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Ancora in tema di risarcimento del danno da perdita di chance. PDF Stampa E-mail
mercoledì 27 ottobre 2010

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN.

Con la piuttosto recente sentenza n. 130/2010 del 16 dicembre 2009 – 15 febbraio 2010 (Presidente Corasaniti, Estensore Farina) il T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia ha analizzato, a mio modo di vedere, assai lucidamente e con notevole logica sistematicità la non semplice problematica afferente al risarcimento del danno da perdita di chance. Non mi dilungo sugli antefatti fattuali della vertenza giudiziaria: sarebbe, infatti, del tutto inopportuno ed inelegante che lo facessi atteso che trattasi di impugnativa giurisdizionale nella quale rivestivo (non da solo) il ruolo di difensore della parte ricorrente. Mi concentro, quindi, unicamente sui principi di diritto enucleabili dalla precitata pronuncia giurisdizionale. Orbene, il T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia parte dal presupposto che l’interposta domanda risarcitoria si fonda sul cc.dd. danno da perdita da chance. In merito, osserva il Giudicante, che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole al conseguimento di un determinato bene della vita o risultato, non integra una mera aspettativa di fatto, bensì è, essa stessa, un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, di talchè la sua perdita, vale a dire la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, del quale risulti provata in Giudizio la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (e ciò in conformità alle pronunce del Consiglio di Stato, Sezione VI^ giurisdizionale, 25 luglio 2006, n. 5634 e 5 dicembre 2005, n. 6960; ed inoltre della Corte di Cassazione, Sezione III^ civile, 4 marzo 2004, n. 4400). Specifica, ulteriormente, il Giudice Amministrativo del Friuli – Venezia Giulia che la responsabilità da perdita di chance non viene in rilievo unicamente nell’ambito della responsabilità contrattuale della P.A., in quanto non è la (giuridica) qualificazione del titolo della responsabilità come contrattuale (o, per contro, extracontrattuale) che connota e qualifica la risarcibilità della chance, quanto, all’opposto, il verificarsi di presupposti significativi per il conseguimento del risultato sperato e non ottenuto a cagione di un provvedimento illegittimo della P.A., annullato da parte del Giudice Amministrativo. La perdita di chance, nell’ambito della ricostruzione sistematica in esame, costituisce un danno derivante ora da responsabilità contrattuale della P.A., ora da responsabilità extracontrattuale e si identifica non con la perdita del risultato sperato e voluto, bensì con la perdita della possibilità di ottenere quel risultato. E, sul punto, la giurisprudenza amministrativa già ha riconosciuto la risarcibilità di siffatta tipologia di danni, precisandosi come il soggetto danneggiato, in dette fattispecie, può far valere una pretesa risarcitoria che abbia ad oggetto non un incerto danno futuro, bensì il danno presente costituito dalla perdita di un’occasione favorevole. In questo preciso significato, il danno da perdita di chance non si identifica affatto con i cc.dd. danni futuri, ossia con i danni emergenti e/o lucri cessanti che il danneggiato prevede si debbano verificare in un tempo successivo a quello in cui egli stesso fa valere la sua pretesa risarcitoria. Il criterio distintivo fra danni futuri (certamente risarcibili, qualora fondati su di una causa efficiente già in atto e a condizione che si verifichi la certezza o, quantomeno, l’alta probabilità della loro futura verificazione) e danno da perdita di chance consiste in ciò: quest’ultimo, ossia il danno da perdita di chance, a differenza dei primi, vale a dire i danni cc.dd. futuri costituisce un danno attuale, derivante dalla accertata (giudizialmente) compromissione della possibilità di conseguire il risultato favorevole sperato. E quanto alla valutazione o quantificazione il danno da perdita di chance, toccando direttamente il patrimonio del danneggiato, deve essere considerato in termini di probabilità e non di certezza della realizzazione dell’ “occasione” favorevole: ciò che rileva è la valutazione della probabilità perduta e non, al contrario, la certezza del conseguimento dell’accrescimento patrimoniale sperato. Anzi, precisa il T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia a scanso di ogni equivoco interpretativo della propria pronunciata sentenza, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance si pone su di un piano ontologico diverso rispetto alla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato: in questo secondo caso (ma non nel primo), la medesima collocazione logico – giuridica dell’accertamento probabilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale; nel primo caso, siffatto accertamento concerne, per contro, il momento della determinazione del danno ingiusto. In buona sintesi: nell’un caso le chances substanziano il nesso causale; nell’altro caso sono l’oggetto della perdita patrimoniale e, quindi, del danno risarcibile. Con la conseguenza, assai notevole ed importante, che risulta ravvisabile una distinta ed autonoma ipotesi del genus danno emergente, incidente su di uno specifico bene della vita costituito, per l’appunto, dalla “possibilità del risultato” (in detti termini Corte di Cassazione, Sezione III^ Civile, 4 marzo 2004, n. 4400). E, in modo conforme alla disciplina civilistica, chi subisce un danno da perdita di chance può domandarne il ristoro o risarcimento mediante la ripetizione dell’occasione perduta oppure, in alternativa, dell’equivalente monetario. Sul punto, ad avviso del Giudice Amministrativo Territoriale del Friuli – Venezia Giulia la perdita di “chance” deve essere risarcita, finchè ciò sia possibile, mediante ripetizione dell’occasione perduta; tuttavia, allorquando il conseguimento del bene della vita sia divenuto impossibile, la modalità del risarcimento del danno in favore della parte danneggiata viene circoscritta alla mera ipotesi del risarcimento per equivalente monetario, la quale, come a tutti assai noto, non garantisce l’utilità perduta o compromessa, bensì, in sua sostituzione, un bene succedaneo quale è una somma di denaro corrispondente al valore del bene giuridico pregiudicato. Quanto, infine, alla liquidazione del danno da perdita di chance, nell’oggettiva impossibilità di determinare con esattezza ed oggettività la misura dell’obbligazione pecuniaria dovuta in sostituzione del bene della vita oramai irrimediabilmente perduto o danneggiato, il G.A. può fare certamente riferimento al metodo di liquidazione equitativa dettato dall’Articolo 1226 C.C. (sul punto: Consiglio di Stato, Sezione IV^ giurisdizionale, 6 luglio 2004, n. 5012); in tal caso allorchè parte ricorrente alleghi la prova della perdita di una “chance” a sostegno della propria pretesa risarcitoria ossia allorquando non riesca a comprovare l’effettivo danno subito, il risarcimento dovuto deve essere calcolato in ragione di elementi probanti che conducano ad una quantificazione quanto più realistica del danno subito.

Il presente modesto contributo, che si ritiene utile per i lettori del sito, riporta fedelmente il ragionamento svolto dal Giudice Amministrativo nella sentenza in commento.

Padova, lì 24.10.2010

Giovanni Attilio De Martin

Ultimo aggiornamento ( venerdì 18 febbraio 2011 )
 
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