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Il D.lgs. n. 59/2010 e l'attuazione della direttiva servizi « Bolkestein» PDF Stampa E-mail
lunedì 21 giugno 2010
di ROCCO GIACOBBE VACCARI * * Sintesi del seminario svoltosi in data 19.06.2010 e tenuto dall’ Avv. Prof. Stefano Armellini e dall’Avv. Gabriele Bicego Con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 - entrato in vigore l’08.05.2010 - lo Stato italiano ha dato attuazione, in ritardo, alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, conosciuta come direttiva Bolkestein. La direttiva in esame prende il nome da Frits Bolkestein, Commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi, che ha curato e sostenuto questa direttiva adottata con la procedura della codecisione. Con tale atto comunitario si mira a facilitare la circolazione di servizi all’interno dell’Unione Europea e generalmente a favorire la libertà di stabilimento e di libera circolazione dei prestatori di servizi - che sono importanti diritti dei cittadini europei e fondamentali libertà già presenti nel Trattato di Roma del 1957. Generalmente possiamo ricordare quattro tipologie di prestazione di servizi:1) il prestatore di servizi che va in un altro Stato comunitario a prestare il servizio (es.: il medico tedesco che va dal paziente olandese in Olanda); 2) il destinatario del servizio che va dal prestatore, il quale a sua volta si trova in un altro Stato membro, per ricevere la prestazione (es.: il paziente italiano che va dal medico francese in Francia); 3) quando né il prestatore, né il destinatario dei servizi si spostano dal proprio Stato (es.: contratto concluso on-line, con l’uso di informatica, polizza assicurativa stipulata senza spostamenti fisici tra un assicuratore in Italia e un assicurato in Spagna); 4) quando sia il prestatore che il destinatario di servizi si spostano dal rispettivo Stato membro e vanno in un altro (ad es.: guida turistica inglese e vacanziere tedesco arrivano in Italia a visitare ed a soggiornare). Il servizio (quale ora definito dall’art. 8 lett. a), D.Lgs n. 59/2010) è un’attività economica non salariata fornita dietro corrispettivo che si colloca nel settore terziario dell’economia. La direttiva Bolkestein, nel suo lungo iter formativo (2004-2006) ha subito molte critiche e nella stesura definitiva si è vista in qualche misura snaturata. Essa si snoda in tre ambiti: a) eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento – semplificare la possibilità di stabilirsi in un altro paese europeo per prestare servizi (si ricorda che è prevista la creazione di uno sportello unico ex art. 25 DLgs n. 59/2010) b) eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi – facilitare chi si sposta temporaneamente da un paese ad un altro per fornire un servizio . c) instaurazione della fiducia reciproca tra gli stati membri. I caratteri principali della direttiva Bolkestein sono: 1) il carattere generale: usa una tecnica legislativa che si occupa di tutti i servizi tranne quelli espressamente esclusi (art. 2 Direttiva, a cui corrispondono gli artt. 2 - 7 del D.Lgs n. 59/2010); 2) di essere una direttiva – quadro, che pone regole non puntuali (usa dei termini generali in cui ogni Stato dovrà fare rientrare le proprie categorie specifiche, obbligando peraltro ad una verifica della conformità della legislazione interna); 3) di recepire le soluzioni giurisprudenziali già elaborate dalla C.G.C.E. in altri settori, come quello della libera circolazione dei beni (es:caso “Cassis de Dijon”, Corte CE, 20.02.1979, C-120/78; caso birra tedesca, Corte CE, 12.03.1987, C- 178/84). 4) di avere un carattere residuale; 5) di avere come destinatari i prestatori di servizi, ossia persone fisiche e persone giuridiche che abbiano un collegamento con uno Stato dell’Unione. La direttiva Bolkestein, ora recepita dall’Italia con il D.Lgs n. 59/2010, dovrà naturalmente coordinarsi con le norme presenti nel nostro ordinamento giuridico, con i conseguenti dubbi interpretativi che ne derivano e che circondano la liberalizzazione dei servizi nell’Unione Europea. Solo l’applicazione concreta nel nostro ordinamento dei principi generali contenuti nella direttiva (in specie, attraverso le pronunce giurisprudenziali) renderà evidente la portata del suo impatto.
 
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