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CONDANNA ALLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL SOCCOMBENTE? PDF Stampa E-mail
lunedì 26 aprile 2010
di ROCCO GIACOBBE VACCARI.
Con la sentenza n. 1285/2010 – riportata in estratto qui di seguito - il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso sottoposto al suo esame, condannando però l’Amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato e al pagamento di una somma pari a 1.000 € a favore del ricorrente (soccombente).
La determinazione del Tar appare invero curiosa, specie se si considera il disposto del Codice di procedura civile in ordine alle spese di lite (art. 91 c.p.c, alla cui stregua il Giudice “condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte ... “).
Ma forse, la peculiarità della vicenda può spiegare una decisione così atipica come quella assunta dal Tar di Venezia.
Infatti il Giudice veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal privato sul presupposto che l’atto impugnato non era un vero provvedimento amministrativo, ma semmai un atto “figurativamente” amministrativo: la delibera di consiglio comunale impugnata non risultava in effetti approvata, non essendo mai stata votata dai consiglieri comunali.
Va ricordato che tale delibera avrebbe dovuto essere assunta dal Comune dopo l’avvio di un procedimento di esecuzione della precedente sentenza del TAR Veneto n. 147/08; e che - pur senza essere stata mai votata - era stata tuttavia numerata, pubblicata e finanche inviata dal Comune alla segreteria della Sezione come prova dell’avvenuta ottemperanza.
Il privato dunque, secondo il Collegio, è stato indotto dalla condotta dell’Amministrazione nell’”errore scusabile” di dover impugnare quella (parvenza di) delibera, ritenendola esistente, efficace e dunque lesiva.
Il Tar, quindi, nonostante l’inammissibilità del ricorso proposto, ha ritenuto equo condannare l’Amministrazione resistente alla “rifusione del contributo unificato e al pagamento di una somma pari a 1.000 € a favore del ricorrente soccombente”.
Ma come si deve qualificare la condanna pronunciata dal TAR Veneto?
Non sembra trattarsi, infatti, di una condanna alle spese di lite in senso proprio, perché altrimenti – come si è detto - la pronuncia sarebbe in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 91 c.p.c., che pone le spese di lite a carico della parte soccombente.
E’ pur vero che il Codice prevede dei casi in cui il Giudice può derogare alla regola generale sopraesposta, escludendo la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice - “se le ritiene eccessive o superflue e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 (lealtà e probità), essa ha causato all’altra parte” - e compensando, parzialmente o per intero, le spese “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c.p.c.). Ma il Giudice veneto non sembra aver applicato neppure tale disposizione, dal momento che non ha compensato le spese tra le parti, ma ha direttamente condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione di una somma stimata in via equitativa.
Si dovrebbe pensare, allora, ad una sorta di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente (da intendersi come necessità di proporre il ricorso) a causa della condotta “ingannevole” del Comune.
Se così fosse, però, la pronuncia risulterebbe non solo assunta in totale assenza dell’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, ma anche ultronea rispetto alla mera domanda di annullamento proposta dalla ricorrente.
Insomma, ciò che in fondo è ragionevole non pare però trovare inquadramento giuridico.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 157 del 2010
(...)
Considerato:
che il provvedimento impugnato, adottato in presunto adempimento della sentenza passata in cosa giudicata n.147/08 della sezione, di talchè è stato trasmesso alla segreteria della sezione a contestazione del proposto ricorso in ottemperanza (cfr. nota 18.11.2009), è stato impugnato nel presupposto della sua esistenza ed efficacia;
che, invece, la delibera de qua non risultava in effetti approvata, non essendo intervenuta sulla stessa la votazione di parte dei consiglieri comunali;
che conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi riconoscere all’atto impugnato il carattere di provvedimento amministrativo;
che tuttavia la presunta lesività dell’atto e la derivata proposizione del ricorso discendono dalla adozione di atto figurativamente amministrativo, con induzione in errore scusabile del ricorrente anche per effetto della ricordata trasmissione alla segreteria della sezione;
che dunque stima equo il Collegio condannare l’amministrazione alla rifusione del contributo unificato e a una somma pari a euro 1000, in favore del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez.I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato e a una somma pari a 1000 euro in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
Ultimo aggiornamento ( lunedì 26 aprile 2010 )
 
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