’ufficiale giudiziario, come affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 69/94, 477/02 e 28/04 (e poi dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato), ma recentemente messo in dubbio da una sentenza del TAR Piemonte (n. 1018 del 19/04/09) che ha avuto larga eco sulle riviste specializzate (con relativa grande inquietudine per i legali che notificano “in proprio”), la quale aveva affermato il principio opposto, vale a dire che per le notifiche ex lege n. 53/94, diversamente da quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario, la notificazione si perfezionerebbe, anche per il notificante, soltanto con la consegna al destinatario (come accadeva di regola prima dell’intervento della Corte Costituzionale e della conseguente riforma dell’art. 149 c.p.c.).

***

“...omissis

La resistente eccepisce la tardività della notifica effettuata per posta dal procuratore della ricorrente, essendo applicabile solo all’ufficiale giudiziario, e non anche al difensore che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale.

L’eccezione non è meritevole di adesione.

Osserva il Collegio che l’art. 3, comma 3, della citata legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all’art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta.

Ne consegue che, la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario.

Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l’ufficiale giudiziario, valga anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994.

A tal proposito, occorre tener presente che la Corte Costituzionale, con decisione n. 477 del 20.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982, laddove si prevedeva che la notifica si perfezionasse per il soggetto notificante con la ricezione da parte del destinatario anziché con la consegna all’ufficiale giudiziario.

E in seguito a tale pronuncia del giudice delle leggi, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081).

Di conseguenza, il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie la notificazione del ricorso possa ritenersi perfezionata con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel 60° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato e pertanto il ricorso in epigrafe non è tardivo e la relativa eccezione deve essere respinta (così TAR Lazio III Ter n° 7006 del 2009)...

...omissis

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente, per l’effetto, annulla....omissis”.

 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati