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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ACCERTAMENTI FONOMETRICI PDF Stampa E-mail
venerdì 04 dicembre 2009

 di Giovanni Maturi

 

Con sentenza n. 1530 del 17 settembre 2009 (clicca qui) il T.A.R. Emilia Romagna, Sezione di Bologna, accogliendo l’impugnativa promossa dai titolari di uno studio dentistico avverso un’ordinanza comunale che ingiungeva loro di presentare, entro un termine di sessanta giorni, un piano/progetto di bonifica acustica, ha affermato che “l’art. 7 della L. n. 241 del 1990 - pur dovendosi intendere l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riferito al vero e proprio inizio del procedimento – non esclude che l’adempimento dell’obbligo possa, quando le circostanze ciò impongano per garantire la genuinità degli accertamenti della P.A., essere preceduto da controlli, accertamenti, ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato. In tali casi, pertanto, quest’ultimo dovrà essere edotto di queste precedenti attività mediante la suddetta comunicazione, al fine di metterlo in condizione di intervenire nel procedimento ed eventualmente di contestare gli accertamenti compiuti in sua assenza”.

 

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era stato assunto sulla scorta delle risultanze di un accertamento fonometrico, svolto dall’A.R.P.A. di riferimento in assenza di contraddittorio presso l’abitazione del vicino controinteressato, che aveva rilevato il superamento dei parametri di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

 

Il Collegio adito, in particolare, ha ritenuto fondate le doglianze contenute nel primo e secondo motivo d’impugnazione (concernenti la violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990), rilevando che, se da un lato “l’eventuale partecipazione dei titolari dell’attività che si presumeva eccessivamente rumorosa agli accertamenti tecnici svolti “in loco” o, comunque, la preventiva conoscenza della data in cui gli stessi sarebbero stati esperiti, avrebbero potuto costituire elementi oggettivamente idonei a pregiudicare la genuinità e l’attendibilità di tali peculiari tipologie di controlli tecnici”, dall’altro “costituiva preciso obbligo dell’amministrazione comunale l’invio della suddetta comunicazione ai ricorrenti immediatamente dopo la conclusione di detti accertamenti tecnici, allegando ad essa, inoltre, i risultati dei controlli effettuati da A.R.P.A. in loro assenza.      .

Ultimo aggiornamento ( lunedì 04 gennaio 2010 )
 
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