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Ma perchè il Consiglio di Stato decide diversamente sulla presidenza delle Corti d’appello? PDF Stampa E-mail
domenica 21 febbraio 2010

di Antonio Franciosi.

Due sentenze - riportate qui di seguito - sono state recentemente pronunciate dal Consiglio di Stato in tema di presidenza di Corti d’appello: l’una relativa a Venezia (presidente – rectius, ex presidente - Romei Pasetti), l’altra a Brescia (presidente Marra).   

Ma, anche se coeve, le conclusioni paiono opposte.

Quanto alla Corte d’appello di Brescia, il Consiglio di Stato, con la pronuncia della IV Sez. n. 264/2010, depositata il 26/1/2010, ha riformato il TAR Lazio mantenendo in carica il presidente nominato dal CSM.

Il ricorrente in primo grado, candidato non vincitore, aveva infatti impugnato avanti al Giudice amministrativo la scelta del CSM a favore di altro candidato, privo di esperienze direttive ma fornito di esperienze maturate nell’esercizio di funzioni (semidirettive) di giudice d’appello, e considerate prevalenti dal CSM. Ad avviso del ricorrente, il criterio del pregresso esercizio di funzioni d’appello – estraneo a quelli prestabiliti dal CSM – era stato indebitamente considerato prevalente rispetto alla propria carriera, caratterizzata da molteplici funzioni direttive (con la Presidenza di tre Tribunali) ma sguarnita di esperienza in Corte d’appello.

Decidendo dunque la controversia, e riformando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha chiarito che “correttamente il CSM, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali che l’ordinamento riserva a tale organo nella scelta dei magistrati chiamati a svolgere funzioni di estrema delicatezza, ha ritenuto che una specifica esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni di appello dovesse far prevalere” il candidato risultato vincitore, pur privo di esperienze direttive, rispetto agli altri concorrenti, pur forniti di esperienze direttive.

Ma tale ultima affermazione è in netto contrasto sul punto con la coeva decisione del Consiglio di Stato, sempre IV sezione, n. 9306/2009, depositata il 31/12/2009, relativa al conferimento dell’ufficio di Presidente della Corte d’appello di Venezia: pronuncia nella quale il Collegio, nel confermare l’annullamento da parte del TAR Lazio della nomina disposta dal CSM, ha censurato l’operato di quest’ultimo per aver riconosciuto la prevalenza di un candidato “che risultava aver svolto unicamente funzioni semidirettive”, a fronte di altri candidati che invece annoveravano lo svolgimento di funzioni direttive.

Evidentemente, habent sua sidera lites


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3906 del 2009, proposto dal dottor Alfonso Marra, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Avolio, Laura Palasciano e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

contro

il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

dottor Roberto Mazzoncini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Paisiello 55;



Sul ricorso numero di registro generale 3952 del 2009, proposto dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

il dottor Roberto Mazzoncini, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

nei confronti di

dottor Alfonso Marra, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

entrambi per la riforma

della sentenza resa tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione I n. 01362/2009, concernente il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Presidente della Corte d’Appello di Brescia.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere Goffredo Zaccardi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fedeli nonché gli avvocati Sanino e Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Deve essere preliminarmente disposta la riunione degli appelli indicati in epigrafe perché diretti contro la medesima sentenza.

2) La sentenza appellata indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal dr. Roberto Mazzoncini per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (in seguito CSM) del 22 luglio 2008 con cui è stato statuito, a maggioranza, il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di Presidente della Corte di Appello di Brescia al dr. Alfonso Marra.

Il ricorso era altresì diretto contro: a) la deliberazione della Quinta Commissione del CSM, nella parte in cui ha formulato la proposta di minoranza per il conferimento del posto di funzione al dr. Marra; b) il concerto espresso dal Ministro della Giustizia nei confronti della proposta di minoranza; c) tutti gli atti preordinati o connessi con la deliberazione del CSM del 22 luglio 2008 ed, in particolare, la deliberazione dello stesso CSM del 17 luglio 2008, nella parte in cui ha disposto il rinvio della decisione in ordine all’incarico in questione al 22 luglio 2008.

3) L’Assemblea Plenaria del CSM il 22 luglio 2008 ha deliberato a maggioranza (a favore 11 voti, compreso quello del Vicepresidente, contro 11 voti) il conferimento al dr. Marra dell’Ufficio Direttivo Superiore di Presidente della Corte di Appello di Brescia .

E’ stata approvata la proposta B di minoranza della quinta Commissione, formulata con un solo voto a favore, e disattesa la proposta A della stessa Commissione, relativa al dr. Mazzoncini, che aveva riportato, invece, quattro voti a favore.

Per quanto concerne la motivazione della prevalenza del dr. Marra nella comparazione con la posizione del dr. Mazzoncini nella proposta della quinta Commissione, poi approvata dal CSM in seduta plenaria, si precisa: “per quanto riguarda il dr. Mazzoncini , candidato destinatario di altra proposta della Commissione , occorre osservare che benché abbia maturato oltre ad esperienze semidirettive in uffici di merito e ben tre esperienze direttive , quale Presidente dei Tribunali di Cremona , Trieste e , da ultimo, Brescia , il suo curriculum appare sguarnito di ogni esperienza in Corte di Appello. Infatti la sua carriera si è svolta tutta negli uffici di primo grado ed è carente di una benché minima specificità delle funzioni di secondo grado , che non ha esercitato né come consigliere e, a maggior ragione nel ruolo semidirettivo invece lungamente praticato dal dott. Marra. Detta circostanza appare di assoluta rilevanza ove si tenga conto della specificità dell’ufficio direttivo attribuendo che è per l’appunto di secondo grado”.

3-1) Appare necessario, altresì, ricordare, quanto ai precedenti di carriera dei due magistrati, rinviando per il resto alle relazioni predisposte dalla quinta Commissione ed alla autorelazione presentata dai due candidati , che il dr. Mazzoncini è stato giudice a Brescia dal 4 febbraio 1966, pretore a Gardone dal 25 ottobre 1966, giudice del Tribunale di Brescia dal 27 giungo 1969 , Presidente di sezione del Tribunale di Brescia dal 23 settembre 1982, Presidente del Tribunale di Cremona dal 16 settembre 1992 , Presidente del Tribunale di Trieste dal 20 ottobre 1997 e Presidente del Tribunale di Brescia dal 16 giugno 2003.

Il dr. Marra è stato pretore a Monza dal 10 marzo 1966, Pubblico Ministero a Milano dal 24 febbraio 1975, Presidente di sezione del Tribunale di Milano dal 9 ottobre 1987, Presidente di sezione della Corte di Appello di Milano dal 18 giugno 1998.

Nei confronti di entrambi i magistrati sono stati espressi giudizi molto positivi in più occasioni sia dai Consigli Giudiziari competenti che dai Presidenti degli uffici presso i quali erano addetti:, non è , quindi , in discussione il profilo professionale di entrambi che risulta , oggettivamente sulla base degli elementi istruttori acquisiti e presi in considerazione dal CSM, eccellente.

4) Il giudice di primo grado, dopo aver ricordato il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle delibere del CSM di conferimento ai magistrati di uffici direttivi superiori può estendersi all’esame dei presupposti di fatto ed alla congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni , ha ritenuto che nel caso di specie la motivazione che si è qui sopra riportata ( punto 3) nella parte essenziale non fosse sufficiente e congrua e, da altra angolazione, che fosse manifestamente illogica, ed ha annullato, in conseguenza, gli atti impugnati.

Il percorso argomentativo della sentenza appellata si svolge nei seguenti passaggi : a) non è chiarito negli atti del procedimento quali fossero le eccezionali capacità organizzative del dr. Marra segnalate nel parere specifico del 6 dicembre 2007 espresso nei suoi confronti; mentre, quanto al dr. Mazzoncini, a sostegno delle sue doti organizzative, sono stati evidenziati i risultati ottenuti in tre importanti uffici giudiziari ed, in particolare, presso il Tribunale di Brescia, sia con riguardo alla riduzione degli arretrati che alla predisposizione delle tabelle interamente approvate in più anni , non si spiega su tali presupposti l’affermazione secondo cui nessuno degli altri candidati sarebbe in possesso delle doti organizzative del dr. Marra; b) non è presente , nei criteri dettati dal CSM per la valutazione dei magistrati al fine del conferimento degli uffici direttivi superiori segnatamente presso una Corte di Appello, la considerazione prevalente di esperienze maturate nell’esercizio di funzioni di appello , pertanto questo elemento non avrebbe dovuto essere decisivo nella comparazione dei due magistrati per determinare la prevalenza del dr. Marra. In definitiva sono stati valutati elementi non pertinenti e trascurati aspetti decisivi della comparazione tra i due magistrati; c) nessun rilievo può avere un procedimento per incompatibilità instaurato nei confronti del dr. Mazzoncini , posto che con deliberazione del 17 luglio 2008 ( sostanzialmente coeva con gli atti impugnati) detto procedimento è stato archiviato.

La sentenza ha , inoltre, affermato che l’annullamento degli atti impugnati avrebbe comportato la rinnovazione solo della fase di comparazione tra i due magistrati e non di tutto il procedimento concluso con la deliberazione del CSM del 22 luglio 2008 .

5) La decisione qui in esame non resiste, a giudizio del Collegio , alla censura di fondo svolta in entrambi gli appelli, secondo cui la circolare n. 13000/99 dell’otto luglio 1999 (nel testo risultante dalle successive modifiche) prevede esplicitamente la considerazione delle attitudini dei candidati in relazione alle funzioni proprie del posto da conferire.

Ed invero la circolare in parola testualmente recita:” la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini , merito ed anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed , eventualmente , a particolari profili ambientali”.

Da ciò discende che correttamente il CSM , nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali che l’ordinamento riserva a tale organo nella scelta dei magistrati chiamati a svolgere funzioni di estrema delicatezza , ha ritenuto che una specifica esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni di appello dovesse far prevalere il dr. Marra sull’attuale appellato che , pur vantando precedenti di carriera di grande valore ed una più che significativa esperienza nella conduzione di tre Tribunali , non aveva maturato alcuna specifica esperienza nelle funzioni di appello riferite al posto da conferire ( vedi, con riguardo alla natura dei poteri del CSM ed al conseguente limite del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, la decisione del 14 luglio 2008 n. 3513 di questa sezione).

5-1) In questo contesto deve essere valutata la specifica esperienza maturata dal dr. Marra presso la Corte di Appello di Milano , in un ufficio di secondo grado analogo a quello da attribuire ma di dimensioni più significative , presso il quale aveva dimostrato “evidenti capacità organizzative “ sia nello svolgimento delle funzioni di dirigente dell’Ufficio progetti finalizzati che di coordinatore delle sezioni penali della Corte stessa.

D’altro canto, la formulazione della circolare richiamata, nella parte in cui si definisce la capacità organizzativa dei magistrat,i nel far riferimento alle “ esperienze di direzione ed organizzazione “ utilizza una espressione ampia e comprensiva che non impone di valutare esclusivamente, o in via prioritaria, lo svolgimento di funzioni direttive ma tutte le esperienze ( anche quelle acquisite in funzioni non dirigenziali , vedi il punto A-3) relativo alla capacità professionale, elemento di valutazione da considerare per il profilo attitudinale , lettera b)), in ipotesi anche non direttamente riferibili all’attività giurisdizionale , dalle quali sia possibile dedurre il possesso di capacità organizzative del magistrato e, quindi, il CSM ben può trarre elementi di giudizio dallo svolgimento complessivo della carriera del candidato a maggior ragione se le capacità in questione sono state espresse in uffici corrispondenti, per natura e funzioni, a quello da conferire.

5-2) In tale contesto, a ben vedere , perdono interesse le argomentazioni svolte dalle difese di entrambe le parti con cui si pongono in evidenza , con posizioni ovviamente contrapposte , la scarsa considerazione riservata ai precedenti di carriera di un candidato ovvero la eccessiva valutazione degli elementi risultanti a favore dell’altro candidato , nel corso dell’istruttoria condotta dal CSM.

Si tratta , infatti, lo si ribadisce (e la lettura degli atti processuali conferma ineludibilmente questa circostanza di fatto), di due magistrati di altissimo livello i cui profili professionali , eccellenti per entrambi (con una accentuazione per il dr. Mazzoncini con riguardo ai risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni direttive e per il dr. Marra per l’attività svolta come relatore sia per qualità che per quantità anche nel periodo di svolgimento delle funzioni semidirettive e con incarichi di coordinamento delle sezioni penali) , avrebbero giustificato la nomina al posto da conferire.

Nel caso di specie il CSM ha ritenuto di privilegiare , dopo aver preso atto, all’esito di una istruttoria molto approfondita, di in una posizione sostanzialmente paritaria dei due candidati entrambi con un profilo professionale di eccellenza , la specifica funzione svolta da uno dei due concorrenti presso una Corte di Appello nell’esercizio di funzioni di secondo grado corrispondenti a quelle dell’ufficio direttivo da attribuire.

Tale scelta è , come si è visto, legittima e conforme ai criteri che lo stesso CSM si è dato in via di autoregolamentazione , né il Collegio intende sovrapporre una diversa valutazione (come può apparire che abbia in definitiva fatto il giudice di primo grado), nel rispetto dei limiti sul sindacato di legittimità nei confronti degli atti del CSM di cui si è detto in precedenza.

La sentenza è, quindi, meritevole di riforma.

6) E’ ora necessario esaminare i motivi assorbiti in primo grado e riproposti nelle memoria difensive da parte della difesa del dr. Mazzoncini.

6-1) Non ha pregio la censura con cui si deduce l’eccesso di potere per sviamento in quanto il CSM, nell’intento di pervenire alla nomina del dr. Marra, avrebbe omesso di esaminare nella comparazione la conoscenza da parte dei candidati della materia ordinamentale, materia in cui il dr. Mazzoncini prevarrebbe nettamente a giudizio della stessa difesa.

Il giudizio sulla nomina dei magistrati ad incarichi comportanti l’espletamento di funzioni direttive superiori è, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti , qui condivisi , un giudizio complessivo che non richiede una comparazione specifica su ciascuna voce attitudinale: con il che è escluso che gli atti impugnati siano illegittimi per tale ragione ( vedi sul punto tra le altre la decisione 2 marzo 2007 n. 1003 di questa sezione).

6-2) Parimenti infondate sono le censure con cui si lamenta la violazione delle norme regolamentari interne del CSM ( articoli 47 e 49) che prevedono le modalità della votazione, prescrivendo che non si possa passare ad altro punto dell’ordine del giorno se non si è deliberato sul precedente, e che dopo la discussione sui singoli punti all’esame del CSM la questione sia immediatamente decisa.

Si tratta ad, avviso del Collegio, di norme interne che garantiscono l’ordinato svolgimento dei lavori del CSM, ma nulla autorizza a ritenere che il rinvio della decisione ad altra seduta ovvero la decisione su un punto dopo la discussione di altro argomento determinino conseguenze sulla legittimità delle deliberazioni prese.

Il CSM, come ogni organo collegiale non perfetto, delibera legittimamente con la maggioranza richiesta nell’ordinamento di settore, né ha alcun rilievo la presenza di uno anziché di un altro componente.

Né si può ritenere che la mancata presenza allo svolgimento della relazione su una questione all’ordine del giorno privi il componente del CSM dei necessari elementi di valutazione ai fini della espressione del suo voto in modo pienamente consapevole .

Non mancano , infatti, ai membri del CSM gli strumenti per chiedere ed ottenere gli approfondimenti istruttori eventualmente ritenuti necessari, ovvero per accedere a tutti gli atti istruttori preliminari ad ogni deliberazione .

7) Alla stregua delle considerazioni che precedono i due appelli riuniti di cui in epigrafe devono essere accolti, con riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso proposto in quella sede.

Ritiene il Collegio che , in ragione della peculiarità della fattispecie, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Luigi Cossu, Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore

Armando Pozzi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso in appello nr. 3951 del 2009, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

- dottor Nicola Cataldo GRECO, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Marcello M. Fracanzani e prof. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale G. Mazzini , 11;
- dottor Attilio PASSANNANTE, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via F. Confalonieri, 5;

nei confronti di

Dottoressa Manuela ROMEI PASETTI, non costituita,



Sul ricorso in appello nr. 4043 del 2009, proposto dalla dottoressa Manuela ROMEI PASETTI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi ed Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare, 14,

contro

-dottor Attilio PASSANNANTE, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via F. Confalonieri, 5;
- dottor Nicola Cataldo GRECO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello M. Fracanzani e prof. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale G. Mazzini, 11;

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, e PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA pro tempore, non costituiti,

per l’annullamento, previa sospensione,

quanto al ricorso n. 3951 del 2009:

della sentenza del T.A.R. del Lazio, sezione Prima, nr. 911/09, depositata in data 31 gennaio 2009, notificata il giorno 25 febbraio 2009 al dottor Greco;

quanto al ricorso n. 4043 del 2009:

della sentenza del T.A.R. del Lazio sezione Prima nr. 911/2009, depositata in data 31 gennaio 2009 e notificata il giorno 3 marzo 2009.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del dott. Attilio Passannante e del dott. Nicola Cataldo Greco;

Viste le memorie prodotte dal dott. Attilio Passannante (in data 13 novembre 2009) e dal dott. Nicola Cataldo Greco (in data 10 novembre 2009 limitatamente al giudizio nr. 3951 del 2009) a sostegno delle rispettive difese;

Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 2614 e 2616 del 26 maggio 2009, con le quali sono state accolte le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate;

Visti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Fracanzani e Stella Richter per l’appellato dott. Greco, gli Avvocati dello Stato Fedeli e Albenzio per le Amministrazioni appellanti, l’avv. Bianchini per l’appellante dott.ssa Romei Pasetti e l’avv. Luigi Manzi per l’appellato dott. Passannante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo i ricorsi proposti dai dott.ri Nicola Cataldo Greco e Attilio Passannante, ha annullato gli atti relativi al conferimento alla dott.ssa Manuela Romei Pasetti dell’Ufficio direttivo superiore di Presidente della Corte d’Appello di Venezia.

A sostegno dell’impugnazione, le predette Amministrazioni hanno dedotto lo sconfinamento del giudice di primo grado nel merito delle scelte compiute dall’organo di autogoverno, la cui motivazione appariva tuttavia congrua e logica, sia quanto alla valutazione comparativa tra la dott.ssa Romei Pasetti e i due ricorrenti, sia con riguardo al giudizio formulato sul pregresso percorso professionale della stessa dott.ssa Romei Pasetti.

Si sono costituiti gli appellati dott.ri Greco e Passannante, i quali si sono entrambi opposti, con diffuse argomentazioni, all’accoglimento dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2009, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 24 novembre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’epigrafata sentenza del T.A.R. del Lazio è stata impugnata, con separato appello, anche dalla dott.ssa Manuela Romei Pasetti, sulla base dei seguenti motivi di gravame:

I) violazione di legge: violazione dell’art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, nr. 642 (regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), con riguardo alla riunione erroneamente disposta dei due ricorsi;

II) violazione di legge; eccesso di potere, avendo il primo giudice indebitamente sindacato il merito delle scelte dell’organo di autogoverno della magistratura, di per sé congrue, logiche ed esaurientemente motivate.

Nel giudizio instaurato a seguito dell’appello della dott.ssa Romei Pasetti, si sono costituiti gli appellati dott.ri Attilio Passannante e Nicola Cataldo Greco, opponendosi anche all’accoglimento di tale gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Anche in questo giudizio, alla camera di consiglio del 26 maggio 2009, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 24 novembre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei due appelli in epigrafe per evidente connessione, atteso che entrambi hanno a oggetto la medesima sentenza.

In quest’ultima, peraltro, risultavano a loro volta riuniti per connessione due distinti ricorsi proposti avverso la medesima nomina della dott.ssa Manuela Romei Pasetti all’incarico direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Venezia (riunione che appare immune da censure, come meglio appresso si dirà).

2. Gli appelli sono infondati e vanno conseguentemente respinti.

3. Conviene principiare dal primo motivo dell’appello della dott.ssa Romei Pasetti, con il quale si lamenta l’erroneità della decisione del primo giudice di riunire i due giudizi scaturenti dai ricorsi dei dott.ri Greco e Passannante, essendo gli stessi fondati su motivazioni diverse e ponendo diverse questioni.

Tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo principio pacifico che il potere di riunire e separare le cause, strumentale all’economia dei giudizi, rientra fra i poteri discrezionali ordinatori del giudice, e pertanto il suo esercizio non può essere ex se censurato come vizio della sentenza (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, nr. 19693; id., 15 maggio 2007, nr. 11187).

Inoltre, nella specie la riunione appariva in ogni caso ragionevole, tenuto conto che i due ricorsi in questione si dirigevano avverso le medesime determinazioni del C.S.M.

4. Infondati sono anche il secondo motivo dell’appello della dott.ssa Romei Pasetti e l’appello del Ministero della Giustizia e del C.S.M., che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono identiche questioni.

5. Per meglio comprendere i rilievi che verranno di seguito svolti, giova richiamare in via preliminare i consolidati principi giurisprudenziali in tema di sindacato giurisdizionale sugli atti di conferimento degli Uffici direttivi posti in essere dal C.S.M.

Al riguardo, secondo il pacifico orientamento della Sezione, la valutazione delle attitudini e dell’idoneità dei magistrati a ricoprire un posto direttivo o semidirettivo messo a concorso è espressione di un’ampia valutazione discrezionale che, come tale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e conseguentemente è sottratta al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti ovvero arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2007, nr. 524; id., 12 settembre 2006, nr. 5299; id., 5 dicembre 2005, nr. 6912); ne discende che le predette valutazioni, seppur non sottratte al sindacato giurisdizionale, possono essere censurate unicamente per gravi vizi (travisamento, incoerenza tra presupposti e conseguenze, illogicità manifesta etc.) che le connotino in termini di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3369; id., 5 dicembre 2006; nr. 7112; id., 20 dicembre 2005, nr. 7216; id., 26 settembre 2005, nr. 5047).

Nel caso che occupa, è appunto il travalicamento di tali limiti che le parti appellanti lamentano, assumendo che il T.A.R. del Lazio avrebbe esteso il proprio sindacato al merito della scelta compiuta, a fronte di una motivazione che si presentava completa e immune dai vizi logici sopra indicati.

6. Sempre ai fini di una migliore comprensione delle ragioni che inducono la Sezione, invece, a condividere le conclusioni del giudice di primo grado, giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda relativa al conferimento dell’ufficio direttivo per cui è causa.

Al riguardo, va precisato innanzi tutto che la procedura in questione si è svolta sotto il vigore della disciplina anteriore alle più recenti modifiche normative in materia di ordinamento giudiziario, e quindi sulla base della circolare del C,S,M. P 13000 dell’8 luglio 1999, nella versione anteriore alle modifiche alla stessa apportate per adeguarla alle suddette riforme: pertanto, in essa risultava ancora rilevante il requisito dell’anzianità degli aspiranti, dovendo essere gli stessi inseriti in una “fascia” di tre anni computati con riferimento al pù anziano tra di essi.

In tale “fascia” non rientrava la dott.ssa Manuela Romei Pasetti, odiena appellante, la quale tuttavia formulava domanda di partecipazione alla procedura comparativa e veniva scelta per concorrere assieme agli altri aspiranti, ciò che la circolare suindicata consentiva nell’ipotesi di inadeguatezza dei candidati più anziani, ovvero di sussistenza di elementi negativi a loro carico, o ancora di possesso di dati attitudinali e di merito di spiccato rilievo in capo al candidato meno anziano.

Successivamente, nel giudizio comparativo, la dott.ssa Romei Pasetti è stata giudicata prevalente su tutti gli altri aspiranti (ivi compresi gli odierni appellati, dott.ri Greco e Passannante).

Il giudice di primo grado ha ritenuto le anzi dette scelte del C.S.M. carenti di adeguata motivazione, avuto riguardo anche alle risultanze documentali relative ai precedenti in carriera degli aspiranti, sotto un duplice profilo:

a) con riguardo all’estensione della valutazione comparativa alla dott.ssa Romei Pasetti, la cui anzianità era di oltre sei anni inferiore a quella del più anziano tra gli aspiranti;

b) con riguardo alla ritenuta prevalenza della stessa dott.ssa Romei Pasetti, nella successiva comparazione con i dott.ri Greco e Passannante.

7. La Sezione ritiene condivisibile e immune da censure il giudizio del primo giudice sotto entrambi i profili indicati.

8. Ed invero, con riguardo alla c.d. “apertura della fascia” a candidati meno anziani, questa Sezione ha più volte avuto modo di evidenziare come – fermo restando quanto già sottolineato circa l’ampia discrezionalità che connota le scelte del C.S.M. in subiecta materia – essa vada adeguatamente motivata con riferimento ai presupposti cui la stessa normativa subprimaria la subordina, che possono consistere, in alternativa, o nell’inadeguatezza dei candidati in fascia o nell’esistenza di doti attitudinali e di merito di spiccato rilievo in capo al candidato meno anziano; si è anche precisato che tali doti devono essere tali da imporsi pressoché ictu oculi, indipendentemente da una comparazione con gli eventuali altri candidati “fuori fascia” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2006, nr. 931; id., 14 ottobre 2005, nr. 5681; id., 25 luglio 2005, n. 3954).

A ciò può aggiungersi che, poiché è la stessa circolare consiliare sopra richiamata (par. I, lett. c), comma 2), nel prevedere l’eccezionale ipotesi di “apertura della fascia”, a stabilire che lo “spiccato rilievo” che connota il candidato meno anziano deve riguardare specificamente le doti attitudinali e i meriti dello stesso, tali doti vanno valutate non in astratto, ma con specifico riferimento all’Ufficio direttivo da conferire in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2002, n. 5366).

Se tali sono i principi che devono governare la valutazione degli elementi che consentono l’estensione della comparazione a un candidato “fuori fascia”, allora appare esente da vizi logici il giudizio espresso dal primo giudice, il quale ha ritenuto non congruamente motivate le determinazioni del C.S.M., avuto riguardo alle risultanze documentali relative ai precedenti in carriera della dott.ssa Romei Pasetti: queste ultime, pur delineando un profilo professionale di assoluta eccellenza, si caratterizzavano per l’assenza di pregresso esercizio di funzioni direttive e soprattutto per il mancato esercizio di funzioni giudicanti, affini a quelle oggetto della procedura comparativa, almeno fin dal 1990 (anno in cui la dott.ssa Romei Pasetti aveva assunto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia).

Né tali apparenti incongruenze potevano essere compensate dalla pur meritoria attività svolta dall’interessata quale componente del C.S.M., durante la consiliatura 2002-2006.

9. I rilievi sopra svolti hanno riverberato i propri effetti – ed è qui che, ad avviso della Sezione, la motivazione del giudice di primo grado risulta maggiormente condivisibile – nella successiva fase della valutazione comparativa tra la dott.ssa Romei Pasetti e i candidati “in fascia”, dott.ri Greco e Passannante.

Al riguardo, va ancora una volta richiamato il pregresso indirizzo della Sezione, secondo cui l’eventuale legittimità della “apertura della fascia”, e quindi dell’estensione della procedura anche a un candidato meno anziano per le sue doti di spiccato rilievo, non esclude la necessità di procedere a comparazione tra questo e i candidati “in fascia” e di motivare specificamente l’eventuale prevalenza del primo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, nr. 6065).

In altri termini, non è detto che le più volte indicate doti di “spiccato rilievo”, che autorizzano l’estensione della procedura al candidato meno anziano, debbano anche determinarne la prevalenza sic et simpliciter sui candidati più anziani.

Pertanto, anche a voler obliterare gli elementi di illogicità che connotano il giudizio di “apertura della fascia” alla dott.ssa Romei Pasetti, resterebbero comunque gli ulteriori elementi di incongruenza motivazionale che hanno indotto il primo giudice a ritenere illegittimo per eccesso di potere il giudizio di subvalenza formulato nei confronti dei dott.ri Greco e Passannante.

In particolare, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata:

- la pregressa lunga esperienza vantata dal dott. Greco presso l’Ufficio oggetto di conferimento (ove egli aveva operato fin dal 1982 dapprima come Consigliere e quindi come Presidente di Sezione, svolgendo anche funzioni vicarie e di reggente) è stata ritenuta recessiva rispetto alla “pluralità di esperienze” della dott.ssa Romei Pasetti (avendo quest’ultima svolto, come già segnalato, anche funzioni requirenti) ed alla sua maggiore “esperienza ordinamentale” maturata quale componente del C.S.M.;

- quanto al dott. Passannante, la sua esperienza, che pur annoverava lo svolgimento di funzioni sia semidirettive che (dal 2001) direttive, è stata ritenuta recessiva rispetto a quella della dott.ssa Romei Pasetti, la quale tuttavia risultava aver svolto unicamente funzioni semidirettive, sul rilievo che queste ultime sarebbero state svolte presso il medesimo Ufficio oggetto di conferimento.

Ai rilievi svolti da primo giudice circa tali valutazioni, può aggiungersi anche l’evidente contraddittorietà e irragionevolezza del considerare un medesimo elemento – la pregressa conoscenza dell’Ufficio da conferire – in un caso subvalente a fronte di altre esperienze e conoscenze (nel caso del dott. Greco) e in un altro, invece, circostanza da valorizzare al fine di attribuire maggior peso a un’esperienza professionale oggettivamente meno ricca (nel caso del dott. Passannante).

10. Sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, s’impone pertanto una decisione di reiezione degli appelli, con la conferma della sentenza impugnata.

11. L’oggettiva complessità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     
Ultimo aggiornamento ( martedì 23 febbraio 2010 )
 
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