di FRANCESCO VOLPE Segnalo che, nel supplemento alla G.U. del 23 aprile 2010, è stato pubblicato il d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Si tratta di un testo normativo molto importante, dal momento che esso si applica "a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale" e che non si applica solo " a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando e stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche; b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi; c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico". Per "servizio", il testo normativo intende "qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione". Il decreto prevede (art. 10 - 27) delle norme generali che stabiliscono in che modo e secondo quali criteri, tendenzialmente volti a favorire la liberalizzazione delle attività, le autorizzazioni necessarie a compiere detti "servizi" debbano essere rilasciate; rivede, sia pure marginalmente, l'art. 19 della 241 (art. 85). Gli articoli dal 28 al 35 stabiliscono principi generali inerenti alle modalità di svolgimento del servizio, volte ad evitare posizioni dominanti e a favorire la tutela del "consumatore". La parte II del decreto, poi, è dedicata alla disciplina di puntuali attività. Tra esse figurano vari servizi professionali (tra cui quello degli avvocati), la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, le vendite su aree pubbliche. Resta salvo il potere diretto, delle amministrazioni regionali, di dare attuazione alla direttiva 123/2006; fino a che ciò non sarà avvenuto, si applicherà, appunto, il d. lgs. n. 59/2010 (art. 84). In conclusione, si tratta di un testo normativo di sicuro rilievo, soprattutto quando si tratta di far valere interessi legittimi pretensivi, e sul quale dovremo concentrare la nostra attenzione.
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